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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei porti esteri o nei porti nazionali privi di marittimi italiani disponibili, è consentito assumere personale straniero fino a un quarto dell'equipaggio.
  • L'assunzione è limitata al tempo strettamente necessario al viaggio da compiere.
  • In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare (all'estero) o la capitaneria di porto (in Italia) può autorizzare assunzioni in misura superiore al quarto.
  • La norma bilancia la sicurezza dell'equipaggio con le necessità operative di proseguire il viaggio in caso di carenza di personale.
  • Il regime è eccezionale e temporaneo: il personale straniero è assunto solo per la singola tratta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 319 Codice della Navigazione — Assunzione di personale straniero all’estero

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.

Commento

Ratio e ambito di applicazione

L'articolo 319 del Codice della navigazione disciplina una situazione operativa concreta e ricorrente nella pratica marittima: la necessità di completare o integrare l'equipaggio con personale straniero quando non siano disponibili marittimi italiani. La norma si applica in due contesti distinti — i porti esteri e i porti nazionali carenti di personale — e stabilisce un regime derogatorio rispetto al principio generale di cui all'articolo 318, che impone la composizione dell'equipaggio con cittadini italiani o comunitari.

Il limite quantitativo: il quarto dell'equipaggio

La norma fissa un tetto quantitativo preciso: il personale straniero non può superare un quarto dell'intero equipaggio. Si tratta di un limite proporzionale che garantisce il mantenimento di una maggioranza di personale con le competenze linguistiche, professionali e normative richieste dall'ordinamento italiano. La proporzione assicura inoltre che il sistema gerarchico e di comunicazione a bordo resti funzionale: una componente straniera eccessiva potrebbe compromettere l'efficacia delle comunicazioni di sicurezza, delle procedure d'emergenza e l'autorità del comandante sull'equipaggio. Il limite del quarto non è assoluto: può essere superato in presenza di autorizzazione dell'autorità competente, come previsto al comma successivo.

La temporaneità dell'assunzione

L'assunzione di personale straniero è espressamente limitata «al solo tempo necessario al viaggio da compiere». Questa clausola di temporaneità ha una duplice valenza: operativa — il marittimo straniero è ingaggiato per una tratta specifica e non può essere stabilizzato senza ricorrere alle procedure ordinarie — e normativa, poiché qualifica l'assunzione come eccezionale rispetto al regime generale. Una volta concluso il viaggio, l'ingaggio si esaurisce e l'armatore è tenuto a ricostituire un equipaggio conforme al principio di nazionalità di cui all'articolo 318. La durata del contratto di arruolamento del personale straniero assunto ai sensi dell'articolo 319 è pertanto determinata dal raggiungimento del porto di destinazione o di un porto ove sia possibile reperire personale idoneo.

La deroga per speciali esigenze: l'autorizzazione dell'autorità competente

Il comma secondo prevede che, in caso di «speciali esigenze», l'autorità consolare (per i porti esteri) o la capitaneria di porto (per i porti nazionali) possa autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore al quarto. La formula «speciali esigenze» è volutamente elastica e rimette alla valutazione discrezionale dell'autorità la ponderazione delle circostanze concrete: carenza grave di personale qualificato in un determinato scalo, impossibilità di attendere l'arrivo di marittimi italiani entro tempi ragionevoli, urgenza del viaggio per ragioni commerciali o di sicurezza. L'autorizzazione è un atto provvedimentale che deve essere documentato e costituisce titolo giustificativo per la composizione dell'equipaggio in deroga.

Coordinamento con l'art. 318 e con la normativa internazionale

L'articolo 319 si pone come eccezione espressa al principio generale di nazionalità dell'articolo 318 e deve essere interpretato restrittivamente, in quanto norma derogatoria. Il coordinamento con la normativa internazionale impone che, anche nel caso di assunzione di personale straniero ai sensi dell'articolo 319, i marittimi ingaggiati siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla Convenzione STCW per le rispettive qualifiche. Non è quindi consentito assumere personale straniero privo dei titoli professionali corrispondenti alla qualifica per cui è ingaggiato, quand'anche l'assunzione avvenga per necessità. Sul piano del diritto del lavoro marittimo, il contratto di arruolamento del personale straniero deve rispettare le forme e le garanzie previste dagli articoli 325 e seguenti del Codice, nonché le norme minime imposte dalla Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006), ratificata dall'Italia.

Aspetti pratici per l'armatore

Nella pratica, la situazione regolata dall'articolo 319 si verifica soprattutto in porti esteri di scalo frequentato da navi italiane, dove un marittimo italiano deve essere sbarcato per ragioni sanitarie, per scadenza del contratto di arruolamento o per sopravvenuta impossibilità. L'armatore o il suo agente marittimo locale deve verificare la disponibilità di personale italiano o comunitario; in assenza, può procedere all'assunzione locale entro il limite del quarto o richiedere l'autorizzazione per una quota maggiore. La documentazione dell'assunzione — contratto di arruolamento, ruolo dell'equipaggio aggiornato — deve essere tenuta a bordo e esibita su richiesta delle autorità portuali italiane al rientro della nave.

Casi pratici

Caso 1: Sostituzione di un marinaio ammalato in porto estero

La nave di Tizio fa scalo a Barcellona e un marinaio italiano viene ricoverato d'urgenza in ospedale. Non essendo disponibili marittimi italiani o comunitari nel porto, l'agente marittimo locale assume Caio, un marittimo spagnolo privo di cittadinanza UE, per la sola tratta di ritorno a Genova: si rientra nel limite del quarto e non è richiesta autorizzazione speciale.

Caso 2: Autorizzazione consolare per equipaggio a prevalenza straniera

Sempronio, armatore di un cargo in scalo a Singapore, deve reintegrare tre membri dell'equipaggio venuti meno improvvisamente. Non è possibile reperire personale italiano o comunitario in tempo utile e le tre unità da sostituire supererebbero il limite del quarto. Il console italiano a Singapore valuta le circostanze e autorizza l'assunzione di tre marittimi locali in deroga al limite ordinario.

Caso 3: Mancato rispetto della temporaneità del contratto

Tizio ingaggia due marittimi stranieri in un porto italiano per completare l'equipaggio e, al termine del viaggio, anziché procedere alla sostituzione con personale idoneo, li mantiene a bordo per il viaggio successivo senza nuova procedura autorizzativa. La capitaneria di porto, a seguito di un controllo al rientro, contesta la violazione delle condizioni dell'art. 319 e irroga le sanzioni amministrative previste.

Domande frequenti

Quanti stranieri si possono assumere ai sensi dell'art. 319?

Di regola non più di un quarto dell'intero equipaggio. In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare (all'estero) o la capitaneria di porto (in Italia) può autorizzare una quota superiore.

Per quanto tempo dura il contratto del marittimo straniero assunto ex art. 319?

Solo per il tempo necessario al viaggio da compiere. L'assunzione è di natura eccezionale e temporanea: l'armatore deve poi ricostituire un equipaggio conforme al principio di nazionalità ex art. 318.

Il marittimo straniero assunto deve comunque avere i titoli professionali?

Sì. Anche in caso di assunzione d'emergenza il marittimo straniero deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Convenzione STCW per la qualifica per cui viene ingaggiato.

Chi autorizza la deroga al limite del quarto?

Il console italiano o chi ne fa le veci (all'estero) oppure la capitaneria di porto (in Italia), su valutazione delle speciali esigenze documentate dall'armatore o dal suo agente.

L'art. 319 vale anche per la navigazione interna?

L'articolo si riferisce sia alla navigazione marittima che a quella interna, menzionando i porti nazionali ove non siano disponibili 'marittimi o personale navigante di nazionalità italiana', includendo quindi anche il personale della navigazione interna.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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