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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nel territorio nazionale l'autorità competente per le autorizzazioni del capo e per la relazione ex art. 304 è il presidente del tribunale.
  • Fuori dal comune sede del tribunale, la competenza spetta al pretore.
  • All'estero, la competenza è attribuita al console o a chi ne fa le veci.
  • La norma definisce il quadro istituzionale entro cui il comandante esercita i propri poteri di autorizzazione e rendicontazione straordinaria.
  • Il sistema distingue tra competenza giudiziaria interna e competenza consolare estera, a seconda del luogo in cui si trova la nave.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 315 Codice della Navigazione — Autorità competente

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'autorità competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui all'articolo 304 è, nel Regno, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all'estero, il console o chi ne fa le veci. Dell'equipaggio

In sintesi

  • Nel territorio nazionale l'autorità competente per le autorizzazioni del capo e per la relazione ex art. 304 è il presidente del tribunale.
  • Fuori dal comune sede del tribunale, la competenza spetta al pretore.
  • All'estero, la competenza è attribuita al console o a chi ne fa le veci.
  • La norma definisce il quadro istituzionale entro cui il comandante esercita i propri poteri di autorizzazione e rendicontazione straordinaria.
  • Il sistema distingue tra competenza giudiziaria interna e competenza consolare estera, a seconda del luogo in cui si trova la nave.
Funzione dell'articolo nel sistema del capo

L'articolo 315 chiude il Capo dedicato ai poteri e alle responsabilità del comandante individuando le autorità pubbliche cui questi deve rivolgersi per ottenere le autorizzazioni previste nel medesimo capo e per presentare la relazione di eventi straordinari di cui all'articolo 304. Si tratta di una disposizione di carattere processuale-amministrativo che definisce la struttura istituzionale entro la quale si inseriscono gli obblighi documentali e autorizzativi del comandante. La sua collocazione a chiusura del capo ne sottolinea la funzione sistematica: raccorda le norme sostanziali con l'apparato amministrativo e giudiziario competente a riceverle.

La competenza nel territorio nazionale

All'interno del territorio della Repubblica, la norma attribuisce la competenza al presidente del tribunale, quale organo giudiziario di primo livello dotato di una funzione di supervisione sulle attività che richiedono autorizzazioni di natura quasi-giurisdizionale. Tale scelta riflette la struttura dell'ordinamento giudiziario italiano vigente al momento dell'emanazione del Codice nel 1942, quando la competenza in materia di atti di volontaria giurisdizione era tipicamente attribuita al presidente del tribunale. Fuori del comune ove ha sede il tribunale, la competenza è delegata al pretore, un organo giudiziario di prossimità che garantiva la copertura anche nelle aree meno servite dalla giurisdizione ordinaria. Va ricordato che l'ordinamento giudiziario è stato successivamente modificato con l'abolizione della pretura (D.Lgs. 51/1998): le funzioni già attribuite al pretore sono state trasferite al tribunale ordinario, con conseguente necessità di adeguamento interpretativo della presente disposizione.

La competenza consolare all'estero

Quando la nave si trova in un porto straniero o comunque al di fuori del territorio nazionale, la competenza per le autorizzazioni e per la ricezione della relazione di eventi straordinari è attribuita al console italiano o a chi ne fa le veci. Il console esercita in questo contesto funzioni di carattere amministrativo-consolare tipiche del diritto della navigazione internazionale: è il rappresentante dello Stato della bandiera nei confronti del comandante della nave nazionale. L'espressione 'chi ne fa le veci' consente di estendere la competenza al vice-console, al funzionario consolare delegato o, in assenza di una rappresentanza italiana nel porto straniero, all'autorità diplomatica competente per territorio. Questa previsione è in linea con il principio internazionale della legge della bandiera, in base al quale la nave battente bandiera italiana rimane soggetta all'ordinamento italiano anche nelle acque straniere.

Coordinamento con le norme di volontaria giurisdizione e aggiornamenti normativi

L'articolo 315 va letto in coordinamento con le disposizioni del codice di procedura civile in materia di volontaria giurisdizione, nonché con le norme sull'organizzazione consolare contenute nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Con la riforma dell'ordinamento giudiziario (D.Lgs. 51/1998), la figura del pretore è stata soppressa e le sue funzioni sono confluite nel tribunale ordinario in composizione monocratica. Pertanto, in via interpretativa, il riferimento al 'pretore' dell'articolo 315 deve oggi intendersi come riferimento al tribunale ordinario del luogo, nella persona del giudice monocratico o del presidente. Sul piano operativo, il comandante che debba presentare la relazione di eventi straordinari deve dunque identificare il tribunale competente per il territorio portuale ove si trova la nave, ovvero rivolgersi al consolato italiano se opera all'estero.

Aspetti pratici per il comandante

Per il comandante, l'individuazione dell'autorità competente non è un adempimento formale secondario: dal corretto indirizzamento della relazione di eventi straordinari dipende la regolarità della procedura documentale e, in ultima analisi, la propria posizione in eventuali procedimenti di accertamento della responsabilità. Un errore nell'identificazione dell'autorità non invalida necessariamente la relazione, ma può complicare il procedimento e generare contestazioni. Nei porti italiani, la pratica suggerisce di rivolgersi alla capitaneria di porto quale autorità marittima periferica, che a sua volta mantiene i rapporti con l'autorità giudiziaria competente. All'estero, il comandante deve contattare il consolato italiano con la massima tempestività possibile, eventualmente avvalendosi delle comunicazioni via radio o GMDSS se la situazione lo richiede.

Casi pratici

Caso 1: Relazione di eventi straordinari in porto italiano

Tizio, comandante di un cargo, subisce un'avaria grave al largo di Napoli e deve adottare provvedimenti d'emergenza ex art. 302. Al rientro in porto presenta la relazione di eventi straordinari al presidente del tribunale di Napoli, allegando il processo verbale firmato dagli ufficiali di coperta come richiesto dall'art. 314.

Caso 2: Ricezione della relazione all'estero tramite consolato

Caio è comandante di una nave italiana in sosta nel porto di Barcellona dove si verifica un evento straordinario. Non essendovi un tribunale italiano competente, Caio si rivolge al consolato italiano a Barcellona, che riceve la relazione di eventi straordinari e provvede a trasmetterla all'autorità italiana competente.

Caso 3: Applicazione post-riforma: tribunale monocratico

Sempronio deve presentare la relazione di eventi straordinari in un comune della provincia di Venezia dove era competente il pretore. Dopo la soppressione delle preture, si rivolge al tribunale ordinario di Venezia in composizione monocratica, che riceve la documentazione e gestisce l'eventuale procedimento autorizzativo in conformità all'art. 315, interpretato alla luce della riforma del 1998.

Domande frequenti

Chi è l'autorità competente a ricevere la relazione di eventi straordinari in Italia?

Il presidente del tribunale del luogo. Fuori del comune sede del tribunale, la competenza era del pretore, ora da intendersi come tribunale ordinario monocratico a seguito della riforma del 1998.

A chi si rivolge il comandante se la nave si trova all'estero?

Al console italiano o a chi ne fa le veci nel porto straniero. Il console esercita le funzioni di autorizzazione e di ricezione della relazione di eventi straordinari in rappresentanza dello Stato italiano.

La figura del pretore citata dall'art. 315 esiste ancora?

No. Il D.Lgs. 51/1998 ha soppresso le preture trasferendo le relative funzioni al tribunale ordinario. Il riferimento al pretore nell'art. 315 va interpretato come riferimento al giudice monocratico del tribunale.

Cosa succede se il comandante presenta la relazione all'autorità sbagliata?

Un errore nell'indirizzamento non invalida automaticamente la relazione, ma può complicare il procedimento. In pratica il comandante è orientato dalla capitaneria di porto, che mantiene i rapporti con l'autorità giudiziaria locale.

L'autorità consolare può anche rilasciare le autorizzazioni previste nel capo?

Sì, l'art. 315 attribuisce al console sia la ricezione della relazione di eventi straordinari sia la competenza a concedere le autorizzazioni previste nel capo, quando la nave si trova all'estero.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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