Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 Reg. (UE) 2022/2065 – Ambito di applicazione

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari.

2. Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.

3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE.

4. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano ulteriori aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che precisano e integrano il presente regolamento, in particolare i seguenti atti:

a) direttiva 2010/13/UE;

b) diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;

c) regolamento (UE) 2021/784;

d) regolamento (UE) 2019/1148;

e) regolamento (UE) 2019/1150;

f) diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compresi i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2019/1020 e le direttive 2001/95/CE e 2013/11/UE;

g) diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE;

h) diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 o qualsiasi atto giuridico dell'Unione che stabilisca le norme relative alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali;

i) diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale;

j) una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali.

In sintesi

  • Il DSA si applica a tutti i prestatori di servizi intermediari che operano verso destinatari stabiliti o ubicati nell'Unione, indipendentemente da dove il prestatore sia stabilito.
  • Sono esclusi dal campo di applicazione i servizi che non costituiscono servizi intermediari, anche se erogati tramite infrastrutture digitali.
  • Il regolamento non abroga la direttiva 2000/31/CE (e-commerce): le due normative coesistono, con il DSA che si sovrappone e raffina.
  • Numerosi atti UE complementari - dalla direttiva AVMS al GDPR, dal regolamento P2B al diritto d'autore - rimangono pienamente applicabili e si coordinano con il DSA.
  • Il criterio di collegamento è il luogo di stabilimento o di ubicazione del destinatario, non del prestatore: nessun operatore extra-UE può sfuggire all'applicazione del regolamento se serve utenti europei.
Indice dei contenuti

Il principio del mercato di destinazione

L'articolo 2 DSA adotta un criterio di collegamento basato sul luogo in cui si trovano i destinatari del servizio, non sul luogo di stabilimento del prestatore. Un'impresa statunitense, asiatica o di qualsiasi altro Paese terzo che offra servizi di hosting, piattaforme social o marketplace a utenti residenti nell'Unione europea è pienamente assoggettata agli obblighi del regolamento. Questo approccio riprende la logica già seguita dal GDPR (art. 3 Reg. 2016/679) e consolida il cosiddetto «effetto Bruxelles»: l'Unione impone i propri standard a chiunque voglia accedere al mercato europeo.

La norma distingue due ipotesi di collegamento: il destinatario che ha il proprio luogo di stabilimento nell'Unione (ad esempio, un'impresa con sede legale in Italia che utilizza un servizio cloud americano) e il destinatario che è semplicemente ubicato nell'Unione al momento della fruizione del servizio (un turista giapponese che usa una piattaforma social durante un soggiorno a Roma). Entrambe le fattispecie fanno scattare l'applicazione del DSA.

I servizi intermediari: definizione e categorie

Il DSA si applica esclusivamente ai servizi intermediari, categoria definita dall'articolo 3 del regolamento in tre livelli gerarchici: mere conduit (semplice trasporto di dati), caching (memorizzazione temporanea automatica) e hosting (memorizzazione stabile di informazioni fornite dal destinatario). Tra i servizi di hosting rientrano le piattaforme online (social network, marketplace, app store, piattaforme di sharing economy), e tra queste ultime si distinguono poi le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), designati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 33.

L'articolo 2, paragrafo 2, chiarisce che il DSA non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari, anche se tecnicamente erogati attraverso infrastrutture digitali. Un software as a service (SaaS) che non trasmette né archivia contenuti di terzi, un sistema di prenotazione interno a un'azienda, o un sito di e-commerce che vende i propri prodotti senza ospitare venditori terzi non rientrano nella nozione di servizio intermediario e restano fuori dall'ambito DSA.

Rapporto con la direttiva e-commerce (2000/31/CE)

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 stabilisce che il DSA non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE. Questo significa che le esenzioni di responsabilità per mere conduit, caching e hosting previste dagli articoli 12-14 della direttiva e-commerce continuano a operare, almeno finché non saranno eventualmente sostituiti da norme nazionali di recepimento del DSA stesso. In realtà, il DSA ha sostanzialmente «assorbito» le esenzioni di responsabilità ricodificandole agli articoli 4, 5 e 6, con portata regolamentare (quindi direttamente applicabili senza recepimento), mentre la direttiva e-commerce rimane in vigore per i profili che il DSA non disciplina, come alcune norme sui contratti e sulle comunicazioni commerciali.

Coordinamento con il diritto UE settoriale

L'articolo 2, paragrafo 4, elenca una serie di atti dell'Unione che rimangono applicabili in parallelo al DSA. L'elenco non è tassativo ma esemplificativo e include:

  • La direttiva AVMS 2010/13/UE, che disciplina i servizi di media audiovisivi: una piattaforma video può essere soggetta sia agli obblighi DSA sia a quelli AVMS, con il coordinamento affidato alla coerenza tra le autorità competenti.
  • Il diritto d'autore UE, compresa la direttiva 2019/790 sul copyright nel mercato unico digitale: le piattaforme di condivisione di contenuti soggette all'articolo 17 della direttiva copyright operano in un regime speciale che non è sovrascritto dal DSA.
  • Il regolamento P2B (2019/1150) sulle relazioni tra piattaforme e imprese utenti: il DSA e il P2B si sovrappongono parzialmente in materia di trasparenza algoritmico-commerciale, ma il P2B rimane la lex specialis per i rapporti B2B.
  • Il GDPR (Reg. 2016/679) e la direttiva e-privacy (2002/58/CE): il DSA non è una normativa sulla protezione dei dati personali, ma molti obblighi DSA (trasparenza sulla pubblicità, divieto di profilazione dei minori, sistemi di raccomandazione) si intrecciano necessariamente con la disciplina privacy.
  • Il diritto dei consumatori, comprese le direttive 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e 2013/11/UE sull'ADR, e i regolamenti sulla cooperazione tra autorità di tutela dei consumatori e sulla vigilanza del mercato: il DSA aggiunge obblighi di tracciabilità dei venditori nei marketplace senza sostituire la normativa consumeristica.
  • Le norme UE sulla cooperazione giudiziaria civile e penale, incluso il regolamento Bruxelles I-bis (1215/2012) e gli strumenti in materia di prove elettroniche: gli ordini di rimozione e di accesso alle informazioni emessi da autorità giudiziarie degli Stati membri seguono regole procedurali proprie che il DSA non deroga.

Implicazioni operative per i prestatori non UE

Per un prestatore di servizi intermediari stabilito fuori dall'Unione, l'articolo 2 ha implicazioni immediate: se il servizio è accessibile e rivolto a utenti europei, scattano tutti gli obblighi DSA proporzionati alla categoria del prestatore. I prestatori privi di stabilimento nell'Unione sono tenuti, ai sensi dell'articolo 13 DSA, a designare un rappresentante legale in uno Stato membro nel quale offrono i loro servizi. Il rappresentante legale risponde alle autorità nazionali e al coordinatore dei servizi digitali competente. La mancata designazione può essere sanzionata dalle autorità nazionali, anche indipendentemente da violazioni sostanziali.

Va inoltre considerato che i prestatori non UE designati come VLOP o VLOSE sono soggetti alla vigilanza diretta della Commissione europea, che può condurre ispezioni, richiedere informazioni e irrogare sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo ai sensi dell'articolo 74 DSA. Il criterio territoriale dell'articolo 2 è dunque il fondamento dell'intera architettura di enforcement del regolamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il DSA si applica anche a un'impresa italiana che offre solo un sito web istituzionale senza ospitare contenuti di terzi?

No. Un sito web che pubblica esclusivamente contenuti propri e non svolge funzioni di intermediazione (trasmissione, caching o hosting di contenuti altrui) non è un servizio intermediario ai sensi dell'articolo 3 DSA e resta fuori dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

Un'app mobile che consente agli utenti di pubblicare recensioni di ristoranti è un servizio intermediario?

Sì, rientra nella categoria dell'hosting ai sensi dell'articolo 6 DSA, poiché memorizza informazioni (le recensioni) fornite dai destinatari del servizio. Se supera la soglia dei 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE, può essere designata VLOP con obblighi rafforzati.

Il DSA sostituisce il GDPR per le piattaforme che raccolgono dati degli utenti?

No. Il DSA e il GDPR si applicano cumulativamente. L'articolo 2, paragrafo 4, lettera g), DSA chiarisce che il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali rimane pienamente applicabile. Una piattaforma deve rispettare entrambi i regolamenti senza che l'uno escluda l'altro.

Un fornitore di servizi VPN (rete privata virtuale) rientra nel campo di applicazione del DSA?

In linea di principio sì, se svolge funzioni di mero trasporto di dati (mere conduit) ai sensi dell'articolo 4 DSA. Gli obblighi applicabili sono tuttavia limitati: i mere conduit godono di esenzione di responsabilità e sono soggetti solo agli obblighi generali di sezione 1 del Capo III DSA.

Il DSA si applica ai prestatori di servizi di messaggistica privata come le app di chat?

Dipende dal modello: se l'app trasmette comunicazioni tra utenti senza memorizzarle stabilmente, opera come mere conduit o caching. Se memorizza i messaggi e li mette a disposizione degli utenti nel tempo, potrebbe qualificarsi come servizio di hosting. In ogni caso, la sola messaggistica privata punto a punto non costituisce piattaforma online, quindi non scattano gli obblighi più stringenti previsti per questa categoria.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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