Testo dell'articoloVigente
Art. 3 Reg. (UE) 2022/2065 – Definizioni
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «servizio della società dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
b) «destinatario del servizio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;
c) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
d) «offrire servizi nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi di un prestatore di servizi intermediari che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione;
e) «collegamento sostanziale con l'Unione»: il collegamento di un prestatore di servizi intermediari con l'Unione derivante dal suo stabilimento nell'Unione o da specifici criteri di fatto, quali: – un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure – l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri; – un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure – l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;
– un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure
– l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;
f) «operatore commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
g) «servizio intermediario»: uno dei seguenti servizi della società dell'informazione: i) un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione; ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta; iii) un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso; i) un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione; ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta; iii) un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;
i) un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
iii) un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;
h) «contenuto illegale»: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto;
i) «piattaforma online»: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;
j) «motore di ricerca online»: un servizio intermediario che consente all''utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;
k) «diffusione al pubblico»: mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite;
l) «contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;
m) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;
n) «coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale di un prestatore di un servizio intermediario o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito;
o) «coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio intermediario;
p) «destinatario attivo di una piattaforma online»: il destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online;
q) «destinatario attivo di un motore di ricerca online»: il destinatario del servizio che ha formulato una richiesta a un motore di ricerca online e si è esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia online;
r) «pubblicità»: informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e presentate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;
s) «sistema di raccomandazione»: un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire informazioni specifiche, tramite la propria interfaccia online, ai destinatari del servizio o mettere in ordine di priorità dette informazioni anche quale risultato di una ricerca avviata dal destinatario del servizio o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;
t) «moderazione dei contenuti»: le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;
u) «condizioni generali»: tutte le clausole, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore dei servizi intermediari e il destinatario del servizio;
v) «persone con disabilità»: le persone con disabilità di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 38 ) ;
w) «comunicazioni commerciali»: le comunicazioni commerciali quali definite all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE;
x) «fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 39 ) .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'architettura definitoria del DSA: perché le definizioni contano
Il Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) è un testo normativo fondato su categorie tecniche e giuridiche che si intrecciano. Il legislatore europeo ha scelto di concentrare nell'art. 3 l'intero patrimonio terminologico, consapevole che ogni obbligo - di trasparenza, di moderazione, di valutazione dei rischi - scatta solo se il soggetto rientra in una determinata categoria. Comprendere queste definizioni non è esercizio accademico: è il punto di partenza per sapere se la propria impresa è soggetta al DSA, in quale misura, e con quali conseguenze in caso di violazione. Il regolamento si applica dal 17 febbraio 2024 per tutti i prestatori; per le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOP/VLOSE) l'applicazione era già anticipata al 25 agosto 2023 dalla designazione della Commissione.
La tripartizione dei servizi intermediari: mere conduit, caching e hosting
La definizione centrale dell'art. 3 è quella di «servizio intermediario» (lettera g), che si articola in tre sottocategorie, ciascuna delle quali corrisponde a un regime di esenzione di responsabilità distinto (artt. 4, 5 e 6 DSA, che riprendono la logica degli artt. 12-14 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico).
Il mere conduit è il servizio che si limita a trasmettere informazioni su una rete o a fornire accesso alla rete stessa, senza scegliere il destinatario, selezionare il contenuto o modificarlo. Un provider di connettività Internet, un operatore telefonico che offre accesso a banda larga: sono questi i prestatori more conduit. Il regime di esenzione è il più ampio, perché il prestatore è in pratica un vettore neutro.
Il caching è la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro. Una CDN (Content Delivery Network) che replica i contenuti di un sito web nei propri server distribuiti geograficamente è l'esempio paradigmatico. Il caching esula dal controllo editoriale: il prestatore non sceglie cosa memorizzare, si limita a ottimizzare la trasmissione. L'esenzione di responsabilità vale finché il prestatore non altera le informazioni e rispetta le condizioni standard di accesso.
L'hosting è la memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio su richiesta dello stesso. È la categoria più pervasiva - include webhosting, cloud storage, piattaforme di condivisione video, social network, marketplace - ed è quella su cui si innestano gli obblighi più significativi del DSA (notice and action, sistemi di reclamo, segnalatori attendibili). L'esenzione di responsabilità per l'hosting (art. 6 DSA) opera finché il prestatore non è a conoscenza effettiva dell'illiceità del contenuto oppure, acquisita tale conoscenza, agisce tempestivamente per rimuoverlo o disabilitarne l'accesso.
Piattaforme online e motori di ricerca: le categorie ad obblighi rafforzati
L'art. 3, lettera i), definisce la «piattaforma online» come un hosting che diffonde le informazioni al pubblico - ossia le mette a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi (lettera k). Questa diffusione al pubblico è il discrimen rispetto al semplice hosting privato. Un servizio di archiviazione cloud che consente la condivisione di file solo con persone selezionate non è una piattaforma online; un social network in cui i post sono visibili a chiunque lo è senza dubbio. La norma include la clausola «funzione minore e puramente accessoria» per evitare che servizi principalmente non-hosting (ad esempio un software di project management con una funzione di commento interna) siano qualificati come piattaforme online per questa sola funzione accessoria.
I marketplace online - in cui operatori commerciali vendono beni o servizi a consumatori - sono piattaforme online con obblighi aggiuntivi sulla tracciabilità dei venditori (art. 30 DSA). I motori di ricerca online (lettera j) formano una categoria separata, con propri obblighi di trasparenza sull'ordinamento dei risultati e, se di dimensioni molto grandi (VLOSE), con obblighi equivalenti a quelli delle VLOP.
Il collegamento sostanziale con l'Unione: la giurisdizione extraterritoriale del DSA
Il DSA si applica ai prestatori di servizi intermediari che «offrono servizi nell'Unione» (art. 2, par. 1), definizione che l'art. 3, lettere d) ed e), precisa introducendo il concetto di «collegamento sostanziale». Non è necessario che il prestatore abbia sede o stabilimento in uno Stato membro: è sufficiente che un numero considerevole di destinatari risieda nell'UE, o che l'attività sia orientata verso uno o più Stati membri (uso della lingua locale, prezzi in valuta locale, riferimenti a utenti o normativa locali). Questo approccio riprende la dottrina consolidata dalla Corte di giustizia sull'effetto diretto nel mercato interno e garantisce che i prestatori stabiliti in paesi terzi - dagli Stati Uniti all'Asia - non possano sfuggire al DSA semplicemente delocalizzando la sede.
Per i prestatori senza stabilimento nell'UE è obbligatoria la nomina di un rappresentante legale in uno Stato membro (art. 13 DSA), che diventa l'interlocutore per i coordinatori dei servizi digitali e per le autorità.
Moderazione dei contenuti: una definizione ampia e operativamente rilevante
La lettera t) dell'art. 3 definisce la «moderazione dei contenuti» in termini assai ampi: non solo la rimozione, ma anche la retrocessione (riduzione della visibilità nell'algoritmo), la demonetizzazione, la disabilitazione dell'accesso, la sospensione o cessazione dell'account. Ogni misura che incide sulla disponibilità, visibilità o accessibilità di un contenuto o sulla capacità del destinatario di fornire informazioni è moderazione dei contenuti e, come tale, deve rispettare gli obblighi di trasparenza, proporzionalità e rimedi previsti dal DSA.
Questa definizione ha implicazioni concrete: una piattaforma che riduce algoritmicamente la diffusione di un post senza rimuoverlo sta facendo moderazione dei contenuti ai sensi del DSA e deve rendere conto di tale scelta nel sistema di trasparenza previsto dall'art. 15. Un social network che sospende un account deve fornire una spiegazione motivata (art. 17) e mettere a disposizione un sistema di reclamo interno (art. 20).
Sistemi di raccomandazione, pubblicità e dark pattern: i concetti chiave per la tutela degli utenti
La definizione di «sistema di raccomandazione» (lettera s) è volutamente ampia: include qualsiasi sistema «interamente o parzialmente automatizzato» che suggerisce o mette in ordine di priorità informazioni sull'interfaccia. Ciò comprende non solo il feed dei social network, ma anche i risultati di ricerca interni a un marketplace, i contenuti suggeriti su una piattaforma video, le liste di prodotti ordinati per «rilevanza». La trasparenza sui parametri principali di questi sistemi è obbligatoria per tutte le piattaforme (art. 27) e rafforzata per le VLOP (art. 38, che impone opzioni non basate su profilazione).
La «pubblicità» (lettera r) è definita come informazione promozionale presentata «a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione». Non rileva la forma (display, native advertising, contenuto sponsorizzato): ciò che conta è il corrispettivo. Le piattaforme devono etichettarla chiaramente come tale (art. 26) e le VLOP/VLOSE devono tenere un registro pubblico degli annunci (art. 39).
La nozione di «destinatario attivo» (lettere p e q) - che include sia chi carica contenuti sia chi si espone passivamente a contenuti ospitati dalla piattaforma - è il parametro per la soglia delle 45 milioni di utenti UE medi mensili che fa scattare la designazione VLOP/VLOSE ai sensi dell'art. 33 DSA.
Operatori commerciali, consumatori e tutela specifica
Le definizioni di «consumatore» (lettera c) e «operatore commerciale» (lettera f) ricalcano quelle del diritto europeo dei contratti e del commercio elettronico, ma assumono rilievo autonomo nel DSA perché fondano obblighi asimmetrici. Le piattaforme online che consentono agli operatori commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori sono marketplace e devono assolvere obblighi rafforzati di tracciabilità (art. 30 DSA: raccolta e verifica di nome, indirizzo, numero di registrazione, estremi bancari del venditore). Il consumatore che compra tramite un marketplace ha così una garanzia aggiuntiva rispetto al mero diritto dei contratti.
Il fatturato come base di calcolo delle sanzioni: nessuna ambiguità
La lettera x) rimanda per la definizione di «fatturato» all'art. 5, par. 1, del regolamento CE 139/2004 sulle concentrazioni. La scelta non è casuale: quel regolamento adotta una nozione consolidata di fatturato mondiale consolidato che tiene conto di tutte le entità del gruppo. Le sanzioni del DSA - fino al 6 % del fatturato mondiale per le violazioni sostanziali degli obblighi di diligenza (art. 52, par. 3) e fino all'1 % per la fornitura di informazioni inesatte (art. 52, par. 2) - si calcolano su questa base, rendendo l'esposizione sanzionatoria significativa anche per i grandi operatori del settore tecnologico.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un'app mobile che consente la condivisione di foto tra amici è una piattaforma online ai sensi del DSA?
Dipende dalla diffusione al pubblico. Se le foto sono visibili solo agli utenti selezionati dalla persona che le carica, l'app non diffonde informazioni a un numero potenzialmente illimitato di terzi (art. 3, lettera k) e non è una piattaforma online. Se invece i contenuti sono visibili a chiunque o accessibili senza autenticazione, l'app rientra nella definizione e soggiace agli obblighi previsti per le piattaforme online.
Un'azienda extra-UE deve rispettare il DSA se ha utenti europei?
Sì. L'art. 3, lettera e), stabilisce il criterio del collegamento sostanziale con l'Unione: basta che l'impresa abbia un numero considerevole di destinatari in uno o più Stati membri, o che orienti la propria attività verso il mercato europeo (ad esempio con siti localizzati in italiano, francese o tedesco). In tal caso il DSA si applica integralmente, e l'impresa è tenuta a nominare un rappresentante legale nell'UE ai sensi dell'art. 13.
La retrocessione algoritmica di un post è considerata moderazione dei contenuti?
Sì. L'art. 3, lettera t), include espressamente la 'retrocessione' tra le misure che costituiscono moderazione dei contenuti, insieme alla rimozione, demonetizzazione e sospensione dell'account. Ogni piattaforma che applica tali misure deve rispettare gli obblighi di trasparenza, motivazione e ricorso previsti dagli artt. 15-20 DSA.
Come si calcola la soglia delle 45 milioni di utenti per la designazione VLOP?
La designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi si basa sul numero di 'destinatari attivi' medi mensili nell'UE (art. 33 DSA). La definizione di 'destinatario attivo' (art. 3, lettere p e q) comprende sia chi carica contenuti sia chi si espone passivamente a contenuti ospitati dalla piattaforma attraverso la sua interfaccia. La Commissione può adottare atti delegati per precisare la metodologia di calcolo.
Le sanzioni del 6 % si calcolano sul fatturato italiano o mondiale?
Sul fatturato mondiale dell'anno precedente, calcolato secondo la definizione dell'art. 3, lettera x), che rinvia all'art. 5, par. 1, del regolamento CE 139/2004 sulle concentrazioni. Il fatturato comprende tutte le entità del gruppo societario di cui fa parte il prestatore, rendendo l'esposizione sanzionatoria particolarmente significativa per i grandi operatori tecnologici con strutture societarie complesse.