Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2227 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto

    Articolo 2227 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto

    Art. 2227 c.c. – Recesso unilaterale dal contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

  • Art. 2228 c.c.: Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’

    Art. 2228 c.c.: Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’

    Art. 2228 c.c. – Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.

  • Articolo 2229 Codice Civile: Esercizio delle professioni intellettuali

    Articolo 2229 Codice Civile: Esercizio delle professioni intellettuali

    Art. 2229 c.c. Esercizio delle professioni intellettuali

    In vigore

    La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

  • Articolo 2218 Codice Civile: Bollatura facoltativa

    Articolo 2218 Codice Civile: Bollatura facoltativa

    Art. 2218 c.c. – Bollatura facoltativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti .

  • Articolo 2219 Codice Civile: Tenuta della contabilità

    Articolo 2219 Codice Civile: Tenuta della contabilità

    Art. 2219 c.c. – Tenuta della contabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

  • Articolo 2220 Codice Civile: Conservazione delle scritture contabili

    Articolo 2220 Codice Civile: Conservazione delle scritture contabili

    Art. 2220 c.c. – Conservazione delle scritture contabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

    Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

    Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti .

  • Art. 2212 c.c.: Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

    Art. 2212 c.c.: Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

    Art. 2212 c.c. – Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

    Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.

  • Articolo 2213 Codice Civile: Poteri dei commessi preposti alla vendita

    Articolo 2213 Codice Civile: Poteri dei commessi preposti alla vendita

    Art. 2213 c.c. – Poteri dei commessi preposti alla vendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.

    Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore.

  • Art. 2214 c.c.: Libri obbligatori e altre scritture contabili

    Art. 2214 c.c.: Libri obbligatori e altre scritture contabili

    Art. 2214 c.c. Libri obbligatori e altre scritture contabili

    In vigore

    L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

  • Articolo 2215 Codice Civile: Modalità di tenuta delle scritture contabili

    Articolo 2215 Codice Civile: Modalità di tenuta delle scritture contabili

    Art. 2215 c.c. – Modalità di tenuta delle scritture contabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

    Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione .

  • Art. 2216 c.c.: Contenuto e vidimazione del libro giornale

    Art. 2216 c.c.: Contenuto e vidimazione del libro giornale

    Art. 2216 c.c. – Contenuto del libro giornale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa .

  • Articolo 2217 Codice Civile: Redazione dell’inventario

    Articolo 2217 Codice Civile: Redazione dell’inventario

    Art. 2217 c.c. Redazione dell’inventario

    In vigore

    L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.