Art. 203 c.c. [Inefficacia della separazione] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l'armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni. Della cessazione e della risoluzione del contratto
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Ai contratti previsti nell’articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.
Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all’articolo 35.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimità. Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, può autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto. Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale può essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti. DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE Dell'armatore
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non puo’ essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.
Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno. 2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.
3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.
4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.
Il regime delle tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015. In caso di licenziamento illegittimo per cui non scatta la reintegra, il giudice condanna il datore a un’indennità crescente con l’anzianità di servizio, entro minimi e massimi stabiliti per legge (come modificati dalla Corte Costituzionale).
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| A chi si applica | Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 |
| Indennità base | Cresce con l’anzianità (mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio) |
| Minimo e massimo | Fissati per legge; la Corte Costituzionale ha eliminato il calcolo rigido e imposto valutazione equitativa |
| Reintegra | Prevista solo per licenziamento discriminatorio, nullo, intimato in forma orale o per specifiche ipotesi disciplinari |
| Piccole imprese | Minimi e massimi ridotti rispetto alle imprese sopra soglia |
Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Sono compresi i contratti di apprendistato che si trasformano in contratto a tempo indeterminato dopo quella data. Chi era già assunto prima rimane sotto il regime dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le imprese con oltre 15 dipendenti.
Quando il licenziamento è illegittimo ma non rientra nelle ipotesi di reintegra obbligatoria, il giudice condanna il datore a pagare una indennità risarcitoria che cresce con l’anzianità. La Corte Costituzionale (sent. 194/2018) ha dichiarato illegittimo il meccanismo rigido di calcolo (due mensilità per anno), imponendo al giudice una valutazione equitativa entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, numero dei dipendenti, comportamento delle parti e altre circostanze.
Il decreto conserva la reintegra nel posto di lavoro per: licenziamento discriminatorio (per motivi sindacali, religiosi, politici, di genere, disabilità, ecc.); licenziamento nullo (ad esempio durante la maternità o la malattia); licenziamento intimato oralmente; alcune ipotesi di licenziamento disciplinare in cui il fatto contestato è insussistente. In questi casi il lavoratore ha anche il diritto alle retribuzioni perdute dal licenziamento alla reintegra.
Tizio è stato assunto nel 2016. Licenziato per motivi disciplinari, il giudice accerta l’illegittimità ma il fatto contestato è proporzionato anche se non gravissimo: non scatta la reintegra, ma una indennità equitativamente calcolata tenendo conto di anzianità e dimensione aziendale.
Caia, assunta nel 2018, è licenziata poco dopo aver comunicato la gravidanza. Il licenziamento è nullo: ha diritto alla reintegra e al risarcimento delle retribuzioni perse, anche sotto il regime delle tutele crescenti.
Sempronio lavora in una piccola impresa sotto soglia (5 dipendenti). Assunto nel 2019 e licenziato illegittimamente nel 2025, può ottenere solo l’indennità risarcitoria (con minimi e massimi ridotti rispetto alle grandi aziende), salvo le ipotesi di reintegra obbligatoria.
I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi, compreso l’apprendistato che si trasformi in contratto stabile dopo quella data.
Dopo la sent. 194/2018 della Corte Costituzionale il giudice valuta equitativamente entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, dimensione aziendale e comportamento delle parti; non è più automaticamente due mensilità per anno.
Sì, ma solo nei casi tassativi: licenziamento discriminatorio, nullo, intimato oralmente o disciplinare con fatto insussistente (secondo le condizioni previste dal decreto).
No. Chi era assunto prima continua a essere protetto dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori (nelle imprese sopra soglia), con regole diverse e in molti casi più ampie sulla reintegra.
Sì. L’art. 6 D.Lgs. 23/2015 prevede l’offerta di conciliazione: il datore può offrire una somma esente da contributi e tasse entro 60 giorni dal licenziamento, che il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute nell’articolo 6, commi 4 e 5, e nell’articolo 10, salvo che la disciplina ivi prevista risulti già garantita dalla contrattazione collettiva del comparto di riferimento.
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
Il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 ha sostituito le vecchie tre aree con quattro: Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevate Professionalità (EP). Ciascuna area ha più differenziali stipendiali di sviluppo. L’inquadramento avviene per concorso pubblico; la progressione è in parte automatica (anzianità) e in parte per valutazione/selezione interna.
| Area | Profili | Titolo |
|---|---|---|
| Operatori | Ausiliari, addetti servizi, autisti | Scuola dell’obbligo |
| Assistenti | Assistente amministrativo, tecnico, informatico junior | Diploma |
| Funzionari | Funzionario amministrativo, tributario, contabile, tecnico | Laurea |
| Elevate Professionalità (EP) | Dirigenza intermedia, posizioni organizzative complesse | Laurea + valutazione |
Fino al 2022 il CCNL Funzioni Centrali prevedeva tre aree: A (operatori), B (assistenti), C (funzionari), con sotto-fasce. Il CCNL 2022-2024 firmato il 9 maggio 2024 ha introdotto la quarta area EP (Elevate Professionalità) per ruoli di alta specializzazione non dirigenziali.
La riforma ha avuto due obiettivi: premiare la specializzazione (laureati con responsabilità complesse non più confusi con funzionari standard) e recuperare gap retributivo rispetto al privato per profili tecnici (informatici, fiscalisti, ingegneri).
All’interno di ogni area, i lavoratori si muovono per differenziali stipendiali di sviluppo: incrementi tabellari legati ad anzianità e valutazione. Sostituiscono le vecchie “fasce” e “posizioni economiche”.
Ogni area ha tipicamente tre o quattro DSS. Il passaggio dal differenziale base al successivo richiede: 5 anni di servizio nell’area + valutazione positiva ultimo triennio + percentuale massima ammessa nei contingenti annuali (di norma 30-50% degli aventi diritto).
La progressione verticale (passaggio da Assistenti a Funzionari, o da Funzionari a EP) avviene per concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno (ex art. 52 D.Lgs. 165/2001).
Requisiti tipici: titolo di studio dell’area superiore, anzianità minima nell’area di provenienza (di norma 3-5 anni), valutazione positiva. La selezione è per titoli ed esami o per soli titoli per quote minoritarie.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
[Articolo soppresso dall’art. 2268, comma 1, n. 141 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010]
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure
b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.