Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 L. 392/1978 — Particolari contratti soggetti a proroga
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Ai contratti di locazione di cui all’articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell’articolo 58.
Fino al termine di tale durata il canone puo’ essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 Cod. Amb. — (Distretti idrografici)
- Art. 64 D.Lgs. 159/2011 — Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento
- Art. 64 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)
- Art. 64 D.Lgs. 42/2004 — Attestati di autenticità e di provenienza
- Art. 64 CAD — Sistema pubblico per la gestione delle identità digi...
- Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
Ratio della norma (storica)
L'art. 64 riempiva un vuoto normativo potenzialmente problematico: i contratti relativi a immobili esclusi dall'equo canone (ville, castelli e le abitazioni in piccoli comuni) erano spesso soggetti a proroga legale come gli altri, ma non avrebbe senso applicare loro il sistema di determinazione del canone basato su superficie convenzionale e coefficienti. Il legislatore ha optato per un regime semplificato: tutela della durata attraverso il sistema dell'art. 58, aggiornamento del canone tramite indicizzazione ISTAT al 75%, senza l'intera architettura dell'equo canone.
Analisi e struttura
La norma prevedeva due disposizioni. La prima applicava le disposizioni dell'art. 58 (durata dei contratti in proroga) ai contratti di cui all'art. 26 comma 1 lett. d) (immobili di categoria A/8 e A/9) e comma 2 (piccoli comuni senza aumento demografico) soggetti a proroga secondo la legislazione vigente. La seconda stabiliva il regime del canone: fino alla scadenza della durata ex art. 58, il canone poteva essere modificato solo su richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale del 75% della variazione ISTAT, senza applicazione del canone equo. Questo significava che gli immobili di lusso e quelli nei piccoli comuni mantenevano una forma di libertà contrattuale temperata solo dall'indicizzazione ISTAT.
Quando si applicava
La norma si applicava a due categorie di contratti abitativi in proroga: quelli relativi a ville e abitazioni di pregio (A/8 e A/9) e quelli in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti senza crescita demografica. Questi erano esclusi dall'equo canone per ragioni diverse (il lusso degli uni, la marginalità demografica degli altri) ma comunque soggetti alla tutela della proroga legale.
Confronto e norme correlate
L'art. 64 si coordinava con l'art. 26 (ambito di applicazione dell'equo canone, con le esclusioni) e con l'art. 58 (durata dei contratti in proroga). Il regime del canone era più semplice di quello degli artt. 62-63 (nessun avvicinamento progressivo all'equo canone, solo ISTAT al 75%) perché l'equo canone non si sarebbe mai applicato a questi immobili. Con l'abrogazione dell'art. 64 e la fine del regime di proroga, queste categorie di immobili sono tornate alla piena libertà contrattuale.
Problemi applicativi (storici)
Il principale problema riguardava la definizione dei «piccoli comuni» ex art. 26 comma 2: occorreva verificare sia la soglia demografica dei 5.000 abitanti sia l'assenza di crescita demografica nel quinquennio precedente, con i dati ISTAT. La variazione di questi dati nel tempo poteva far uscire o entrare un comune nell'ambito di applicazione della norma. La comunicazione pubblica da parte del comune (prevista dall'art. 26 comma 3) era spesso mancante, creando incertezze applicative.
Casi pratici
Caso 1: Villa di lusso in proroga: canone aggiornato solo con ISTAT
Caso 2: Immobile in piccolo comune: esclusione dall'equo canone ma proroga tutelata
Caso 3: Richiesta di aggiornamento ISTAT per contratto di immobile escluso dall'equo canone
Domande frequenti
Cosa disciplinava l'art. 64 L.392/1978?
L'art. 64 (oggi abrogato) regolava i contratti abitativi soggetti a proroga relativi a immobili esclusi dall'equo canone: ville e abitazioni di pregio (A/8 e A/9) e immobili in piccoli comuni. Per questi contratti si applicava il regime di durata dell'art. 58, ma il canone era aggiornato solo con il 75% della variazione ISTAT, senza il sistema dell'equo canone.
L'art. 64 è ancora applicabile?
No, è stato abrogato. La norma aveva funzione transitoria legata al regime di proroga della L. 392/1978. Gli immobili di lusso e quelli nei piccoli comuni sono oggi assoggettati alle norme della L. 431/1998 per i nuovi contratti, con libertà di canone per le categorie di pregio che la 431/1998 esclude dal canone concordato.
Perché gli immobili A/8 e A/9 erano esclusi dall'equo canone?
L'art. 26 escludeva dall'equo canone gli immobili di categoria catastale A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico) perché il mercato locatizio del lusso non richiedeva le tutele previste per le abitazioni ordinarie. Il conduttore di una villa era considerato in grado di negoziare adeguatamente il canone.
Cosa succedeva al contratto in proroga di un immobile A/8 dopo la scadenza del regime transitorio?
Dopo la scadenza della durata ex art. 58 (che per i contratti più recenti era il 1° gennaio 1980 come decorrenza quadriennale), il contratto non si rinnovava automaticamente al canone equo — che non si applicava — ma era soggetto alle regole ordinarie sulla scadenza contrattuale e al regime della L. 431/1998 per i nuovi contratti.