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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 3 della L. 69/2019 novella l'art. 370 del codice di procedura penale aggiungendo due nuovi commi — il 2-bis e il 2-ter — che impongono alla polizia giudiziaria di procedere «senza ritardo» sia al compimento degli atti che il PM ha espressamente delegato sia alla trasmissione della relativa documentazione, quando si procede per i reati del catalogo Codice Rosso. La norma si inserisce nella triade di disposizioni acceleratorie contenute negli artt. 1, 2 e 3 della L. 69/2019 e completa il meccanismo: mentre l'art. 1 garantisce la comunicazione urgente della notizia di reato e l'art. 2 impone l'audizione della vittima entro tre giorni, l'art. 3 assicura che le indagini delegate avanzino senza i ritardi che spesso si registravano nella prassi. Prima di questa modifica, l'art. 370 CPP disciplinava gli atti diretti e delegati della PG senza distinguere tra categorie di reati per quanto riguarda i tempi di esecuzione: la polizia giudiziaria era tenuta a compiere gli atti delegati con diligenza, ma senza un obbligo espresso di urgenza qualificata. Il rischio concreto era che le deleghe operative per i reati di violenza domestica — acquisizione di tabulati, ispezione dei luoghi, audizione di testimoni — potessero slittare in coda alle priorità delle forze di polizia, vanificando la tempestività voluta dal legislatore. I due nuovi commi creano un vincolo sull'intera catena operativa: atti delegati eseguiti senza ritardo e documentazione trasmessa immediatamente al PM.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 L. 69/2019 — Atti diretti e atti delegati alla PG

L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357».

Commento

Ratio della norma

La ratio dell'art. 3 L. 69/2019 va ricercata nell'esperienza concreta dei procedimenti per violenza domestica prima del Codice Rosso. In molte situazioni, il PM emetteva deleghe alla PG per il compimento di atti di indagine — acquisire referti ospedalieri, sentire i vicini di casa, verificare tabulati telefonici — ma i tempi di esecuzione erano largamente discrezionali e spesso lunghi. Nel frattempo, la vittima rimaneva esposta al rischio di reiterazione, l'autore poteva inquinare le prove, e l'efficacia della risposta giudiziaria si affievoliva con il trascorrere del tempo. L'urgenza caratteristica di questi reati — per la quale lo stesso legislatore ha costruito il sistema degli artt. 1, 2 e 3 — non può fermarsi alla fase della comunicazione della notizia di reato o dell'audizione della vittima: deve permeare l'intera fase delle indagini preliminari.

Analisi e struttura

L'art. 370 CPP, nella struttura originaria, disciplina la distinzione tra atti diretti della PG (compiuti di propria iniziativa) e atti delegati (compiuti su richiesta del PM). Il nuovo comma 2-bis introduce una qualificazione temporale per i soli atti delegati: la PG deve procedere «senza ritardo» al loro compimento quando il reato rientra nel catalogo Codice Rosso. Il comma 2-ter aggiunge un obbligo speculare: la PG deve mettere «senza ritardo» a disposizione del PM la documentazione dell'attività compiuta, nelle forme dell'art. 357 CPP (annotazioni, verbali, relazioni di servizio). Il doppio obbligo — esecuzione urgente degli atti + trasmissione urgente della documentazione — chiude il circuito informativo tra PM e PG, consentendo al magistrato di intervenire con eventuali misure cautelari sulla base di materiale istruttorio aggiornato. Il catalogo dei reati è identico a quello dell'art. 1 e comprende anche il 612-ter CP.

Quando si applica

Il regime accelerato si applica esclusivamente agli atti che il PM ha formalmente delegato alla PG, non agli atti di iniziativa autonoma della polizia giudiziaria. Tuttavia, nella prassi la distinzione è spesso sfumata: molti atti vengono compiuti dalla PG di propria iniziativa nei primissimi momenti di intervento (art. 348 CPP) e solo successivamente formalizzati come esecuzione di delega. In ogni caso, dal momento in cui la delega viene ricevuta, l'obbligo di compimento urgente è vincolante per tutto il personale di PG incaricato. La norma non fissa un termine in ore o giorni, utilizzando la stessa formula («senza ritardo») degli artt. 1 e 3: il carattere urgente è valutato in relazione alla natura del singolo atto e al contesto delle indagini.

Confronto e norme correlate

L'art. 3 L. 69/2019 si affianca all'art. 5 della stessa legge, che disciplina la formazione obbligatoria degli operatori di polizia in materia di reati di violenza domestica e di genere: la competenza tecnica degli operatori è il presupposto perché l'urgenza voluta dall'art. 3 si traduca in atti di indagine qualitativamente adeguati. Il collegamento con l'art. 2 è fondamentale: le informazioni assunte dal PM dalla vittima entro tre giorni possono generare nuove deleghe operative che la PG è tenuta a eseguire secondo la regola dell'art. 3 comma 2-bis. Rispetto all'art. 348 CPP sugli atti di iniziativa autonoma della PG, l'art. 3 non introduce nuovi poteri investigativi ma solo un vincolo temporale sull'esercizio dei poteri già esistenti.

Problemi applicativi

La principale criticità applicativa risiede nella vaghezza della formula «senza ritardo», non declinata in un termine preciso. In assenza di un termine numerico, il rispetto dell'obbligo dipende dall'organizzazione interna di ogni forza di polizia e dalla disponibilità di personale specializzato. Gli uffici giudiziari che hanno istituito pool dedicati per i reati di codice rosso riportano tempi di esecuzione significativamente più brevi. Un secondo profilo problematico riguarda la trasmissione della documentazione: il comma 2-ter prevede che la PG metta la documentazione «senza ritardo» a disposizione del PM, ma non chiarisce se ciò richieda l'invio fisico degli atti o sia sufficiente la messa a disposizione in forma digitale tramite i sistemi informatici di gestione del procedimento. La risposta pratica ha privilegiato la trasmissione telematica, coerente con il processo penale telematico progressivamente implementato. Rimane aperta la questione delle conseguenze processuali dell'inosservanza: analogamente agli artt. 1 e 2, non è prevista una sanzione di inutilizzabilità, ma la violazione sistematica degli obblighi di urgenza può essere segnalata ai soggetti preposti al controllo sull'attività delle forze di polizia.

Casi pratici

Caso 1: Delega urgente per acquisizione di tabulati telefonici

Caso 2: Verbale d'intervento e trasmissione documentazione

Caso 3: Atti delegati per identificare l'autore di revenge porn

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 3 del Codice Rosso sugli atti delegati alla polizia giudiziaria?

L'art. 3 L. 69/2019 obbliga la PG a compiere senza ritardo gli atti delegati dal PM e a trasmettere la documentazione al magistrato nei reati di violenza domestica (art. 370 CPP). Evita che le indagini si arenino in attesa delle deleghe.

Qual è la differenza tra atti diretti e atti delegati?

Gli atti diretti sono quelli che la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa (ad es. rilievi in flagranza). Gli atti delegati sono quelli ordinati dal PM con un atto formale di delega, che può indicare singoli atti da compiere o un'indagine più ampia. L'art. 3 L. 69/2019 incide sull'urgenza degli atti delegati, non di quelli diretti.

Cosa succede se la PG non esegue prontamente la delega?

Non è prevista una sanzione processuale che renda inutilizzabili gli atti ritardati. Il mancato rispetto dell'obbligo di urgenza può rilevare sul piano disciplinare e segnalare una disfunzione organizzativa dell'ufficio di PG, segnalabile ai soggetti preposti al controllo.

L'art. 3 si applica anche se l'autore del reato non è ancora identificato?

Sì. L'obbligo di urgenza vale dal momento in cui la notizia di reato è iscritta — anche a carico di ignoti — e il PM emette le prime deleghe investigative. L'identificazione dell'autore non è un presupposto per l'attivazione del regime accelerato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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