L'articolo 5 della L. 69/2019 introduce un obbligo di formazione specializzata obbligatoria per il personale di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria in materia di reati di violenza domestica e di genere. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 9 agosto 2019), le tre istituzioni erano tenute ad attivare presso i propri istituti di formazione corsi specifici destinati agli operatori che intervengono nei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e negli altri illeciti del catalogo Codice Rosso, nonché al personale che si occupa del trattamento penitenziario delle persone condannate per questi reati. La frequenza è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza. I contenuti dei corsi sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, per garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale. La norma risponde a una carenza segnalata da anni dagli operatori e dalle associazioni che si occupano di violenza di genere: la gestione dei casi di violenza domestica richiede competenze specifiche — psicologiche, relazionali, giuridiche — che non possono essere affidate alla sola esperienza sul campo, ma devono essere sviluppate attraverso percorsi formativi strutturati.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 L. 69/2019 — Formazione operatori di polizia
L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.
2. Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa.
La formazione degli operatori di polizia in materia di violenza domestica è una misura raccomandata dalla Convenzione di Istanbul (artt. 15 e 18) e dalla direttiva 2012/29/UE, ma la sua attuazione in Italia era rimasta per lungo tempo affidata alla discrezionalità delle singole amministrazioni, con risultati fortemente disomogenei sul territorio. La risposta efficace alla violenza di genere richiede molto di più della conoscenza del codice penale: un operatore che interviene in un episodio di violenza domestica deve saper leggere i segnali di pericolosità, gestire il colloquio con la vittima senza aggiungere trauma, valutare la credibilità della denuncia in un contesto ad alta emotività, e orientare la persona offesa verso i servizi di supporto. Queste competenze non si acquisiscono con l'esperienza generica di polizia, ma richiedono un training specifico. La norma rende obbligatoria questa formazione, trasformando una raccomandazione in un dovere giuridico.
Analisi e struttura
Il comma 1 dell'art. 5 fissa il termine di dodici mesi per l'attivazione dei corsi e identifica le tre istituzioni destinatarie dell'obbligo: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria. Il personale target è duplice: da un lato, chi esercita funzioni di pubblica sicurezza e PG in relazione ai reati degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge (quindi chi interviene sul campo); dall'altro, il personale che si occupa del trattamento penitenziario dei condannati per questi reati (che deve possedere competenze specifiche per gestire in modo sicuro ed efficace questa categoria di detenuti). La frequenza è obbligatoria, non volontaria: l'amministrazione individua il personale e ne impone la partecipazione. Il comma 2 demanda a un DPCM interministeriale la definizione dei contenuti, per assicurare omogeneità tra le diverse forze di polizia. L'adozione del DPCM richiede la concertazione tra quattro ministeri (pubblica amministrazione, interno, giustizia, difesa), il che garantisce un approccio interdisciplinare ma può rallentare l'iter attuativo.
Quando si applica
L'obbligo formativo si applica al personale individuato dall'amministrazione di appartenenza in base ai propri criteri organizzativi. In linea di principio, dovrebbero essere inclusi tutti gli agenti e ufficiali che possono trovarsi a gestire interventi su casi di violenza domestica o di genere, nonché il personale direttivo degli istituti penitenziari che ospitano condannati per reati del catalogo. La norma non individua un numero minimo di ore di formazione né una periodicità di aggiornamento: questi aspetti sono rimessi al DPCM attuativo. L'obbligo è permanente — non si esaurisce con i primi corsi attivati entro i dodici mesi — nel senso che le amministrazioni devono garantire la formazione anche al personale che viene successivamente assegnato alle funzioni rilevanti.
Confronto e norme correlate
La norma si collega strettamente al resto del Codice Rosso: la formazione è il presupposto perché gli obblighi di urgenza degli artt. 1, 2 e 3 siano rispettati con la necessaria competenza. Un operatore non formato potrebbe gestire il primo contatto con la vittima in modo inadeguato — sminuendo la denuncia, non riconoscendo i segnali di pericolo, non informando la vittima dei suoi diritti — vanificando le tutele procedurali introdotte dalla stessa legge. Il collegamento con l'art. 90-bis CPP (informazioni alla persona offesa sui propri diritti) è diretto: spetta in prima battuta agli operatori di PG fornire queste informazioni alla vittima al momento del primo contatto. A livello europeo, la norma attua le indicazioni dell'art. 15 Convenzione Istanbul che impone agli Stati di formare adeguatamente i professionisti che entrano in contatto con le vittime di violenza di genere.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo ha riguardato i tempi di adozione del DPCM attuativo, la cui elaborazione interministeriale ha richiesto un tempo superiore a quello previsto, con il rischio che le singole amministrazioni attivassero corsi con contenuti disomogenei nel periodo transitorio. Un secondo profilo critico riguarda la definizione del personale obbligato: la norma rimette all'amministrazione l'individuazione del personale destinatario, lasciando un margine di discrezionalità che può tradursi in una formazione incompleta se l'ente interpreta restrittivamente il proprio obbligo. Infine, la valutazione dell'efficacia dei corsi — ossia se la formazione effettivamente migliori la qualità degli interventi — non è prevista dalla norma, che non introduce meccanismi di monitoraggio o di certificazione dei risultati. Le organizzazioni internazionali che si occupano di violenza di genere raccomandano invece la valutazione sistematica dell'impatto della formazione sulle pratiche operative, per aggiornare continuamente i contenuti in base all'esperienza acquisita.
Casi pratici
Caso 1: Intervento su chiamata per violenza domestica
Caso 2: Gestione del condannato per stalking in carcere
Caso 3: Riconoscimento di una situazione di pericolo non dichiarata
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 5 del Codice Rosso sulla formazione della polizia in materia di violenza domestica?
L'art. 5 L. 69/2019 obbliga la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia penitenziaria ad attivare corsi obbligatori di formazione specializzata per il personale che interviene nei reati di violenza domestica e di genere. I contenuti sono definiti con DPCM interministeriale per garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Chi è obbligato a seguire i corsi?
Il personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria in relazione ai reati del catalogo Codice Rosso (maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, ecc.) e chi si occupa del trattamento penitenziario dei condannati per tali reati. L'individuazione del personale è rimessa all'amministrazione di appartenenza, ma la frequenza è obbligatoria per chi viene designato.
La formazione è prevista anche per magistrati e avvocati?
L'art. 5 L. 69/2019 riguarda esclusivamente le forze di polizia. La formazione per magistrati e avvocati in materia di violenza di genere è trattata da altre disposizioni e circolari del CSM e del Consiglio Nazionale Forense, ma non è resa obbligatoria dalla stessa norma.
Come vengono definiti i contenuti dei corsi?
I contenuti vengono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Questo iter interministeriale garantisce un approccio coordinato ma può allungare i tempi di adozione del provvedimento attuativo.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Commento
Ratio della norma
La formazione degli operatori di polizia in materia di violenza domestica è una misura raccomandata dalla Convenzione di Istanbul (artt. 15 e 18) e dalla direttiva 2012/29/UE, ma la sua attuazione in Italia era rimasta per lungo tempo affidata alla discrezionalità delle singole amministrazioni, con risultati fortemente disomogenei sul territorio. La risposta efficace alla violenza di genere richiede molto di più della conoscenza del codice penale: un operatore che interviene in un episodio di violenza domestica deve saper leggere i segnali di pericolosità, gestire il colloquio con la vittima senza aggiungere trauma, valutare la credibilità della denuncia in un contesto ad alta emotività, e orientare la persona offesa verso i servizi di supporto. Queste competenze non si acquisiscono con l'esperienza generica di polizia, ma richiedono un training specifico. La norma rende obbligatoria questa formazione, trasformando una raccomandazione in un dovere giuridico.
Analisi e struttura
Il comma 1 dell'art. 5 fissa il termine di dodici mesi per l'attivazione dei corsi e identifica le tre istituzioni destinatarie dell'obbligo: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria. Il personale target è duplice: da un lato, chi esercita funzioni di pubblica sicurezza e PG in relazione ai reati degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge (quindi chi interviene sul campo); dall'altro, il personale che si occupa del trattamento penitenziario dei condannati per questi reati (che deve possedere competenze specifiche per gestire in modo sicuro ed efficace questa categoria di detenuti). La frequenza è obbligatoria, non volontaria: l'amministrazione individua il personale e ne impone la partecipazione. Il comma 2 demanda a un DPCM interministeriale la definizione dei contenuti, per assicurare omogeneità tra le diverse forze di polizia. L'adozione del DPCM richiede la concertazione tra quattro ministeri (pubblica amministrazione, interno, giustizia, difesa), il che garantisce un approccio interdisciplinare ma può rallentare l'iter attuativo.
Quando si applica
L'obbligo formativo si applica al personale individuato dall'amministrazione di appartenenza in base ai propri criteri organizzativi. In linea di principio, dovrebbero essere inclusi tutti gli agenti e ufficiali che possono trovarsi a gestire interventi su casi di violenza domestica o di genere, nonché il personale direttivo degli istituti penitenziari che ospitano condannati per reati del catalogo. La norma non individua un numero minimo di ore di formazione né una periodicità di aggiornamento: questi aspetti sono rimessi al DPCM attuativo. L'obbligo è permanente — non si esaurisce con i primi corsi attivati entro i dodici mesi — nel senso che le amministrazioni devono garantire la formazione anche al personale che viene successivamente assegnato alle funzioni rilevanti.
Confronto e norme correlate
La norma si collega strettamente al resto del Codice Rosso: la formazione è il presupposto perché gli obblighi di urgenza degli artt. 1, 2 e 3 siano rispettati con la necessaria competenza. Un operatore non formato potrebbe gestire il primo contatto con la vittima in modo inadeguato — sminuendo la denuncia, non riconoscendo i segnali di pericolo, non informando la vittima dei suoi diritti — vanificando le tutele procedurali introdotte dalla stessa legge. Il collegamento con l'art. 90-bis CPP (informazioni alla persona offesa sui propri diritti) è diretto: spetta in prima battuta agli operatori di PG fornire queste informazioni alla vittima al momento del primo contatto. A livello europeo, la norma attua le indicazioni dell'art. 15 Convenzione Istanbul che impone agli Stati di formare adeguatamente i professionisti che entrano in contatto con le vittime di violenza di genere.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo ha riguardato i tempi di adozione del DPCM attuativo, la cui elaborazione interministeriale ha richiesto un tempo superiore a quello previsto, con il rischio che le singole amministrazioni attivassero corsi con contenuti disomogenei nel periodo transitorio. Un secondo profilo critico riguarda la definizione del personale obbligato: la norma rimette all'amministrazione l'individuazione del personale destinatario, lasciando un margine di discrezionalità che può tradursi in una formazione incompleta se l'ente interpreta restrittivamente il proprio obbligo. Infine, la valutazione dell'efficacia dei corsi — ossia se la formazione effettivamente migliori la qualità degli interventi — non è prevista dalla norma, che non introduce meccanismi di monitoraggio o di certificazione dei risultati. Le organizzazioni internazionali che si occupano di violenza di genere raccomandano invece la valutazione sistematica dell'impatto della formazione sulle pratiche operative, per aggiornare continuamente i contenuti in base all'esperienza acquisita.
Casi pratici
Caso 1: Intervento su chiamata per violenza domestica
Caso 2: Gestione del condannato per stalking in carcere
Caso 3: Riconoscimento di una situazione di pericolo non dichiarata
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 5 del Codice Rosso sulla formazione della polizia in materia di violenza domestica?
L'art. 5 L. 69/2019 obbliga la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia penitenziaria ad attivare corsi obbligatori di formazione specializzata per il personale che interviene nei reati di violenza domestica e di genere. I contenuti sono definiti con DPCM interministeriale per garantire omogeneità su tutto il territorio nazionale.
Chi è obbligato a seguire i corsi?
Il personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria in relazione ai reati del catalogo Codice Rosso (maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, ecc.) e chi si occupa del trattamento penitenziario dei condannati per tali reati. L'individuazione del personale è rimessa all'amministrazione di appartenenza, ma la frequenza è obbligatoria per chi viene designato.
La formazione è prevista anche per magistrati e avvocati?
L'art. 5 L. 69/2019 riguarda esclusivamente le forze di polizia. La formazione per magistrati e avvocati in materia di violenza di genere è trattata da altre disposizioni e circolari del CSM e del Consiglio Nazionale Forense, ma non è resa obbligatoria dalla stessa norma.
Come vengono definiti i contenuti dei corsi?
I contenuti vengono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Questo iter interministeriale garantisce un approccio coordinato ma può allungare i tempi di adozione del provvedimento attuativo.
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