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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 6 della L. 69/2019 modifica l'art. 165 del codice penale aggiungendo un quinto comma che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena — il cosiddetto «beneficio della condizionale» — alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni specializzati, quando la condanna riguarda i reati del catalogo Codice Rosso: maltrattamenti in famiglia (art. 572 CP), reati sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies CP), atti persecutori (art. 612-bis CP), nonché lesioni personali aggravate e deformazione del viso (artt. 582 e 583-quinquies CP nelle ipotesi aggravate). La sospensione condizionale è uno degli istituti più applicati nel diritto penale italiano: consente al condannato a una pena non superiore a due anni di non scontarla, a condizione che non commetta ulteriori reati nel periodo di prova. Prima del Codice Rosso, per i reati di violenza domestica la condizionale poteva essere concessa senza alcun obbligo di partecipazione a percorsi trattamentali: il condannato tornava immediatamente in libertà senza alcun intervento volto a modificare i comportamenti che avevano determinato la condanna. La modifica introdotta dall'art. 6 L. 69/2019 cambia radicalmente questa logica: il beneficio è condizionato alla partecipazione al percorso di recupero, trasformandolo da opzione discrezionale a requisito obbligatorio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 L. 69/2019 — Sospensione condizionale e percorsi recupero

L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Commento

Ratio della norma

La ricerca criminologica ha documentato in modo consistente che i reati di violenza domestica hanno un elevato tasso di recidiva, spesso legato a schemi comportamentali radicati nell'autore e a dinamiche di controllo e dominazione all'interno della relazione. La sospensione condizionale della pena, nella sua formulazione classica, opera come deterrente futuro (il condannato sa che, se recidiva, sconterà anche la pena sospesa) ma non incide sui fattori di rischio sottostanti. I percorsi di recupero — programmi di lavoro psicologico e sociale volti a modificare i comportamenti violenti e le credenze che li sostengono — sono invece orientati alla riduzione concreta del rischio di recidiva. Il legislatore del 2019 ha deciso di rendere obbligatoria questa sinergia: la condizionale non è un premio ma uno strumento di reinserimento che, per i reati di violenza di genere, deve essere necessariamente accompagnato da un percorso trattamentale. La norma è coerente con l'approccio della Convenzione di Istanbul (art. 16) che chiede agli Stati di promuovere programmi di trattamento per gli autori di violenza domestica.

Analisi e struttura

Il nuovo quinto comma dell'art. 165 CP stabilisce che «la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata» alla partecipazione ai percorsi di recupero. La parola «comunque» è dirimente: il giudice non ha discrezionalità sul punto, non può concedere la condizionale senza l'obbligo del percorso trattamentale, e non può valutare se, nel caso specifico, il percorso sia necessario o meno. Si tratta di una deroga al principio generale che assegna al giudice ampia discrezionalità nella modulazione delle condizioni della sospensione condizionale. Gli enti abilitati a erogare i percorsi sono quelli che «si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati»: una categoria ampia che comprende sia enti pubblici sia associazioni private del terzo settore riconosciute. Il comma 2 dell'art. 6 L. 69/2019 precisa che gli oneri dei percorsi sono a carico del condannato, escludendo oneri per la finanza pubblica: questo dettaglio ha rilievo pratico, poiché i percorsi hanno un costo e la capacità economica del condannato può incidere sull'accesso.

Quando si applica

L'obbligo si applica in tutti i casi in cui il giudice concede la sospensione condizionale della pena per i reati del catalogo, indipendentemente dall'entità della pena sospesa e dalla presenza di precedenti condanne. La norma opera sia nella sentenza di primo grado sia in appello, se il giudice di secondo grado concede per la prima volta la condizionale modificando la sentenza di merito. Non si applica retroattivamente alle sospensioni già concesse prima dell'entrata in vigore della L. 69/2019. Il percorso di recupero deve essere iniziato — e non necessariamente completato — come condizione per la concessione del beneficio: il giudice nella sentenza dispone la partecipazione e ne verifica l'adempimento nel corso del periodo di prova. Il mancato adempimento dell'obbligo può determinare la revoca della sospensione condizionale, con la conseguente necessità di scontare la pena in carcere.

Confronto e norme correlate

L'art. 6 L. 69/2019 si inserisce in un sistema più ampio di norme che collegano l'esecuzione penale al trattamento degli autori di violenza. L'art. 17 della stessa legge modifica l'art. 13-bis dell'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) estendendo il trattamento psicologico obbligatorio in carcere ai condannati per maltrattamenti e stalking. I due istituti operano su soggetti diversi: l'art. 6 L. 69/2019 sui condannati che ottengono la sospensione condizionale (che quindi non vanno in carcere o vi restano brevemente), l'art. 13-bis OP sui detenuti. L'art. 165 CP già prevedeva, nel testo previgente, la possibilità di subordinare la condizionale all'adempimento di obblighi risarcitori, al lavoro di pubblica utilità e ad altre condizioni: il Codice Rosso aggiunge il percorso di recupero come condizione obbligatoria per specifici reati, rompendo la simmetria del sistema.

Problemi applicativi

Il principale nodo pratico riguarda la disponibilità degli enti erogatori dei percorsi di recupero. La norma non crea un albo nazionale degli enti autorizzati né prevede standard minimi di qualità dei programmi, affidando al mercato e alle buone pratiche locali la definizione dell'offerta. In alcune aree del paese l'offerta è scarsa o assente, creando disparità territoriali nell'applicazione del beneficio. Un secondo problema riguarda il costo dei percorsi a carico del condannato: per soggetti indigenti, l'impossibilità di sostenere i costi del programma potrebbe tradursi in una impossibilità di usufruire della sospensione condizionale — con paradosso di un istituto premiale che diventa inaccessibile per ragioni economiche, non di merito. La giurisprudenza ha affrontato il tema in modo non uniforme, con alcune pronunce che valorizzano la necessità di trovare soluzioni per i condannati privi di mezzi. Infine, la valutazione dell'efficacia dei percorsi — criterio fondamentale per stabilire se un certo programma sia idoneo ad adempiere l'obbligo — non è definita normativamente, lasciando al giudice la discrezionalità di valutare se il programma scelto dal condannato sia adeguato.

Casi pratici

Caso 1: Condanna per maltrattamenti e obbligo di percorso trattamentale

Caso 2: Ricerca dell'ente disponibile in zona rurale

Caso 3: Revoca della sospensione per inadempimento

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 6 del Codice Rosso sulla sospensione condizionale della pena per reati di violenza domestica?

L'art. 6 L. 69/2019 modifica l'art. 165 CP imponendo che, per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e altri reati del catalogo Codice Rosso, la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero psicologico. Il giudice non ha discrezionalità: il percorso è obbligatorio.

Chi paga i percorsi di recupero?

Gli oneri sono a carico del condannato, non della finanza pubblica. Questo ha sollevato questioni di equità: chi non ha risorse economiche potrebbe trovarsi nell'impossibilità pratica di accedere al percorso e quindi alla sospensione condizionale, con disparità di trattamento rispetto ai condannati abbienti.

Cosa succede se il condannato abbandona il percorso di recupero?

Il mancato adempimento dell'obbligo di partecipazione al percorso può determinare la revoca della sospensione condizionale. Il giudice di sorveglianza, su richiesta del PM, può ordinare che il condannato esegua la pena detentiva precedentemente sospesa.

La norma si applica anche ai reati commessi prima del 2019?

No. La L. 69/2019 è entrata in vigore il 9 agosto 2019 e si applica ai procedimenti relativi a fatti commessi successivamente a quella data. Per i reati commessi prima, si applica la disciplina previgente del codice penale, più favorevole, per il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost., art. 2 CP).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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