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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 7 della L. 69/2019 introduce nel codice penale il nuovo art. 558-bis, che punisce il reato di costrizione o induzione al matrimonio. La norma prevede due distinte condotte: la costrizione, che si realizza mediante violenza o minaccia, e l'induzione, che si realizza approfittando delle condizioni di vulnerabilità, inferiorità psichica o necessità della vittima, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante da un rapporto di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia. In entrambi i casi la pena è la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata fino a due anni e mezzo se i fatti sono commessi in danno di un minore di diciotto anni, e sale a una cornice da due a sette anni se la vittima non ha ancora compiuto quattordici anni. La norma ha portata extraterritoriale: si applica anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di italiano o straniero residente in Italia. Prima del 2019 non esisteva una fattispecie autonoma per il matrimonio forzato: le condotte erano ricondotte all'art. 610 CP (violenza privata) o alla minaccia, con un difetto strutturale — il matrimonio forzato non è una violenza episodica ma una forma di controllo prolungato sull'intera vita della persona. La norma colma questo vuoto cogliendo anche le pressioni non esplicitamente violente — l'induzione — le più diffuse nella casistica reale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 L. 69/2019 — Costrizione o induzione al matrimonio (558-bis CP)

L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

1. Dopo l’articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

Commento

Ratio della norma

Il matrimonio forzato è una violazione dei diritti fondamentali della persona — il diritto di scegliere liberamente il proprio partner e se sposarsi — riconosciuta come tale a livello internazionale dalla Convenzione di Istanbul (art. 37) e da diversi strumenti delle Nazioni Unite. In Italia, prima del Codice Rosso, il fenomeno era giuridicamente invisibile: le stime delle organizzazioni internazionali e le rilevazioni dei centri antiviolenza segnalano un fenomeno diffuso, che riguarda soprattutto le donne giovani in contesti familiari ad alta pressione collettiva, ma la risposta penale era affidata a norme generali (violenza privata, minaccia, maltrattamenti) che non coglievano la specificità del matrimonio forzato come atto di controllo totale sulla persona. La scelta del legislatore italiano di introdurre una fattispecie autonoma risponde a una triplice esigenza: dare visibilità giuridica a un fenomeno reale, sanzionare adeguatamente anche le forme di pressione non violenta in senso stretto (l'induzione), e estendere la tutela oltre i confini nazionali grazie alla clausola di extraterritorialità. Il matrimonio forzato non è un fenomeno legato esclusivamente a specifiche culture o comunità: è trasversale e può riguardare qualunque contesto in cui esistano asimmetrie di potere all'interno di una famiglia o di una rete sociale.

Analisi e struttura

L'art. 558-bis CP è strutturato in cinque commi che disegnano una fattispecie progressiva e articolata. Il primo comma punisce la costrizione: chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile. La «violenza» può essere fisica o morale (vis absoluta o compulsiva); la «minaccia» comprende sia la minaccia diretta alla vittima sia quella rivolta a persone care. Il secondo comma punisce l'induzione: chi, approfittando della vulnerabilità, inferiorità psichica o necessità della vittima, e con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. Il concetto di «necessità» include situazioni di bisogno economico, stato di disagio, isolamento sociale: la vittima aderisce formalmente al matrimonio non per libera scelta ma per la pressione insostenibile della propria situazione, sfruttata dall'autore. Il terzo comma prevede un aumento di pena — non quantificato (quindi rimesso alla discrezionalità del giudice nel limite dell'art. 64 CP) — se i fatti sono commessi in danno di un minore di diciotto anni, riconoscendo la particolare vulnerabilità dei minorenni. Il quarto comma stabilisce la cornice più severa (da due a sette anni) per i fatti commessi in danno di minorenni sotto i quattordici anni. Il quinto comma introduce la clausola di extraterritorialità, di fondamentale importanza pratica: il reato si applica anche quando il matrimonio forzato è commesso o subito all'estero da persone con legame italiano, superando l'obiezione che il fatto avvenga in un paese dove non è penalmente perseguito.

Quando si applica

La fattispecie si applica ogni volta che il consenso al matrimonio o all'unione civile non è liberamente espresso, ma è il prodotto di violenza, minaccia o di pressioni che sfruttano la vulnerabilità della vittima. Non è necessario che il matrimonio venga effettivamente celebrato: la condotta è punita indipendentemente dal perfezionamento dell'atto. Analogamente, il reato può essere integrato anche quando il matrimonio è già stato celebrato, se le pressioni per contrarlo continuano o se si tratta di matrimonio celebrato prima dell'entrata in vigore della norma (con il limite della irretroattività, la costrizione in corso può essere sanzionata nella misura in cui si protrae). La procedibilità del reato segue il regime della perseguibilità d'ufficio: la vittima non deve sporgere querela. Questo è un elemento di tutela ulteriore nei confronti di persone che si trovano in condizioni di dipendenza dal loro persecutore e che potrebbero non essere libere di agire processualmente. Il reato può concorrere con altre fattispecie: violenza privata (art. 610 CP), maltrattamenti (art. 572 CP), sequestro di persona (art. 605 CP), violenza sessuale dopo il matrimonio. La clausola di extraterritorialità del quinto comma non richiede la doppia incriminazione (che il fatto sia reato anche nello Stato estero dove è commesso): è sufficiente il legame con la nazionalità o residenza italiana.

Confronto e norme correlate

Il raffronto più importante è con il reato di violenza privata (art. 610 CP), che prima del 2019 era la norma più comunemente applicata ai casi di matrimonio forzato. La differenza fondamentale è che l'art. 558-bis copre anche la condotta di induzione, che non presuppone violenza o minaccia in senso tecnico ma si basa sullo sfruttamento di una situazione di debolezza: questo è l'apporto normativo più rilevante della nuova fattispecie. Rispetto ai maltrattamenti (art. 572 CP), il 558-bis è una fattispecie più specifica: i maltrattamenti richiedono una condotta reiterata, mentre il matrimonio forzato può concretizzarsi anche in un singolo atto (la celebrazione coatta), pur inserendosi spesso in un contesto di violenza continuata. Il collegamento con l'art. 68 del codice civile (nullità del matrimonio per difetto di consenso) è importante sul piano civile: la vittima può agire sia sul piano penale sia davanti al tribunale per ottenere l'annullamento del matrimonio. Sul piano internazionale, la norma attua l'art. 37 della Convenzione di Istanbul e si allinea agli standard del Consiglio d'Europa che richiedono la criminalizzazione specifica del matrimonio forzato, distinta dalle norme generali sulla violenza.

Problemi applicativi

Il primo e più significativo nodo interpretativo riguarda il confine tra induzione penalmente rilevante e pressione familiare socialmente diffusa ma non punibile. Il matrimonio combinato — in cui la famiglia propone il partner e la persona accetta — non è di per sé illecito: il reato scatta solo quando c'è approfittamento di uno stato di vulnerabilità con abuso di relazioni o dell'autorità. La linea di confine tra pressione culturale intensa (non penalmente rilevante) e induzione ai sensi dell'art. 558-bis (penalmente rilevante) è tenue e richiede una valutazione caso per caso, con il rischio di approcci giudiziari non uniformi. La giurisprudenza ha iniziato a costruire parametri orientativi, valorizzando elementi come l'isolamento sociale della vittima, la rottura dei contatti familiari in caso di rifiuto, le minacce velate, le ritorsioni economiche. Un secondo profilo problematico riguarda la prova del reato: nelle ipotesi di induzione, le pressioni sono spesso esercitate in ambito privato, senza testimoni e senza tracce documentali. La vittima è spesso l'unica fonte di prova e può essere soggetta a pressioni per non collaborare con la giustizia. Le tecniche di audizione protetta e il ricorso a psicologi forensi sono strumenti essenziali in questi procedimenti. Un terzo tema riguarda la clausola di extraterritorialità: l'applicazione della norma a fatti commessi all'estero richiede che il PM italiano abbia notizia del fatto, che spesso non emerge se la vittima è rimasta all'estero e non rientra in Italia. La collaborazione internazionale tra autorità giudiziarie e le reti di supporto alle vittime che operano nei paesi di destinazione sono presupposti essenziali per l'efficacia pratica della clausola. Infine, va segnalata la questione del riconoscimento dei matrimoni celebrati all'estero: il diritto internazionale privato italiano, in linea con i principi dell'ordine pubblico, non riconosce il matrimonio contratto senza il libero consenso, il che crea una sinergia tra il piano penale e quello civile ma richiede un coordinamento procedurale tra giudice penale e tribunale civile competente per la delibazione o il riconoscimento dell'atto straniero.

Casi pratici

Caso 1: Costrizione con violenza diretta

Caso 2: Matrimonio forzato di minorenne celebrato all'estero

Caso 3: Induzione tramite isolamento e controllo economico

Domande frequenti

Cos'è il reato di costrizione o induzione al matrimonio previsto dall'art. 558-bis CP, introdotto dal Codice Rosso (L. 69/2019)?

L'art. 558-bis CP punisce il matrimonio forzato: chiunque costringa (con violenza o minaccia) o induca (sfruttando la vulnerabilità della vittima) a contrarre matrimonio o unione civile rischia la reclusione da uno a cinque anni. Introdotto dal Codice Rosso (L. 69/2019).

Qual è la differenza tra costrizione e induzione al matrimonio?

La costrizione richiede violenza fisica o minaccia esplicita. L'induzione è una forma più subdola: l'autore sfrutta una situazione di vulnerabilità, bisogno o dipendenza della vittima — spesso creata o aggravata artificialmente — per farle accettare il matrimonio senza un consenso genuinamente libero. L'induzione è tipicamente più difficile da provare ma è la forma più frequente nella casistica reale.

Il reato si applica anche se il matrimonio forzato avviene in un paese straniero?

Sì. L'art. 558-bis comma 5 CP prevede una clausola di extraterritorialità: il reato si applica anche quando commesso all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia, o quando la vittima è un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia. Non è necessaria la doppia incriminazione.

Il matrimonio forzato può essere annullato civilmente?

Sì. Il matrimonio contratto senza il libero consenso di uno degli sposi è nullo ai sensi dell'art. 122 del codice civile. La vittima può agire davanti al tribunale civile per chiedere l'annullamento, parallelamente o successivamente al procedimento penale per il reato di cui all'art. 558-bis CP. I due rimedi — penale e civile — sono autonomi e cumulabili.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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