In sintesi
L'articolo 2 della L. 69/2019 introduce nell'art. 362 CPP il comma 1-ter, che obbliga il pubblico ministero ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia o querela entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, quando si procede per i delitti del catalogo Codice Rosso. Si tratta di una delle misure più significative sul piano operativo: per la prima volta il legislatore fissa un termine perentorio breve — tre giorni — entro cui il PM deve entrare direttamente in contatto con la vittima. Prima del Codice Rosso non esisteva alcun obbligo temporale in questo senso: i procedimenti per violenza domestica potevano rimanere inattivi per settimane, con la persona offesa lasciata senza interlocutori istituzionali nel momento di maggiore vulnerabilità. La norma prevede due sole deroghe al termine dei tre giorni: la presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o la necessità di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della stessa persona offesa. In questi casi il PM può posticipare l'audizione, ma rimane comunque obbligato ad assumerla il prima possibile. Il catalogo dei reati è sostanzialmente lo stesso dell'art. 1 L. 69/2019, con l'esclusione dell'art. 612-ter CP (revenge porn), che non compare nel testo dell'art. 362 comma 1-ter originario. L'intervento si raccorda con gli artt. 1 e 3 della stessa legge, formando un sistema di risposta coordinata e rapida.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 L. 69/2019 — Assunzione di informazioni dalla vittima
L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere
1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa».
Stesso numero, altri codici
Commento
Ratio della norma
Il vuoto che l'art. 2 L. 69/2019 intende colmare è quello del silenzio istituzionale vissuto dalla vittima di violenza domestica nelle settimane successive alla denuncia. Prima del Codice Rosso, la prassi diffusa in molti uffici giudiziari era quella di iscrivere la notizia di reato e attendere gli esiti delle indagini preliminari della PG prima di convocare la persona offesa. Questo approccio, razionale per reati contro il patrimonio o per reati commessi da soggetti ignoti, si rivelava disfunzionale nei procedimenti di violenza domestica, dove il rischio di reiterazione è elevatissimo, l'autore è quasi sempre noto e spesso convive con la vittima. La pressione del termine di tre giorni costringe il PM a una valutazione immediata del pericolo e crea un canale diretto con la persona offesa che ha un duplice valore: istruttorio (raccogliere informazioni fresche prima che la vittima possa essere pressata a ritrattare) e protettivo (valutare la necessità di misure cautelari urgenti).
Analisi e struttura
Il nuovo comma 1-ter dell'art. 362 CPP prevede che il PM «assume informazioni» — non «interroga» né «esamina» — dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia o querela. La scelta lessicale non è casuale: l'assunzione di informazioni è un atto tipico delle indagini preliminari che può svolgersi anche in forme informali, senza il rigore dell'esame testimoniale dibattimentale. Ciò consente al PM di instaurare un dialogo aperto con la vittima, raccogliere la sua versione dei fatti e i dati utili per valutare il pericolo di reiterazione. Il termine decorre dall'iscrizione della notizia di reato nel registro del PM (art. 335 CPP), non dalla data del fatto o della denuncia. Le deroghe sono tassative e di stretta interpretazione: le «imprescindibili esigenze» di tutela dei minori o di riservatezza delle indagini devono essere concrete e documentabili, non mere valutazioni di opportunità. La norma si applica al catalogo dei reati già descritto nell'art. 1 L. 69/2019 (con il già citato limite relativo all'art. 612-ter). Il PM può svolgere l'audizione anche tramite videoconferenza o in luoghi protetti, per garantire la sicurezza della persona offesa.
Quando si applica
L'obbligo scatta nel momento in cui la notizia di reato viene iscritta nel registro del PM (mod. 21 o 44, a seconda che l'autore sia noto o ignoto). Da quel momento, il termine di tre giorni inizia a decorrere e il PM deve organizzare l'audizione della persona offesa. Se più soggetti hanno presentato denuncia o querela, il PM deve sentire tutti coloro che possono fornire elementi utili. L'obbligo non cessa se la persona offesa si dichiara inizialmente restia a collaborare: il PM è comunque tenuto a contattarla entro il termine, e l'eventuale rifiuto della vittima sarà documentato agli atti. Nei procedimenti che coinvolgono minori di diciotto anni come persone offese, le modalità di audizione devono rispettare il protocollo di ascolto protetto previsto dall'art. 351 CPP, e ciò può giustificare il differimento del termine se non è immediatamente disponibile una struttura idonea.
Confronto e norme correlate
L'art. 2 si inserisce in un sistema più ampio di norme a protezione della persona offesa di reati violenti, che comprende l'art. 90-bis CPP (informazioni alla vittima sui propri diritti), l'art. 90-ter CPP (comunicazioni sulle vicende cautelari), e l'art. 64-bis delle norme di attuazione CPP (trasmissione di provvedimenti al giudice civile), quest'ultimo introdotto dall'art. 14 L. 69/2019. Il termine di tre giorni richiama, per analogia sistematica, i termini previsti per la convalida dell'arresto (art. 390 CPP) e per l'interrogatorio del fermato (art. 388 CPP), confermando la collocazione dei reati di violenza domestica tra quelli che richiedono una risposta giudiziaria in tempi brevi. A differenza delle misure cautelari d'urgenza (art. 384-bis CPP), il termine dei tre giorni per l'audizione non è assistito da sanzione processuale diretta, ma la sua inosservanza può essere segnalata al CSM.
Problemi applicativi
La disposizione ha sollevato questioni pratiche significative negli uffici giudiziari con organici insufficienti. In alcune Procure, il termine di tre giorni ha richiesto una riorganizzazione delle sezioni che si occupano di violenza domestica, con la creazione di pool dedicati reperibili anche nei weekend e nei giorni festivi. Un secondo problema riguarda il coordinamento con le indagini della PG: un'audizione molto ravvicinata alla denuncia può interferire con le indagini in corso, ad esempio rivelare all'autore che le intercettazioni sono state attivate o che sono in corso pedinamenti. La deroga per esigenze di riservatezza delle indagini è proprio il presidio per questi casi, ma deve essere usata con parsimonia per non svuotare la norma del suo contenuto. Infine, la dottrina ha segnalato l'assenza di un termine entro cui il PM deve comunque provvedere dopo la deroga: la legge dice che l'audizione è posticipata, ma non fissa un termine sostitutivo, lasciando un margine di discrezionalità che potrebbe essere colmato solo per via interpretativa o con circolari interne delle singole Procure.
Casi pratici
Caso 1: Denuncia per maltrattamenti e audizione urgente
Caso 2: Deroga per esigenze di riservatezza delle indagini
Caso 3: Audizione in luogo protetto di persona offesa vulnerabile
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 2 del Codice Rosso sull'audizione della vittima?
L'art. 2 L. 69/2019 introduce l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, quando si procede per maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e altri reati di violenza domestica. Prima del Codice Rosso non esisteva alcun termine perentorio per questo contatto iniziale.
Il termine di tre giorni può essere derogato?
Sì, ma solo in due ipotesi tassative: imprescindibili esigenze di tutela di minori di diciotto anni o necessità di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della stessa persona offesa. Le deroghe devono essere documentate e non consentono un rinvio sine die.
Cosa succede se il PM non convoca la vittima entro tre giorni?
Non è prevista una sanzione processuale diretta (nullità o inutilizzabilità). L'inosservanza può tuttavia essere segnalata al Consiglio Superiore della Magistratura e può rilevare sul piano della responsabilità disciplinare del magistrato procedente.
La vittima è obbligata a presentarsi all'audizione?
La persona offesa non ha un obbligo giuridico di presentarsi all'audizione del PM come invece avviene in dibattimento per i testimoni. Se rifiuta di collaborare, il fatto viene documentato agli atti. Tuttavia, partecipare all'audizione è nel suo interesse per consentire al PM di valutare misure protettive urgenti.
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