Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2189 Codice Civile: Modalità dell’iscrizione

    Articolo 2189 Codice Civile: Modalità dell’iscrizione

    Art. 2189 c.c. – Modalità dell’iscrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato.

    Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.

    Il rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

  • Articolo 2190 Codice Civile: Iscrizione d’ufficio

    Articolo 2190 Codice Civile: Iscrizione d’ufficio

    Art. 2190 c.c. – Iscrizione d’ufficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

  • Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Art. 2179 c.c. – Morte di una delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

    In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2158.

  • Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto

    Art. 2180 c.c. – Scioglimento del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

  • Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Art. 2181 c.c. – Prelevamento e divisione al termine del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

    Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’art. 2178.

    Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

  • Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame

    Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame

    Art. 2182 c.c. – Conferimento del bestiame

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

    Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

  • Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Art. 2183 c.c. – Reintegrazione del bestiame conferito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

    Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell’anno in corso.

    Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell’art. 2184.

    Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

  • Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

    Art. 2184 c.c.: Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

    Art. 2184 c.c. – Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

  • Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario

    Articolo 2174 Codice Civile: Obblighi del soccidario

    Art. 2174 c.c. – Obblighi del soccidario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

    Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.

  • Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame

    Articolo 2175 Codice Civile: Perimento del bestiame

    Art. 2175 c.c. – Perimento del bestiame

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

  • Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Articolo 2176 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferito

    Art. 2176 c.c. Reintegrazione del bestiame conferito

    In vigore

    Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

  • Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Articolo 2177 Codice Civile: Trasferimento dei diritti sul bestiame

    Art. 2177 c.c. Trasferimento dei diritti sul bestiame

    In vigore

    Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.