Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2161 Codice Civile: Libretto colonico

    Articolo 2161 Codice Civile: Libretto colonico

    Art. 2161 c.c. Libretto colonico

    In vigore

    Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti. Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati. Le annotazioni devono, alla fine dell’anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro. Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.

  • Art. 2162 c.c.: Efficacia probatoria del libretto colonico

    Art. 2162 c.c.: Efficacia probatoria del libretto colonico

    Art. 2162 c.c. Efficacia probatoria del libretto colonico

    In vigore

    Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente. Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato. In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte. Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s’intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.

  • Art. 2163 c.c.: Assegnazione delle scorte al termine della mezza

    Art. 2163 c.c.: Assegnazione delle scorte al termine della mezza

    Art. 2163 c.c. – Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

    1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;

    2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

    3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato d’uso.

  • Art. 2164 Codice Civile: Nozione

    Art. 2164 Codice Civile: Nozione

    Art. 2164 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

    La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

  • Articolo 2153 Codice Civile: Riparazioni di piccola manutenzione

    Articolo 2153 Codice Civile: Riparazioni di piccola manutenzione

    Art. 2153 c.c. – Riparazioni di piccola manutenzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.

  • Art. 2154 c.c.: Anticipazioni di carattere alimentare alla famig

    Art. 2154 c.c.: Anticipazioni di carattere alimentare alla famig

    Art. 2154 c.c. – Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro per scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.

    Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.

  • Articolo 2155 Codice Civile: Raccolta e divisione dei prodotti

    Articolo 2155 Codice Civile: Raccolta e divisione dei prodotti

    Art. 2155 c.c. Raccolta e divisione dei prodotti

    In vigore

    Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti. Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

  • Articolo 2156 Codice Civile: Vendita dei prodotti

    Articolo 2156 Codice Civile: Vendita dei prodotti

    Art. 2156 c.c. – Vendita dei prodotti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.

    La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

  • Articolo 2157 Codice Civile: Diritto di preferenza del concedente

    Articolo 2157 Codice Civile: Diritto di preferenza del concedente

    Art. 2157 c.c. – Diritto di preferenza del concedente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

  • Articolo 2158 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Articolo 2158 Codice Civile: Morte di una delle parti

    Art. 2158 c.c. Morte di una delle parti

    In vigore

    La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla. Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell’anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell’anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario. In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

  • Articolo 2150 Codice Civile: Rappresentanza della famiglia colonica

    Articolo 2150 Codice Civile: Rappresentanza della famiglia colonica

    Art. 2150 c.c. – Rappresentanza della famiglia colonica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.

    Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell’esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.

  • Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione

    Articolo 2151 Codice Civile: Spese per la coltivazione

    Art. 2151 c.c. – Spese per la coltivazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d’opera previste dall’art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.

    Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.