Autore: Andrea Marton

  • Art. 6 Reg. (UE) 2022/2065 – Memorizzazione di informazioni

    Art. 6 Reg. (UE) 2022/2065 – Memorizzazione di informazioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

    a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

    b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

    2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

    3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

    4. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

  • Art. 259 Codice della Navigazione – Deliberazioni della maggioranza

    Art. 259 Codice della Navigazione – Deliberazioni della maggioranza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti. La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave. Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l'ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.

  • Art. 37 DPR 495/1992 – Persone al lavoro

    Art. 37 DPR 495/1992 – Persone al lavoro

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.

    2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.

    3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.

    4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  • Art. 277 Codice della Navigazione – Valutazione del nolo e degli altri proventi

    Art. 277 Codice della Navigazione – Valutazione del nolo e degli altri proventi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l'ammontare lordo. Della società di armamento fra comproprietari

  • Art. 9 DPR 230/2000 – Vestiario e corredo

    Art. 9 DPR 230/2000 – Vestiario e corredo

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

    2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati ; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

    3. Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso.

    4. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato , questi è tenuto a risarcire il danno.

    5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

    6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

    7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

    8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

    9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate quelli forniti dall'amministrazione , devono provvedervi a loro spese.

    10. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

  • Art. 77 L. 392/1978 – Integrazione del canone per conduttori meno abbienti

    Art. 77 L. 392/1978 – Integrazione del canone per conduttori meno abbienti

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    L’integrazione del canone di locazione consistera’ nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80 per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entita’ e le modalita’ definite dalla presente legge.

    Il contributo di cui al comma precedente non puo’ in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.

    Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e’ fatto divieto di procedere alla sublocazione dell’immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.

  • Art. 4 T.U. Espropriazione – Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

    Art. 4 T.U. Espropriazione – Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

    1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico.

    1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura.

    1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’esercizio dell’uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.

    2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

    3. I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.

    4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:

    a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l’Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; d) con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l’organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.

    5. Si applicano le regole sull’espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l’Italia aderisce.

  • Art. 325 Codice della Navigazione – Vari tipi di contratto di arruolamento

    Art. 325 Codice della Navigazione – Vari tipi di contratto di arruolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento può essere stipulato:

    a) per un dato viaggio o per più viaggi;

    b) a tempo determinato;

    c) a tempo indeterminato. La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita:

    a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio;

    b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;

    c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;

    d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro .

  • Art. 13 D.Lgs. 151/2001 – Adeguamento alla disciplina comunitaria

    Art. 13 D.Lgs. 151/2001 – Adeguamento alla disciplina comunitaria

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I decreti di cui all’articolo 7, comma 2, sono aggiornati in conformità ai progressi tecnici e scientifici e alle modifiche della regolamentazione comunitaria.

  • Art. 4 Reg. (UE) 2023/1114 – Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 4 Reg. (UE) 2023/1114 – Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica a meno che tale persona:

    a) sia una persona giuridica;

    b) abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

    c) abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

    d) abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    e) abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

    f) abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    g) rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.

    2. Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica:

    a) un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

    b) un’offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale o in cripto-attività;

    c) un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori qualificati.

    3. Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:

    a) la cripto-attività è offerta gratuitamente;

    b) la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro distribuito o la convalida delle operazioni;

    c) l’offerta riguarda un utility token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;

    d) il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’offerente.

    Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati personali all’offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività. Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta al pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’offerente invia all’autorità competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d). Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’autorità competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’offerente.

    4. Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica.

    5. L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:

    a) esista un’altra offerta al pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o

    b) la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.

    6. Qualora l’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica abbia come oggetto un utility token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’offerta al pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.

    7. Qualsiasi successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta al pubblico. Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.

    8. Qualora un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.

  • Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 – Conservazione delle registrazioni

    Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 – Conservazione delle registrazioni

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I sistemi di IA ad alto rischio consentono a livello tecnico la registrazione automatica degli eventi («log») per la durata del ciclo di vita del sistema.

    2. Al fine di garantire un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA ad alto rischio adeguato alla finalità prevista del sistema, le capacità di registrazione consentono la registrazione di eventi pertinenti per:

    a) l'individuazione di situazioni che possono far sì che il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, o determinare una modifica sostanziale;

    b) l'agevolazione del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72; e

    c) il monitoraggio del funzionamento dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

    3. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le capacità di registrazione comprendono almeno i dati seguenti:

    a) la registrazione del periodo di ciascun utilizzo del sistema (data e ora di inizio e di fine di ciascun utilizzo);

    b) la banca dati di riferimento utilizzata dal sistema per verificare i dati di input;

    c) i dati di input per i quali la ricerca ha portato a una corrispondenza;

    d) l'identificativo delle persone fisiche che partecipano alla verifica dei risultati di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

  • Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 – Compenso dei rider

    Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 – Compenso dei rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In assenza di contratti collettivi applicabili, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad una indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

    2. Non è ammessa la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate.