Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2139 Codice Civile: Scambio di mano d’opera o di servizi

    Articolo 2139 Codice Civile: Scambio di mano d’opera o di servizi

    Art. 2139 c.c. – Scambio di mano d’opera o di servizi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

  • Art. 2141 Codice Civile: Nozione

    Art. 2141 Codice Civile: Nozione

    Art. 2141 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

  • Art. 2129 c.c.: Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

    Art. 2129 c.c.: Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

    Art. 2129 c.c. – Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge.

  • Articolo 2130 Codice Civile: Durata del tirocinio

    Articolo 2130 Codice Civile: Durata del tirocinio

    Art. 2130 c.c. – Durata del tirocinio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

  • Articolo 2131 Codice Civile: Retribuzione

    Articolo 2131 Codice Civile: Retribuzione

    Art. 2131 c.c. – Retribuzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

  • Articolo 2132 Codice Civile: Istruzione professionale

    Articolo 2132 Codice Civile: Istruzione professionale

    Art. 2132 c.c. – Istruzione professionale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

  • Articolo 2133 Codice Civile: Attestato di tirocinio

    Articolo 2133 Codice Civile: Attestato di tirocinio

    Art. 2133 c.c. – Attestato di tirocinio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla cessazione del tirocinio, l’apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

  • Articolo 2134 Codice Civile: Norme applicabili al tirocinio

    Articolo 2134 Codice Civile: Norme applicabili al tirocinio

    Art. 2134 c.c. – Norme applicabili al tirocinio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.

  • Articolo 2135 Codice Civile: Imprenditore agricolo

    Articolo 2135 Codice Civile: Imprenditore agricolo

    Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo

    In vigore

    È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (2) (3)

  • Articolo 2125 Codice Civile: Patto di non concorrenza

    Articolo 2125 Codice Civile: Patto di non concorrenza

    Art. 2125 c.c. – Patto di non concorrenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

    La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente.

  • Art. 2126 c.c.: Prestazione di fatto con violazione di legge

    Art. 2126 c.c.: Prestazione di fatto con violazione di legge

    Art. 2126 c.c. Prestazione di fatto con violazione di legge

    In vigore

    La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

  • Art. 2127 c.c.: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Art. 2127 c.c.: Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Art. 2127 c.c. – Divieto d’interposizione nel lavoro a cottimo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

    In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.