Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 299 Codice della Navigazione – Documenti di bordo e tenuta dei libri

    Art. 299 Codice della Navigazione – Documenti di bordo e tenuta dei libri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.

  • Art. 35 L. 392/1978 – Limiti all’indennita’ di avviamento

    Art. 35 L. 392/1978 – Limiti all’indennita’ di avviamento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita’ che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonche’ destinati all’esercizio di attivita’ professionali, ad attivita’ di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

  • Art. 256 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    Art. 256 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui è stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli è pervenuta. Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalità a cura dell'autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorità indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma dell'articolo 255. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento. Dell'adempimento delle formalità suddette l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

  • Art. 17 L. 392/1978 – Classe demografica dei comuni

    Art. 17 L. 392/1978 – Classe demografica dei comuni

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

    Il numero degli abitanti di un comune e’ stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall’ISTAT.

  • Art. 11 L. 392/1978 – Deposito cauzionale

    Art. 11 L. 392/1978 – Deposito cauzionale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il deposito cauzionale non puo’ essere superiore a tre mensilita’ del canone. Esso e’ produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

  • Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del

    Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del

    Art. 211 c.c. – Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni .

  • Art. 47 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 47 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 47 L. Fall. – Alimenti al fallito e alla famiglia

    Alimenti al fallito e alla famiglia

  • Art. 13 D.Lgs. 81/2015 – Definizione e casi lavoro intermittente

    Art. 13 D.Lgs. 81/2015 – Definizione e casi lavoro intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

    2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

    3. Per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro sono ammessi contratti di lavoro intermittente per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

  • Art. 44 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 44 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 44 L. Fall. – Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione

    Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione

  • Art. 64 L. 392/1978 – Particolari contratti soggetti a proroga

    Art. 64 L. 392/1978 – Particolari contratti soggetti a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ai contratti di locazione di cui all’articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell’articolo 58.

    Fino al termine di tale durata il canone puo’ essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente.

  • Art. 16 L. 69/2019 – Custodia cautelare per revenge porn (275 CPP)

    Art. 16 L. 69/2019 – Custodia cautelare per revenge porn (275 CPP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» è inserita la seguente: «, 612-ter».

  • Art. 2 DPR 230/2000 – Sicurezza e rispetto delle regole

    Art. 2 DPR 230/2000 – Sicurezza e rispetto delle regole

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

    2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.