Autore: Andrea Marton

  • Art. 10 Reg. (UE) 2024/1689 – Dati e governance dei dati

    Art. 10 Reg. (UE) 2024/1689 – Dati e governance dei dati

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I sistemi di IA ad alto rischio che utilizzano tecniche che prevedono l'uso di dati per l'addestramento di modelli di IA sono sviluppati sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano i criteri di qualità di cui ai paragrafi da 2 a 5 ogniqualvolta siano utilizzati tali set di dati.

    2. I set di dati di addestramento, convalida e prova sono soggetti a pratiche di governance e gestione dei dati adeguate alla finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio. Tali pratiche riguardano in particolare:

    a) le scelte progettuali pertinenti;

    b) i processi di raccolta dei dati e l'origine dei dati, nonché la finalità originaria della raccolta nel caso di dati personali;

    c) le operazioni di trattamento pertinenti ai fini della preparazione dei dati, quali annotazione, etichettatura, pulizia, aggiornamento, arricchimento e aggregazione;

    d) la formulazione di ipotesi, in particolare per quanto riguarda le informazioni che si presume che i dati misurino e rappresentino;

    e) una valutazione della disponibilità, della quantità e dell'adeguatezza dei set di dati necessari;

    f) un esame atto a valutare le possibili distorsioni suscettibili di incidere sulla salute e sulla sicurezza delle persone, di avere un impatto negativo sui diritti fondamentali o di comportare discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione, specie laddove gli output di dati influenzano gli input per operazioni future;

    g) le misure adeguate per individuare, prevenire e attenuare le possibili distorsioni individuate conformemente alla lettera f);

    h) l'individuazione di lacune o carenze pertinenti nei dati tali da pregiudicare il rispetto del presente regolamento e il modo in cui tali lacune e carenze possono essere colmate.

    3. I set di dati di addestramento, convalida e prova sono pertinenti, sufficientemente rappresentativi e, nella misura del possibile, esenti da errori e completi nell'ottica della finalità prevista. Essi possiedono le proprietà statistiche appropriate anche, ove applicabile, per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone relativamente ai quali il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato. Queste caratteristiche dei set di dati possono essere soddisfatte a livello di singoli set di dati o a livello di una combinazione degli stessi.

    4. I set di dati tengono conto, nella misura necessaria per la finalità prevista, delle caratteristiche o degli elementi particolari dello specifico ambito geografico, contestuale, comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato.

    5. Nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al fine di garantireil rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità del paragrafo 2, lettere f) e g), del presente articolo, i fornitori di tali sistemi possono eccezionalmente trattare categorie particolari di dati personali, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Oltre alle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680 devono essere soddisfatte, affinché tale trattamento avvenga, tutte le condizioni seguenti:

    a) il rilevamento e la correzione delle distorsioni non possono essere realizzati efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati;

    b) le categorie particolari di dati personali sono soggette a limitazioni tecniche relative al riutilizzo dei dati personali, nonché a misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione;

    c) le categorie particolari di dati personali sono soggette a misure tese a garantire che i dati personali trattati siano resi sicuri e protetti nonché soggetti a garanzie adeguate, ivi compresi controlli e documentazione rigorosi dell'accesso, al fine di evitare abusi e garantire che solo le persone autorizzate e sottostanti a opportuni obblighi di riservatezza abbiano accesso a tali dati personali;

    d) le categorie particolari di dati personali non devono essere trasmesse, trasferite o altrimenti consultate da terzi;

    e) le categorie particolari di dati personali vengono cancellate dopo che la distorsione è stata corretta oppure i dati personali hanno raggiunto la fine del loro periodo di conservazione, a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima;

    f) i registri delle attività di trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680 comprendono i motivi per cui il trattamento delle categorie particolari di dati personali era strettamente necessario per rilevare e correggere distorsioni e i motivi per cui tale obiettivo non poteva essere raggiunto mediante il trattamento di altri dati.

    6. Per lo sviluppo di sistemi di IA ad alto rischio che non utilizzano tecniche che prevedono l'addestramento di modelli di IA, i paragrafi da 2 a 5 si applicano solo ai set di dati di prova.

  • Art. 27 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo contratto determinato

    Art. 27 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo contratto determinato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che la legge o il contratto collettivo disponga altrimenti, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, i lavoratori a tempo determinato sono computati in proporzione all’orario lavorato nei semestri precedenti.

  • Art. 39 L. 392/1978 – Diritto di riscatto

    Art. 39 L. 392/1978 – Diritto di riscatto

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all’articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione puo’, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

    Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell’atto notificato con cui l’acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.

    Se per qualsiasi motivo, l’acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • Art. 19 L. 392/1978 – Livello di piano

    Art. 19 L. 392/1978 – Livello di piano

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione al livello di piano, limitatamente alle unita’ immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all’ultimo piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.

    Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

  • Art. 66-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 66-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 198 Codice Civile: Frutti della dote

    Art. 198 Codice Civile: Frutti della dote

    Art. 198 c.c. [Frutti della dote. Alimenti alla vedova] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 1 Reg. (UE) 2023/1114 – Oggetto

    Art. 1 Reg. (UE) 2023/1114 – Oggetto

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, nonché i requisiti per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

    2. In particolare, il presente regolamento stabilisce quanto segue:

    a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per cripto-attività («ammissione alla negoziazione»);

    b) i requisiti per l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro governance;

    c) i requisiti per la tutela dei possessori di cripto-attività nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

    d) i requisiti per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività;

    e) le misure volte a prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività, al fine di garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

  • Art. 253 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

    Art. 253 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente. La nota di trascrizione deve contenere: 1) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti; 2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo; 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; 5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.

  • Art. 17 DPR 495/1992 – Durata delle autorizzazioni

    Art. 17 DPR 495/1992 – Durata delle autorizzazioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei. 2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 31.

    4. È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

    5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

  • Art. 37 D.Lgs. 81/2015 – Norme previdenziali nella somministrazione

    Art. 37 D.Lgs. 81/2015 – Norme previdenziali nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nei confronti dei lavoratori che svolgono attività di somministrazione si applicano le norme sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le norme relative alla tutela della maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e alla tutela dei congedi parentali, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e le norme sulla maternità e paternità nei rapporti di lavoro e nei contratti di collaborazione nonché le norme in materia di tutele assicurative obbligatorie per i lavoratori dipendenti.

  • CCNL Funzioni Centrali: Legge 104 e congedi straordinari

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali applica la L. 104/1992: 3 giorni mensili o 2 ore al giorno per assistenza familiare con disabilità grave. Per gravi motivi familiari c’è il congedo straordinario fino a 2 anni nella vita lavorativa (retribuzione fino a €52.000/anno). Permessi sindacali per RSU (40 ore/anno) e ulteriori per dirigenti sindacali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Permessi e congedi straordinari Funzioni Centrali
    Tipo Durata Retribuzione
    L.104 – 3 giorni mese 3 gg/mese 100%
    L.104 – 2 ore giorno 2h/giorno se orario ≥6h 100%
    Congedo straordinario L.151/2001 2 anni biennale 100% fino €52.000
    Gravi motivi familiari 2 anni Non retribuito
    Permessi sindacali RSU 40h/anno 100%
    Permessi quadri sindacali fino 30gg/anno 100%

    I 3 giorni mensili Legge 104

    Il lavoratore Funzioni Centrali che assiste un familiare con disabilità grave riconosciuta (art. 3 c. 3 L. 104/1992) ha diritto a 3 giorni mensili di permesso retribuito.

    I 3 giorni possono essere fruiti:

    • Come 3 giornate intere (anche consecutive)
    • Come frazioni orarie (per esempio 6 mezze giornate)
    • Come 2 ore al giorno se orario di servizio ≥6 ore
    • Come 1 ora al giorno se orario di servizio <6 ore

    I permessi spettano per: figli, coniuge, genitori, parenti entro II grado se conviventi (o entro III grado se i parenti più stretti hanno problemi documentati).

    Il congedo straordinario L.151/2001 art. 42 c.5

    Per i casi più gravi, esiste il congedo straordinario retribuito di fino a 2 anni nella vita lavorativa (art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001).

    Beneficiari (in ordine di priorità):

    1. Coniuge convivente
    2. Genitori se figlio convivente
    3. Figli conviventi se genitore disabile
    4. Fratelli/sorelle se entrambi i genitori sono mancanti

    Retribuzione: 100% fino a €52.000 annui circa (importo aggiornato dall’INPS). I contributi previdenziali sono coperti, l’anzianità di servizio continua a maturare.

    Permessi sindacali e dirigenziali

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per attività sindacale:

    • RSU eletti: 40 ore/anno per assemblee/incontri
    • Dirigenti sindacali: fino a 30 giorni/anno (in base alla rappresentatività della sigla)
    • Componenti organi di direzione confederale: distacchi fino a 100% (a carico monte ore nazionale ARAN)

    I permessi sindacali non sono cumulabili con i permessi L. 104 nello stesso giorno.

    Casi pratici

    Tizia – Madre con figlio disabile
    Tizia, funzionaria MEF, ha figlio di 12 anni con disabilità grave (autismo). Usa 3 giorni mensili L. 104 per visite, terapie e accompagnamento. Lo fa il primo, secondo e terzo giovedì del mese. Lavoro coordinato con dirigente.
    Caia – Congedo straordinario 18 mesi
    Caia, assistente INPS, ha fruito 18 mesi di congedo straordinario per assistere il padre con Alzheimer convivente. Indennità pari all’ultima retribuzione fissa (per un assistente, circa 2.000 € lordi/mese, entro il tetto annuo rivalutato previsto dalla legge). Tornata in servizio dopo, contributi e anzianità maturati senza interruzioni.
    Sempronio – RSU con 30h annue
    Sempronio è RSU CISL FP al Ministero. Usa circa 30 ore/anno per assemblee e incontri con dirigenza. Frequenta inoltre 2 corsi formazione sindacale di 8h con permesso retribuito CISL.

    Domande frequenti

    Quanti permessi L. 104 al mese nel pubblico?
    3 giorni mensili o 2 ore al giorno (1 ora se orario inferiore a 6h). Spettano per coniuge, figli, genitori, parenti entro II grado se conviventi. Disabilità grave certificata art. 3 c.3 L. 104/1992.
    Cos'è il congedo straordinario fino a 2 anni?
    Un congedo retribuito al 100% (massimo €52.000/anno) per assistere familiare con disabilità grave (art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001). Durata massima 2 anni nella vita lavorativa, anche frazionati. Beneficiari in ordine: coniuge, genitori, figli, fratelli.
    Il congedo straordinario è cumulabile con L. 104?
    No, nello stesso giorno. Il congedo straordinario sostituisce i 3 giorni L. 104 per il periodo di fruizione. Si può alternare: per esempio 6 mesi di congedo + ripresa con L. 104 mensili.
    Posso fare assemblea sindacale durante l'orario di lavoro?
    Sì, fino a 10 ore/anno per assemblee retribuite indette dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. RSU eletti hanno 40h/anno aggiuntive. Dirigenti sindacali fino a 30gg/anno.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 336 Codice della Navigazione – Trattamento dell’arruolato malato o ferito

    Art. 336 Codice della Navigazione – Trattamento dell’arruolato malato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a percepire la retribuzione ed ha diritto all'assistenza sanitaria a spese della nave. Se l'arruolato si è intenzionalmente procurato la malattia o la lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione, l'armatore è egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall'arruolato. Nel caso previsto nel comma precedente, il componente dell'equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale è inabile al servizio. Se l'arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di salute o se, per altra ragione, è sbarcato prima che si sia verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356, 365.