Art. 2011 c.c. – Effetti della girata
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

Spiegazione
Le norme sui titoli di credito non si applicano ai documenti di legittimazione (che servono solo a identificare chi ha diritto alla prestazione) né ai titoli impropri (che consentono di trasferire il diritto senza le forme della cessione).
Come funziona e quando si applica
Distingue i veri titoli di credito (cambiale, assegno, azioni) dai documenti che ne hanno solo l’apparenza: biglietti, scontrini, tagliandi, tessere. A questi ultimi non si applicano l’autonomia e l’astrattezza tipiche dei titoli di credito.
Esempio pratico
Il biglietto del cinema o lo scontrino del guardaroba è un documento di legittimazione: serve solo a far valere il diritto alla prestazione, non è un titolo di credito.
Domande frequenti
Un biglietto o una tessera è un titolo di credito?
No: è un documento di legittimazione (o titolo improprio), escluso dalla disciplina dei titoli di credito.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.