Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2011 Codice Civile: Effetti della girata

    Articolo 2011 Codice Civile: Effetti della girata

    Art. 2011 c.c. – Effetti della girata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.

    Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

  • Articolo 1999 Codice Civile: Conversione dei titoli

    Articolo 1999 Codice Civile: Conversione dei titoli

    Art. 1999 c.c. – Conversione dei titoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.

    Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell’art. 2022.

  • Articolo 2000 Codice Civile: Riunione e frazionamento dei titoli

    Articolo 2000 Codice Civile: Riunione e frazionamento dei titoli

    Art. 2000 c.c. – Riunione e frazionamento dei titoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

    I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.

  • Articolo 2001 Codice Civile: Rinvio a disposizioni speciali

    Articolo 2001 Codice Civile: Rinvio a disposizioni speciali

    Art. 2001 c.c. – Rinvio a disposizioni speciali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

    I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

  • Art. 2002 c.c.: Documenti di legittimazione e titoli impropri

    Art. 2002 c.c.: Documenti di legittimazione e titoli impropri

    Art. 2002 c.c. – Documenti di legittimazione e titoli impropri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

    Spiegazione

    Le norme sui titoli di credito non si applicano ai documenti di legittimazione (che servono solo a identificare chi ha diritto alla prestazione) né ai titoli impropri (che consentono di trasferire il diritto senza le forme della cessione).

    Come funziona e quando si applica

    Distingue i veri titoli di credito (cambiale, assegno, azioni) dai documenti che ne hanno solo l’apparenza: biglietti, scontrini, tagliandi, tessere. A questi ultimi non si applicano l’autonomia e l’astrattezza tipiche dei titoli di credito.

    Esempio pratico

    Il biglietto del cinema o lo scontrino del guardaroba è un documento di legittimazione: serve solo a far valere il diritto alla prestazione, non è un titolo di credito.

    Domande frequenti

    Un biglietto o una tessera è un titolo di credito?

    No: è un documento di legittimazione (o titolo improprio), escluso dalla disciplina dei titoli di credito.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2003 c.c.: Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

    Art. 2003 c.c.: Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

    Art. 2003 c.c. – Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

    Il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

  • Articolo 2004 Codice Civile: Limitazione della libertà di emissione

    Articolo 2004 Codice Civile: Limitazione della libertà di emissione

    Art. 2004 c.c. – Limitazione della libertà di emissione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 1993 Codice Civile: Eccezioni opponibili

    Articolo 1993 Codice Civile: Eccezioni opponibili

    Art. 1993 c.c. Eccezioni opponibili

    In vigore

    Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

    Spiegazione

    Il debitore di un titolo di credito può opporre al possessore solo: le eccezioni a lui personali, quelle di forma, quelle fondate sul contesto letterale del titolo e quelle di falsità della firma, difetto di capacità o di rappresentanza. Non può opporre le eccezioni personali verso i precedenti possessori, salvo che il possessore abbia agito intenzionalmente a suo danno.

    Come funziona e quando si applica

    È la regola dell’autonomia e dell’astrattezza dei titoli di credito: chi acquista il titolo in buona fede è immune dalle vicende dei rapporti precedenti. Distingue le «eccezioni reali» (opponibili a tutti) dalle «eccezioni personali» (solo verso una determinata persona).

    Esempio pratico

    Chi ha emesso un assegno non può opporre al portatore di buona fede le contestazioni che aveva nei confronti del primo prenditore.

    Domande frequenti

    Quali eccezioni può opporre chi ha firmato una cambiale o un assegno?

    Solo le eccezioni reali (di forma, dal testo del titolo, falsità/incapacità) e quelle personali al portatore attuale; non quelle verso i precedenti possessori, salvo dolo.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1994 Codice Civile: Effetti del possesso di buona fede

    Articolo 1994 Codice Civile: Effetti del possesso di buona fede

    Art. 1994 c.c. – Effetti del possesso di buona fede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

    Spiegazione

    Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione. È la regola che protegge l’acquirente in buona fede dei titoli (assegni, cambiali, azioni).

    Come funziona e quando si applica

    Garantisce la sicurezza della circolazione cartolare: chi riceve il titolo rispettando la legge di circolazione (girata, consegna) acquista un diritto autonomo e non può vedersi sottrarre il titolo da chi ne fosse stato spogliato. È l’analogo, per i titoli, del ‘possesso vale titolo’ dei beni mobili (art. 1153).

    Esempio pratico

    Chi riceve un assegno tramite regolare girata, ignorando che era stato smarrito dal precedente possessore, non può essere costretto a restituirlo al primo proprietario.

    Domande frequenti

    Chi acquista in buona fede un titolo di credito è tutelato?

    Sì: non è soggetto a rivendicazione se ha rispettato le norme sulla circolazione del titolo.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1995 Codice Civile: Trasferimento dei diritti accessori

    Articolo 1995 Codice Civile: Trasferimento dei diritti accessori

    Art. 1995 c.c. – Trasferimento dei diritti accessori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

  • Articolo 1996 Codice Civile: Titoli rappresentativi

    Articolo 1996 Codice Civile: Titoli rappresentativi

    Art. 1996 c.c. – Titoli rappresentativi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.

  • Articolo 1997 Codice Civile: Efficacia dei vincoli sul credito

    Articolo 1997 Codice Civile: Efficacia dei vincoli sul credito

    Art. 1997 c.c. – Efficacia dei vincoli sul credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.