Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 DPR 495/1992 – Ubicazione di chioschi od altre installazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo: il rinvio interno del regolamento
L'art. 29 del DPR 495/1992 è una norma di rinvio: non disciplina autonomamente le distanze o i requisiti dei chioschi, ma richiama le disposizioni già previste dall'art. 26, commi 7 e 8, del medesimo regolamento, nonché dagli artt. 16, comma 2, e 20, comma 2, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Tale tecnica normativa consente di applicare un regime coerente e unitario a tutte le installazioni fuori dai centri abitati, siano esse permanenti o temporanee, commerciali o di servizio.
La norma riguarda esclusivamente le installazioni collocate fuori dai centri abitati. All'interno dei centri abitati valgono invece le regole del Codice della Strada e dei regolamenti comunali, con logiche differenti legate alla viabilità urbana e all'arredo urbano.
Le fasce di rispetto stradale e le distanze minime
Il rinvio all'art. 26, commi 7 e 8, del regolamento richiama la disciplina delle fasce di rispetto stradale, ossia le aree laterali alla sede stradale nelle quali l'edificazione e l'installazione di manufatti è soggetta a vincoli specifici. Le fasce di rispetto variano in funzione della categoria della strada (autostrada, strada extraurbana principale, secondaria, locale) e la loro ampiezza è determinata ai sensi del Codice della Strada e del regolamento stesso.
All'interno delle fasce di rispetto, l'installazione di chioschi, edicole e strutture simili è ammessa soltanto con il rispetto delle distanze minime dalla carreggiata e previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. La ratio di questa prescrizione è duplice: da un lato tutelare la sicurezza stradale, evitando che installazioni troppo ravvicinate alla carreggiata distraggano i conducenti o limitino la visibilità; dall'altro garantire che, in caso di uscita di strada di un veicolo, vi sia uno spazio di decelerazione prima dell'ostacolo fisso costituito dall'installazione.
Il richiamo all'art. 16 del Codice: accessi e diramazioni
Il rinvio all'art. 16, comma 2, del Codice della Strada richiama le regole sugli accessi alle strade, ossia i raccordi che consentono di transitare dalla viabilità pubblica all'area privata ove è ubicata l'installazione. Il Codice richiede che gli accessi alle strade fuori dai centri abitati siano conformi a specifiche caratteristiche geometriche e siano autorizzati dall'ente proprietario della strada, al fine di non compromettere la sicurezza e la fluidità del traffico.
In pratica, chi intende installare un chiosco o un'edicola fuori dai centri abitati deve prevedere un accesso carraio o pedonale conforme alle norme, con visibilità sufficiente verso entrambe le direzioni di marcia, onde consentire ai potenziali clienti di accedere e uscire in sicurezza senza creare intralcio alla circolazione principale.
Il richiamo all'art. 20 del Codice: occupazioni di suolo stradale
L'art. 20, comma 2, del Codice della Strada disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio stradale o nelle loro pertinenze. Tali occupazioni sono soggette ad autorizzazione dell'ente proprietario, che le concede valutando la compatibilità con la sicurezza stradale, le esigenze della circolazione e l'interesse pubblico.
Nel caso di chioschi e edicole che occupino, anche parzialmente, il suolo stradale o le sue pertinenze, l'autorizzazione ex art. 20 CdS è necessaria e si aggiunge a quelle eventualmente richieste da altre normative (concessioni edilizie, autorizzazioni commerciali, ecc.). L'ente proprietario può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al rispetto di prescrizioni specifiche in materia di sicurezza, visibilità e manutenzione.
Aspetti pratici e procedura autorizzatoria
Chi intende installare un chiosco o un'edicola fuori dal centro abitato deve in primo luogo individuare l'ente proprietario della strada (ANAS per le strade statali, Regione o Provincia per le strade di competenza regionale o provinciale, Comune per le strade comunali extraurbane). La domanda di autorizzazione deve indicare la tipologia dell'installazione, le dimensioni, i materiali, la collocazione esatta rispetto alla carreggiata e al confine stradale, nonché le modalità di accesso dei clienti.
L'ente proprietario verifica la compatibilità del progetto con le norme sulle fasce di rispetto e sull'accesso, può richiedere integrazioni documentali e, in caso di assenso, fissa le condizioni dell'autorizzazione. Il titolare dell'installazione è poi responsabile della manutenzione in buono stato e della rimozione al termine dell'autorizzazione o in caso di revoca.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
È possibile installare un chiosco nella fascia di rispetto stradale?
Sì, ma solo nel rispetto delle distanze minime dalla carreggiata stabilite per la categoria di strada e previa autorizzazione dell'ente proprietario, ai sensi dell'art. 29 del DPR 495/1992 in combinato con le norme del Codice della Strada.
Chi rilascia l'autorizzazione per un chiosco fuori dal centro abitato?
L'ente proprietario della strada: ANAS per le strade statali, la Regione o la Provincia per le strade di rispettiva competenza, il Comune per le strade comunali extraurbane.
Le stesse regole si applicano alle installazioni temporanee?
Sì. L'art. 29 del regolamento precisa che le norme si applicano anche alle installazioni «a carattere provvisorio», per cui anche i chioschi stagionali devono essere autorizzati e rispettare le distanze previste.
Cosa succede se un chiosco viene installato senza autorizzazione?
L'ente proprietario della strada può ordinare la rimozione coattiva dell'installazione, ferme restando le eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada per l'occupazione abusiva di suolo stradale.
L'art. 29 si applica anche all'interno dei centri abitati?
No. La norma si applica esplicitamente solo fuori dai centri abitati. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni comunali e le altre norme del Codice della Strada relative all'occupazione del suolo pubblico.