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Ultimo aggiornamento: 3 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola generale: la pubblicità degli atti sui diritti reali navali deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante interessato.
  • Eccezione per le navi maggiori: se si tratta di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta in alternativa all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova al momento della richiesta.
  • Trasmissione all'ufficio di iscrizione: l'ufficio marittimo o consolare che riceve la domanda la trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione per la trascrizione in matricola.
  • Spese a carico del richiedente: la trasmissione avviene a spese di chi ha richiesto la pubblicità, garantendo tempestività senza oneri per l'erario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 251 Codice della Navigazione — Ufficio competente ad eseguire la pubblicità

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante. Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.

In sintesi

  • Regola generale: la pubblicità degli atti sui diritti reali navali deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante interessato.
  • Eccezione per le navi maggiori: se si tratta di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta in alternativa all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova al momento della richiesta.
  • Trasmissione all'ufficio di iscrizione: l'ufficio marittimo o consolare che riceve la domanda la trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione per la trascrizione in matricola.
  • Spese a carico del richiedente: la trasmissione avviene a spese di chi ha richiesto la pubblicità, garantendo tempestività senza oneri per l'erario.
Ratio della norma: flessibilità nella competenza territoriale

L'articolo 251 del Codice della navigazione risolve un problema pratico frequente nell'esercizio della navigazione: le navi non restano ferme nel porto di iscrizione, ma si spostano continuamente. Di conseguenza, richiedere sempre e solo all'ufficio di iscrizione la pubblicità di un atto — spesso stipulato mentre la nave è in un porto diverso o all'estero — sarebbe fonte di ritardi e difficoltà operative. La norma introduce pertanto un sistema di competenza alternativa, che consente al richiedente di rivolgersi all'ufficio più vicino alla nave al momento dell'operazione, con successiva trasmissione agli archivi centrali.

L'ufficio di iscrizione come sede principale della pubblicità

La regola ordinaria è che la domanda di pubblicità sia presentata all'ufficio di iscrizione della nave, ossia la Capitaneria di porto (per le navi maggiori) o l'ufficio marittimo (per le navi minori) nel cui circondario la nave è registrata. Tale ufficio custodisce la matricola e i registri di iscrizione, ed è quindi il soggetto naturalmente deputato a eseguire le trascrizioni e le annotazioni previste dall'articolo 256. La pubblicità richiesta all'ufficio di iscrizione ha immediata efficacia dalla data e dall'ora di presentazione della domanda, come stabilisce l'articolo 256 stesso.

La competenza alternativa: ufficio marittimo e consolare del porto di approdo

Per le sole navi maggiori — categoria per la quale la mobilità interportuale è più accentuata e i valori economici in gioco più rilevanti — il legislatore ha previsto che la pubblicità possa essere richiesta all'ufficio marittimo del porto in cui la nave si trova, oppure all'autorità consolare italiana se tale porto è estero. Questa competenza alternativa consente di avviare tempestivamente le formalità pubblicistiche senza attendere il rientro della nave nel porto di iscrizione, il che potrebbe richiedere settimane o mesi. La scelta tra l'ufficio di iscrizione e l'ufficio del porto di approdo è rimessa alla discrezionalità del richiedente.

Il meccanismo di trasmissione e le sue implicazioni temporali

Quando la domanda è presentata a un ufficio diverso da quello di iscrizione, l'ufficio ricevente ha l'obbligo di trasmettere immediatamente i documenti all'ufficio di iscrizione, affinché quest'ultimo proceda alla trascrizione nella matricola. Il termine 'immediatamente' esprime un obbligo di urgenza funzionale: l'ufficio non può dilazionare la trasmissione, poiché il ritardo potrebbe pregiudicare il richiedente in caso di concorso con altri atti trascritti nello stesso periodo. La trasmissione avviene a spese del richiedente, soluzione che responsabilizza economicamente il soggetto che ha scelto il percorso indiretto. Sul piano degli effetti temporali, la data di efficacia della pubblicità è quella in cui la domanda perviene all'ufficio di iscrizione, non quella in cui è stata presentata all'ufficio intermedio, salvo quanto dispone il secondo comma dell'articolo 256 per i casi specifici ivi regolati.

Profili pratici

Nella prassi, il meccanismo dell'articolo 251 si rivela particolarmente utile nelle operazioni di vendita internazionale di navi in cui il passaggio di proprietà avviene in porto straniero. Il compratore può rivolgersi al console italiano per avviare la pubblicità senza dover attendere che la nave torni in Italia. È importante, tuttavia, che il richiedente conservi prova della data e dell'ora di presentazione della domanda all'ufficio intermedio, da esibire in caso di contestazioni sull'ordine di precedenza tra più atti trascritti in successione ravvicinata.

Casi pratici

Caso 1: Vendita di una nave in porto straniero

Tizio, armatore con nave iscritta a Genova, vende la nave a Caio mentre si trova nel porto di Amburgo. Per avviare subito la pubblicità, Caio si rivolge al console italiano ad Amburgo, che raccoglie la domanda e trasmette i documenti all'ufficio di iscrizione di Genova a spese di Caio, garantendo la tempestiva trascrizione nella matricola.

Caso 2: Richiesta di pubblicità in porto diverso da quello di iscrizione

La nave di Sempronio è iscritta a Palermo ma si trova a La Spezia per operazioni di carico. Sempronio ha urgenza di trascrivere un atto di costituzione di ipoteca navale: si reca all'ufficio marittimo di La Spezia, che riceve la domanda e la trasmette immediatamente alla Capitaneria di Palermo per la trascrizione in matricola, con spese a carico di Sempronio.

Caso 3: Galleggiante: impossibilità di usare la competenza alternativa

Caio intende trascrivere il trasferimento di proprietà di un pontone galleggiante iscritto a Napoli. Poiché l'art. 251 ammette la competenza alternativa solo per le navi maggiori, Caio deve necessariamente presentare la domanda di pubblicità all'ufficio di iscrizione di Napoli, non potendo valersi dell'ufficio del porto in cui il galleggiante si trova momentaneamente.

Domande frequenti

A quale ufficio va presentata la domanda di pubblicità per una nave?

Di regola all'ufficio di iscrizione della nave; per le navi maggiori è possibile rivolgersi in alternativa all'ufficio marittimo o consolare del porto in cui la nave si trova.

Chi paga le spese di trasmissione dei documenti all'ufficio di iscrizione?

Le spese di trasmissione sono a carico del richiedente la pubblicità, secondo quanto previsto dall'art. 251, secondo comma, del Codice della navigazione.

Quando decorrono gli effetti della pubblicità se la domanda è presentata a un ufficio diverso da quello di iscrizione?

Gli effetti decorrono dalla data in cui la domanda perviene all'ufficio di iscrizione e viene iscritta nel repertorio, come disposto dall'art. 256, secondo comma.

La competenza alternativa vale anche per le navi minori e i galleggianti?

No: la possibilità di rivolgersi all'ufficio marittimo o consolare del porto di approdo è prevista solo per le navi maggiori; per i mezzi minori vige la competenza esclusiva dell'ufficio di iscrizione.

L'ufficio ricevente può rifiutarsi di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione?

No: l'art. 251 impone la trasmissione immediata, senza margini discrezionali; un eventuale rifiuto o ritardo ingiustificato darebbe luogo a responsabilità dell'amministrazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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