Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1944 Codice Civile: Obbligazione del fideiussore

    Articolo 1944 Codice Civile: Obbligazione del fideiussore

    Art. 1944 c.c. Obbligazione del fideiussore

    In vigore

    Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

  • Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore

    Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore

    Art. 1945 c.c. – Eccezioni opponibili dal fideiussore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.

  • Articolo 1946 Codice Civile: Fideiussione prestata da più persone

    Articolo 1946 Codice Civile: Fideiussione prestata da più persone

    Art. 1946 c.c. – Fideiussione prestata da più persone

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

  • Articolo 1935 Codice Civile: Lotterie autorizzate

    Articolo 1935 Codice Civile: Lotterie autorizzate

    Art. 1935 c.c. – Lotterie autorizzate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

    Spiegazione

    A differenza del giuoco e della scommessa (art. 1933, che non danno azione in giudizio), le lotterie legalmente autorizzate danno luogo ad azione: il vincitore può pretendere il pagamento del premio anche in tribunale.

    Come funziona e quando si applica

    La norma è un’eccezione al principio dell’art. 1933. Il presupposto è l’autorizzazione legale della lotteria: solo allora l’obbligazione di pagare il premio diventa pienamente esigibile.

    Esempio pratico

    Chi vince a una lotteria nazionale autorizzata può agire in giudizio per ottenere il premio; chi «vince» una scommessa privata non autorizzata, invece, no.

    Domande frequenti

    Posso far valere in giudizio una vincita?

    Sì, se la lotteria è legalmente autorizzata; le scommesse e i giochi non autorizzati non danno azione (art. 1933).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1936 Codice Civile: Nozione

    Art. 1936 Codice Civile: Nozione

    Art. 1936 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

    La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

    Spiegazione

    È fideiussore chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. È una garanzia personale: il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza.

    Come funziona e quando si applica

    A differenza delle garanzie reali (pegno, ipoteca), la fideiussione non vincola un bene specifico ma aggiunge un patrimonio a quello del debitore. Di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944), salvo patto di preventiva escussione.

    Esempio pratico

    Garantisco il mutuo di mio figlio: se lui non paga, la banca può rivolgersi direttamente a me per l’intero debito.

    Domande frequenti

    Il fideiussore risponde di tutto il debito?

    Sì, di regola in solido con il debitore (art. 1944): il creditore può chiedere a lui l’intero importo, salvo patto di beneficio d’escussione.

    Vale anche se il debitore non lo sa?

    Sì: la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1937 Codice Civile: Manifestazione della volontà

    Articolo 1937 Codice Civile: Manifestazione della volontà

    Art. 1937 c.c. Manifestazione della volontà

    In vigore

    La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

  • Art. 1938 c.c.: Fideiussione per obbligazioni future o condizion

    Art. 1938 c.c.: Fideiussione per obbligazioni future o condizion

    Art. 1938 c.c. – Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito .

  • Articolo 1939 Codice Civile: Validità della fideiussione

    Articolo 1939 Codice Civile: Validità della fideiussione

    Art. 1939 c.c. – Validità della fideiussione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

  • Articolo 1940 Codice Civile: Fideiussore del fideiussore

    Articolo 1940 Codice Civile: Fideiussore del fideiussore

    Art. 1940 c.c. – Fideiussore del fideiussore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

  • Articolo 1941 Codice Civile: Limiti della fideiussione

    Articolo 1941 Codice Civile: Limiti della fideiussione

    Art. 1941 c.c. – Limiti della fideiussione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

    Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

    La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

  • Articolo 1932 Codice Civile: Norme inderogabili

    Articolo 1932 Codice Civile: Norme inderogabili

    Art. 1932 c.c. – Norme inderogabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.

    Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

  • Articolo 1933 Codice Civile: Mancanza di azione

    Articolo 1933 Codice Civile: Mancanza di azione

    Art. 1933 c.c. Mancanza di azione

    In vigore

    Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

    Spiegazione

    I debiti di giuoco o di scommessa non danno azione in giudizio, anche quando il giuoco non è proibito: chi vince non può farsi pagare ricorrendo al giudice. Tuttavia chi ha pagato spontaneamente non può ripetere (riavere) quanto versato, salvo frode o incapacità. È il classico esempio di «obbligazione naturale».

    Come funziona e quando si applica

    La norma distingue la non azionabilità del credito (niente tutela giudiziale) dalla soluti retentio (il pagamento volontario è valido e irripetibile). Fanno eccezione le lotterie autorizzate (art. 1935) e i giochi che addestrano al maneggio delle armi o all’abilità (art. 1934).

    Esempio pratico

    Perdo una scommessa tra amici e pago: non posso chiedere indietro i soldi. Se invece non pago, l’altro non può citarmi in giudizio per ottenere il pagamento.

    Domande frequenti

    Posso essere costretto a pagare una scommessa?

    No: il debito di giuoco o scommessa non è azionabile in giudizio.

    Se ho già pagato posso riavere i soldi?

    No, salvo frode o incapacità: il pagamento spontaneo è irripetibile.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.