Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 73 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 73 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 73 CCII – Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dopo la revoca dell’omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell’articolo

    270.

    2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta […] dal pubblico ministero.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

  • Art. 26 L. 689/1981 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

    Art. 26 L. 689/1981 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

  • Art. 249 Codice della Navigazione – Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

    Art. 249 Codice della Navigazione – Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

  • CCNL Operai Agricoli: TFR OTI e regole OTD

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Per OTI il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5 (regola generale). Per OTD c’è TFR solo se contratto continuativo ≥6 mesi nello stesso anno. Anticipazioni del 70% del maturato dopo 8 anni di anzianità. Fondo pensione complementare di settore: Agrifondo (contributo aziende + lavoratore). Liquidazione entro 30 giorni dalla cessazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, per il quadriennio 2026-2029 (il precedente era del 14 gennaio 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029. Aumento contrattuale del 5,1% per il biennio economico 2026-2027, in due tranche: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati né una tantum. Per il biennio successivo la competenza economica resta ai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Operai Agricoli
    Voce OTI OTD
    Diritto al TFR Sempre Solo se contratto continuativo ≥6 mesi
    Formula calcolo Retribuzione annua / 13,5 Idem (proporzionale)
    Rivalutazione annua 75% ISTAT + 1,5% Idem
    Anticipazione max 70% del maturato N/A (durata troppo breve)
    Anzianità per anticipazione 8 anni N/A
    Fondo pensione Agrifondo Agrifondo
    Liquidazione cessazione 30 gg Con ultima busta paga
    Tassazione Separata (aliquota IRPEF media) Idem

    TFR OTI: regola generale

    Per gli OTI il TFR segue la regola generale (art. 2120 c.c.):

    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5

    Si calcola su tutta la “retribuzione” come definita dall’art. 2120:

    • Minimo nazionale + quota provinciale
    • Contingenza, EDR
    • Aumenti periodici, scatti anzianità
    • Indennità fisse e continuative (mestiere, posizione)
    • Mensilità aggiuntive (tredicesima + eventuale quattordicesima provinciale)

    TFR OTD: solo per contratti lunghi

    Per OTD il TFR si applica solo se il contratto è continuativo per almeno 6 mesi nello stesso anno solare.

    Per contratti brevi (es. vendemmia 3 settimane, raccolta pesche 1 mese) non matura TFR autonomo: l’8,33% TFR è conglobato nella paga giornaliera.

    Esempio paga conglobata OTD:

    • Minimo nazionale Area 3B: €55/gg
    • + 8,33% ferie: €4,58
    • + 8,33% tredicesima: €4,58
    • + 8,33% TFR: €4,58
    • Totale conglobato: €68,74/gg

    Rivalutazione TFR annuale

    Il TFR accumulato si rivaluta automaticamente:

    • 75% indice ISTAT FOI (prezzi al consumo)
    • + 1,5% fisso

    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: 17% trattenuta annualmente dalla cooperativa.

    Anticipazione TFR (solo OTI)

    L’OTI può chiedere anticipazione TFR dopo 8 anni di anzianità:

    • Max 70% del maturato
    • Una sola volta nell’arco del rapporto
    • Causali: acquisto prima casa (propria o figli), spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione

    L’azienda può limitare le anticipazioni al 10% degli aventi diritto/anno (priorità anzianità).

    Agrifondo: fondo pensione complementare

    Agrifondo è il fondo pensione complementare contrattuale del settore agricolo (insieme di OTI + impiegati agricoli + dirigenti).

    Contribuzione standard:

    • 0,80% azienda (sulla retribuzione utile TFR)
    • 0,80% lavoratore (volontario, ma se aderito attiva contributo azienda)
    • + TFR maturando (totale o quota)

    Iscrizione automatica per OTI con silenzio-assenso. Per OTD con contratti continuativi ≥6 mesi: iscrizione su richiesta.

    Casi pratici

    Tizio – OTI calcolo TFR 10 anni
    Tizio è OTI Area 2A in Veneto. Retribuzione annua €19.500 (13 mens + quota provinciale). TFR annuo €1.444. Dopo 10 anni TFR maturato ~€15.500 (incluse rivalutazioni 75% ISTAT + 1,5%).
    Caia – OTD conglobato no TFR autonomo
    Caia OTD vendemmia 3 settimane, paga giornaliera conglobata €68,74 (include 8,33% TFR). Non riceve TFR autonomo a fine contratto: tutto già conglobato in busta paga.
    Sempronio – Anticipazione prima casa
    Sempronio OTI con 12 anni anzianità, TFR maturato €18.000. Chiede anticipazione 70% (€12.600) per acquisto prima casa. Azienda approva (sotto limite 10% annuo).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un operaio agricolo OTI?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Si calcola su minimo nazionale + quota provinciale + EDR + tredicesima. Rivalutazione annua al 75% ISTAT + 1,5% fisso.
    Un OTD ha diritto al TFR?
    Solo se contratto continuativo ≥6 mesi nello stesso anno. Altrimenti l’8,33% TFR è conglobato nella paga giornaliera (insieme a 8,33% ferie e 8,33% tredicesima).
    Posso anticipare il TFR per la prima casa?
    Sì (solo OTI) dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato. Per: prima casa propria/figli, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione.
    Cos'è Agrifondo?
    È il fondo pensione complementare di settore (operai + impiegati + dirigenti agricoli). Contributo 0,80% azienda + 0,80% lavoratore + TFR maturando. Tassazione finale 15% calante.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 91 CPI – Limitazione dei diritti esclusivi

    Art. 91 CPI – Limitazione dei diritti esclusivi

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

    2. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.

    3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un’analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.

  • Art. 95 sexies T.U.B.: Norme di attuazione

    Art. 95 sexies T.U.B.: Norme di attuazione

    Art. 95 sexies T.U.B. – Norme di attuazione.

    In vigore dal 06/08/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/2004 n. 197 Articolo 2

    “1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 1 L. 24/2017 – Sicurezza delle cure in sanità

    Art. 1 L. 24/2017 – Sicurezza delle cure in sanità

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.

    2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

    3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

  • Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione

    Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione

    Art. 216 c.c. [Fonti del regolamento della comunione] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Quanto tempo ho per impugnare il licenziamento?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con qualsiasi atto scritto che manifesti la volontà di contestarlo (raccomandata, PEC). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso in tribunale o presentata richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza rende il licenziamento definitivamente inoppugnabile.

    Riferimento normativo

    L. 183/2010, art. 32

    Tabella riepilogativa

    Termini di impugnazione del licenziamento (L. 183/2010, art. 32)
    Fase Termine Come si compie
    Impugnazione stragiudiziale 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento Lettera raccomandata A/R o PEC al datore con dichiarazione di volontà di impugnare
    Deposito del ricorso 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale Ricorso al Tribunale del lavoro (o conciliazione / arbitrato avviati entro il termine)
    Decorrenza del primo termine Dal giorno successivo alla comunicazione scritta del licenziamento Se il licenziamento è verbale, il termine decorre dalla sua comunicazione (ma il lic. verbale è già invalido)

    I 60 giorni: l'impugnazione stragiudiziale

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento il lavoratore deve inviare al datore un atto scritto che esprima inequivocabilmente la volontà di contestare il recesso. Non occorre spiegare i motivi in dettaglio: è sufficiente dichiarare di impugnare il licenziamento. La forma più sicura è la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC. Il sindacato o un’associazione di tutela può trasmettere l’impugnazione per conto del lavoratore.

    I 180 giorni: il ricorso giudiziario

    Dopo l’impugnazione stragiudiziale, entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve depositare il ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente (di norma quello del luogo dove si trova o si trovava la sede di lavoro). In alternativa, può entro quel termine avviare un tentativo di conciliazione o un procedimento arbitrale, a condizione che siano forme previste dal CCNL o dalla legge. La sola impugnazione stragiudiziale, senza il successivo ricorso, non è sufficiente a conservare il diritto.

    Cosa succede se si perde uno dei due termini

    Entrambi i termini sono perentori: la loro inosservanza comporta la decadenza dall’impugnazione, il che significa che il licenziamento diventa definitivamente efficace e non può più essere contestato in nessuna sede. Non è possibile rimessione in termini salvo casi eccezionali (forza maggiore). È quindi fondamentale agire senza indugio non appena si riceve la comunicazione di licenziamento.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato il 1° marzo, non sa dei 60 giorni

    Tizio riceve la lettera di licenziamento il 1° marzo. Non fa nulla per 70 giorni, convinto di dover aspettare l’esito di un tentativo di conciliazione informale. Il termine dei 60 giorni è scaduto il 30 aprile: Tizio ha perso il diritto di impugnare il licenziamento.

    Caia – impugna in tempo ma dimentica il ricorso

    Caia invia la raccomandata di impugnazione entro il 60° giorno. Tuttavia non deposita il ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni. Anche in questo caso è decaduta: l’impugnazione stragiudiziale da sola non basta a conservare il diritto.

    Sempronio – si rivolge al sindacato il giorno dopo il licenziamento

    Sempronio contatta il sindacato il giorno successivo al licenziamento. Il sindacato invia la raccomandata di impugnazione entro la settimana (ben prima dei 60 giorni) e deposita il ricorso entro i 180 giorni. Sempronio ha rispettato entrambi i termini e la causa può proseguire.

    Domande frequenti

    Entro quando devo impugnare il licenziamento?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con un atto scritto (raccomandata o PEC) al datore, seguito dal deposito del ricorso in tribunale entro i successivi 180 giorni (L. 183/2010, art. 32).

    L'impugnazione può essere inviata dal sindacato?

    Sì, può essere trasmessa anche da un sindacato, da un patronato o da un’associazione di tutela dei lavoratori, purché in nome e per conto del lavoratore.

    Il tentativo di conciliazione sospende i 180 giorni?

    No: l’avvio della conciliazione o dell’arbitrato entro i 180 giorni sostituisce il deposito del ricorso, ma non sospende i termini. Occorre comunque agire entro i 180 giorni.

    I termini valgono anche per le dimissioni per giusta causa?

    Per l’impugnazione di atti datoriali (come il licenziamento) sì. Le dimissioni per giusta causa non si impugnano nello stesso modo, ma il lavoratore che agisce per il risarcimento deve comunque rispettare le ordinarie prescrizioni.

    Se il licenziamento è verbale, i termini si applicano?

    Un licenziamento verbale è già nullo per difetto di forma scritta (art. 2 L. 604/1966), ma il lavoratore ha comunque l’onere di agire in giudizio per farlo dichiarare tale entro termini ragionevoli.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 L. 392/1978 – Successione nel contratto di locazione

    Art. 6 L. 392/1978 – Successione nel contratto di locazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

    In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.

    In caso di separazione consensuale o di nullita’ matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia cosi’ convenuto.

  • Art. 28 L. 689/1981 – Prescrizione

    Art. 28 L. 689/1981 – Prescrizione

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile .

  • Art. 95 septies T.U.B.: Applicazione

    Art. 95 septies T.U.B.: Applicazione

    Art. 95 septies T.U.B. – Applicazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonche’ ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita’ degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata