Autore: Andrea Marton

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: rules internazionali e Global Minimum Tax (GloBE)

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: rules internazionali e Global Minimum Tax (GloBE)

    D.Lgs. 209/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Global Minimum Tax. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 27 L. 689/1981 – Esecuzione forzata

    Art. 27 L. 689/1981 – Esecuzione forzata

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. ((Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione)) . Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

  • Posso chiedere le ferie quando voglio?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il lavoratore ha diritto alle ferie, ma non può imporle unilateralmente: l’art. 2109 c.c. stabilisce che il periodo di godimento è fissato dal datore tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore. Almeno due settimane consecutive (se richieste) devono essere concesse nell’anno di maturazione; le restanti vanno fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Regole principali sulle ferie annuali (art. 2109 c.c. e D.Lgs. 66/2003)
    Aspetto Regola
    Ferie minime annuali 4 settimane (28 giorni lavorativi) – art. 10 D.Lgs. 66/2003
    Periodo consecutivo minimo 2 settimane consecutive (se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione
    Restanti 2 settimane Entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003)
    Chi fissa il periodo Il datore, sentito il lavoratore (art. 2109 c.c.)
    Monetizzazione Vietata per le 4 settimane minime, salvo cessazione del rapporto

    Chi decide quando si va in ferie

    L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore il potere di fissare il periodo feriale, con il solo obbligo di tener conto sia delle esigenze dell’impresa sia degli interessi del prestatore di lavoro. In pratica, il lavoratore esprime la propria preferenza ma il datore può disattenderla per motivi organizzativi. I CCNL spesso introducono procedure più dettagliate (pianificazione annuale, priorità per anzianità o carichi familiari, rotazione dei turni estivi).

    Il diritto alle 2 settimane consecutive

    Se il lavoratore lo richiede, il datore è tenuto a concedergli almeno 2 settimane consecutive di ferie nell’anno in cui sono maturate. Questo diritto non è derogabile dai CCNL in senso peggiorativo. Le restanti due settimane possono essere frazionate e vanno godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (es.: ferie 2025 → entro giugno 2027).

    Ferie non godute e divieto di monetizzazione

    Le 4 settimane minime di ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto: il lavoratore deve effettivamente fruirne. Il datore che non consente il godimento entro i termini rischia sanzioni amministrative. Alla cessazione del rapporto, le ferie residue vengono invece liquidate come indennità monetaria. Il CCNL può prevedere ferie aggiuntive rispetto al minimo legale, liberamente monetizzabili.

    Casi pratici

    Tizio – chiede agosto ma il datore glielo nega

    Tizio vuole andare in ferie a agosto, ma il datore gli assegna luglio per esigenze produttive. Può farlo legittimamente: ha il potere di organizzare i periodi feriali. Tizio ha però diritto a 2 settimane consecutive nell’anno (che gli vengono garantite a luglio) e può fare presente le proprie esigenze familiari come criterio preferenziale per i futuri turni.

    Caia – ha ferie residue del 2024 ancora non godute nel 2026

    Caia non ha fruito di 2 settimane del 2024. Superati i 18 mesi dalla fine del 2024 (cioè dopo giugno 2026), quelle ferie non possono più essere monetizzate in costanza di rapporto: il datore avrebbe dovuto pianificarne il godimento. Entrambe le parti sono responsabili: il lavoratore deve fruirne, il datore deve garantirne la fruizione.

    Sempronio – si dimette e vuole monetizzare le ferie residue

    Sempronio si dimette con 10 giorni di ferie non godute. All’atto della cessazione gli spetta l’indennità sostitutiva per tutti i giorni residui, calcolata sulla retribuzione giornaliera.

    Domande frequenti

    Il datore può impormi le ferie?

    Sì: l’art. 2109 c.c. gli attribuisce il potere di fissare il periodo feriale per esigenze organizzative. Deve però tener conto degli interessi del lavoratore e garantire le 2 settimane consecutive se richieste.

    Quante ferie ho diritto ad avere all'anno?

    Almeno 4 settimane (28 giorni lavorativi) per legge. Il CCNL può prevedere un periodo più lungo (spesso 26-30 giorni calendario).

    Posso farmi pagare le ferie non godute?

    No, le 4 settimane minime non sono monetizzabili durante il rapporto. Alla cessazione, tutte le ferie residue vanno invece liquidate come indennità.

    Entro quando devo usare le ferie dell'anno precedente?

    Le ferie non godute nell’anno di maturazione vanno fruite entro 18 mesi dalla fine di quell’anno (D.Lgs. 66/2003, art. 10).

    Se mi ammalo durante le ferie, si sospendono?

    Sì: la malattia sopravvenuta durante le ferie le interrompe (orientamento della Corte di Giustizia UE recepito dalla giurisprudenza italiana), purché il lavoratore comunichi tempestivamente la malattia e rispetti le fasce di reperibilità.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 L. 354/1975 – Locali di soggiorno e di pernottamento

    Art. 6 L. 354/1975 – Locali di soggiorno e di pernottamento

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

    2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.

    3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

    4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

    5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.

    6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano.

    7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

  • Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni

    Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni

    Art. 219 c.c. – Prova della proprietà dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene.

    I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi .

  • Art. 112 Cod. Amb. – utilizzazione agronomica

    Art. 112 Cod. Amb. – utilizzazione agronomica

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell’Allegato 1 al predetto decreto, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 , nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all’autorità competente ai sensi all’articolo 75 del presente decreto.

    2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.

    3. Nell’ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare: a) le modalità di attuazione degli articoli 3 , 5 , 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 ; b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall’obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale; c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico; d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l’imposizione di prescrizioni da parte dell’autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell’attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite; e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall’articolo 137, comma

    15. Note all’art. 112: – Per i riferimenti del decreto legislativo n. 59 del 2005 si veda nelle note all’art.

    108. – La legge 11 novembre 1996, n. 574 , recante «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1996, n. 265.

  • Art. 1 DPR 495/1992 – Relazione annuale

    Art. 1 DPR 495/1992 – Relazione annuale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore.

    2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Nota al titolo: – Le disposizioni del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sono pubblicate nel suppl. ord. n. 79 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 114 del 18 maggio

    1992. Note alle premesse – L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. – Il testo dell' art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) è il seguente: "Art.

    3. –

    1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19- bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall' art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

    2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

    3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli". – Il testo dell' art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). –

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

  • Art. 109 Cod. Amb. – Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

    Art. 109 Cod. Amb. – Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine della tutela dell’ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l’immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti: a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale; c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

    2. L’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 , per i quali è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all’interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all’articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all’ articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

    3. L’immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all’autorità competente.

    4. L’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.

    5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N.

    221. 5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

  • Art. 26 DPR 495/1992 – Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

    Art. 26 DPR 495/1992 – Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

    2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

    3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C.

    4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F.

    5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

    6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

    7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

    8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

    9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

  • Art. 12-quater L. 898/1970 – Competenza territoriale per le obbligazioni

    Art. 12-quater L. 898/1970 – Competenza territoriale per le obbligazioni

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.

  • Art. 10 L. 392/1978 – Partecipazione del conduttore all’assemblea

    Art. 10 L. 392/1978 – Partecipazione del conduttore all’assemblea

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalita’ di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

    Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

    La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell’edificio o da almeno tre conduttori.

    Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini.

  • Art. 49 L. 392/1978 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 49 L. 392/1978 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario.

    In tal caso le prove acquisite avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.