Autore: Andrea Marton

  • Art. 108 Cod. Amb. – scarichi di sostanze pericolose

    Art. 108 Cod. Amb. – scarichi di sostanze pericolose

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

    2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’articolo 121, anche per la compre senza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e

    2. 3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto . Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.

    4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

    5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’articolo 124, comma 2, secondo periodo, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

    6. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

  • Demansionamento: quando è illegittimo e come ottenere il risarcimento

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Il datore può modificare le mansioni del lavoratore solo nell’ambito dello stesso livello di inquadramento contrattuale o, in casi eccezionali, al livello inferiore (con accordo sindacale o individuale protetto). Il demansionamento illegittimo dà diritto al risarcimento del danno professionale, biologico e morale.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Quando la modifica di mansioni è lecita o illecita (art. 2103 c.c.)
    Situazione Lecita? Condizioni
    Modifica a mansioni equivalenti (stesso livello) Sempre lecita; nessuna procedura speciale richiesta
    Promozione a mansioni superiori Dopo 6 mesi la promozione è definitiva
    Assegnazione a mansioni inferiori per riorganizzazione Sì (con limiti) Accordo con sindacati o accordo individuale assistito in sede protetta; solo un livello inferiore; retribuzione invariata
    Demansionamento unilaterale senza accordo No Illegittimo; risarcimento del danno
    Demansionamento come sanzione disciplinare No Sempre vietato

    La regola generale dell'equivalenza delle mansioni

    L’art. 2103 c.c. (come riformato dal D.Lgs. 81/2015) consente al datore di assegnare il lavoratore a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento nel CCNL applicato, senza necessità di accordo. È vietato invece assegnare mansioni di livello inferiore, salvo le eccezioni previste dalla stessa norma.

    La promozione di fatto a mansioni superiori diventa definitiva dopo 6 mesi continuativi, salvo sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

    Quando è ammesso il demansionamento

    Il D.Lgs. 81/2015 ha introdotto la possibilità di assegnare mansioni di un livello inferiore (non oltre) in tre circostanze: (a) accordi sindacali per preservare l’occupazione in caso di riorganizzazione; (b) accordo individuale assistito stipulato in sede protetta (ITL, sindacato, conciliazione); (c) specifiche ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. In tutti i casi la retribuzione non può essere ridotta, salvo voci legate alle specifiche mansioni.

    Il danno da demansionamento

    Il demansionamento illegittimo può causare più voci di danno risarcibile: danno professionale (perdita di competenze, pregiudizio alla carriera e alla professionalità); danno biologico (se produce un’alterazione dell’integrità psicofisica, documentata da diagnosi medica); danno morale (sofferenza soggettiva). L’onere della prova grava sul lavoratore, che deve allegare elementi concreti dal quale il giudice possa desumere il pregiudizio.

    Casi pratici

    Tizio – da responsabile a mansioni d'ufficio base

    Tizio, responsabile acquisti inquadrato al 4° livello CCNL, viene unilateralmente assegnato a mansioni di data entry di 2° livello senza alcun accordo. Agisce ex art. 2103 c.c. chiedendo la reintegra nelle mansioni originarie e il risarcimento del danno professionale maturato nei 10 mesi di demansionamento.

    Caia – demansionamento concordato in sede protetta

    L’azienda di Caia avvia una riorganizzazione con esuberi. Caia accetta per iscritto, in sede presso l’ITL, un cambio a mansioni di livello inferiore per mantenere il posto, con retribuzione invariata. L’accordo è valido: il demansionamento è lecito perché stipulato in sede protetta.

    Sempronio – mansioni superiori per sei mesi

    Sempronio viene assegnato a coprire il ruolo di responsabile (livello superiore) per 7 mesi continuativi, senza che si tratti di sostituzione di assente. Al termine, il datore vuole riassegnarlo al livello originario: Sempronio ha diritto alla promozione definitiva per effetto dell’art. 2103 c.c.

    Domande frequenti

    Il datore può cambiare le mie mansioni senza il mio consenso?

    Può assegnarle mansioni equivalenti (stesso livello CCNL) senza accordo. Non può assegnarle mansioni inferiori senza un accordo sindacale o individuale in sede protetta.

    Il demansionamento può essere usato come punizione?

    No. È espressamente vietato usare il demansionamento come sanzione disciplinare. L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non lo prevede tra le sanzioni ammesse.

    Se svolgo mansioni superiori per 6 mesi ho diritto alla promozione?

    Sì, in linea generale. Dopo 6 mesi continuativi di svolgimento di mansioni superiori la promozione diventa definitiva, salvo che si tratti di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

    Cosa posso chiedere in giudizio per il demansionamento?

    Si può chiedere la reintegra nelle mansioni originarie, il risarcimento del danno professionale (pregiudizio alla carriera), il danno biologico (se documentato medicalmente) e il danno morale.

    In quanto tempo si prescrive l'azione per demansionamento?

    L’azione si fonda sulla responsabilità contrattuale: si prescrive in 5 anni dalla cessazione del comportamento illegittimo, in base all’art. 2948 c.c. per i crediti di lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoferrotranvieri: stipendi TPL 2026

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° marzo 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Parametro 100 (Ausiliario Generico) 741,58 €
    Parametro 116 (Operatore Generico) 860,25 €
    Parametro 130 (Operatore di Ufficio / Operatore di Manutenzione) 964,07 €
    Parametro 140 (Operatore di Esercizio Pos.1 – autista neoassunto / Operatore Qualificato Pos.1 / Capo Treno Pos.1) 1.038,22 €
    Parametro 155 (Operatore Qualificato di Ufficio Pos.2) 1.149,44 €
    Parametro 165 (Macchinista Pos.2 / Capo Treno Pos.3) 1.223,62 €
    Parametro 175 (Collaboratore di Ufficio / Operatore di Esercizio Pos.3 – autista con anzianità) 1.297,77 €
    Parametro 183 (Macchinista Pos.3 / Operatore di Esercizio Pos.4) 1.357,08 €
    Parametro 193 (Specialista Tecnico-Amministrativo / Addetto all’Esercizio / Capo Stazione / Assistente Coordinatore) 1.431,27 €
    Parametro 210 (Coordinatore di Esercizio / Coordinatore / Coordinatore Ferroviario Pos.2) 1.557,33 €
    Parametro 230 (Professional / Capo Unità Organizzativa Amm.va-Tecnica) 1.705,64 €
    Parametro 250 (Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa) 1.853,96 €

    Importi = retribuzione tabellare mensile pura (base 14 mensilità) del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori per parametro: in busta paga si aggiungono SEMPRE contingenza, EDR, scatti e indennità (il totale effettivo è ben più alto). Rinnovo reso esecutivo col verbale ministeriale del 20 marzo 2025 (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna con Asstra, Agens, Anav): +200 € a regime al par. 175 (160 tabellare + 40 EDR 2024). Dal 1° agosto 2026 scatta la 2ª tranche: par. 140 da 1.038,22 a 1.118,22 €, par. 175 da 1.297,77 a 1.397,77 €, par. 250 a 1.996,81 €. Una tantum 500 € (par. 175) erogata a marzo 2025; indennità integrativa non riparametrata di 40 € (o 20 € senza accordo aziendale, dal 1/1/2026). La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: tabella ufficiale unitaria delle Segreterie Nazionali allegata al comunicato del 20/3/2025 (verificata al centesimo, tutti i 51 profili). Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Sistema a parametri × valore-parametro

    Il CCNL Autoferrotranvieri funziona con il sistema a parametri:

    Stipendio = Parametro × Valore-Parametro

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Minimi tabellari mensili lordi per parametro – vigenti dal 1° marzo 2025 (prima tranche del rinnovo 20 marzo 2025)
    Parametro Minimo tabellare Contingenza Totale mensile
    250 1.796,81 € 554,80 € 2.351,61 €
    230 1.653,08 € 550,41 € 2.203,49 €
    210 1.509,33 € 546,39 € 2.055,72 €
    205 1.473,40 € 546,39 € 2.019,79 €
    202 1.451,84 € 546,39 € 1.998,23 €
    193 1.387,15 € 542,39 € 1.929,54 €
    190 1.365,58 € 542,39 € 1.907,97 €
    188 1.351,22 € 540,51 € 1.891,73 €
    183 1.315,26 € 540,51 € 1.855,77 €
    180 1.293,70 € 539,62 € 1.833,32 €
    178 1.279,33 € 539,62 € 1.818,95 €
    175 1.257,77 € 539,62 € 1.797,39 €
    170 1.221,84 € 539,62 € 1.761,46 €
    165 1.185,90 € 536,60 € 1.722,50 €
    160 1.149,97 € 536,60 € 1.686,57 €
    158 1.135,59 € 536,60 € 1.672,19 €
    155 1.114,02 € 533,58 € 1.647,60 €
    154 1.106,84 € 533,58 € 1.640,42 €
    153 1.099,66 € 533,58 € 1.633,24 €
    151 1.085,28 € 533,58 € 1.618,86 €
    145 1.042,15 € 533,58 € 1.575,73 €
    143 1.027,78 € 533,58 € 1.561,36 €
    140 1.006,22 € 533,58 € 1.539,80 €
    139 999,04 € 533,58 € 1.532,62 €
    138 991,84 € 533,58 € 1.525,42 €
    135 970,29 € 530,19 € 1.500,48 €
    130 934,35 € 530,19 € 1.464,54 €
    129 927,16 € 530,19 € 1.457,35 €
    123 884,04 € 530,19 € 1.414,23 €
    121 869,67 € 527,56 € 1.397,23 €
    116 833,73 € 527,56 € 1.361,29 €
    110 790,59 € 527,56 € 1.318,15 €
    100 718,73 € 524,20 € 1.242,93 €

    Nota: il rinnovo firmato il 20 marzo 2025 (ASSTRA, AGENS, ANAV con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna; vigenza 1/1/2024-31/12/2026) ha portato +60 € al parametro 175 dal 1° marzo 2025; la seconda tranche (+100 € al parametro 175, riparametrata) decorre da agosto 2026.

    14 mensilità con tredicesima e quattordicesima

    Il CCNL prevede 14 mensilità totali:

    • 12 mensilità ordinarie
    • Tredicesima (entro 20 dicembre)
    • Quattordicesima (entro 30 giugno)

    Ciascuna pari a una retribuzione mensile completa (minimo + indennità fisse).

    Indennità di servizio viaggiante (ISV)

    L’Indennità di Servizio Viaggiante (ISV) è un elemento contrattuale chiave per il personale viaggiante (autisti, conducenti, macchinisti):

    L’ISV è fissa mensile, non legata alle ore lavorate. Si somma al base parametrico.

    Altre indennità contrattuali

    Numerose indennità si sommano al base + ISV:

    • Indennità di anzianità contrattuale: scatti automatici ogni 2 anni

    Aumenti distribuiti: dal rinnovo 2023 a quello 2025

    Il rinnovo del 28 novembre 2023 ha previsto aumenti distribuiti su 3 tranches:

    Negoziazione del prossimo rinnovo prevista per il 2027.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 26 D.Lgs. 81/2017 – Entrata in vigore

    Art. 26 D.Lgs. 81/2017 – Entrata in vigore

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • Art. 14 L. 392/1978 – Costo base

    Art. 14 L. 392/1978 – Costo base

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione e’ stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, e’ fissato in: a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

    La data di ultimazione dei lavori, e’ quella risultante dal certificato di abilita’ o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.

  • Articolo 73 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 73 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 73 CCII – Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Dopo la revoca dell’omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell’articolo

    270.

    2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta […] dal pubblico ministero.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

  • Art. 26 L. 689/1981 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

    Art. 26 L. 689/1981 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

  • Art. 249 Codice della Navigazione – Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

    Art. 249 Codice della Navigazione – Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

  • CCNL Operai Agricoli: TFR OTI e regole OTD

    CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti

    In sintesi

    Per OTI il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5 (regola generale). Per OTD c’è TFR solo se contratto continuativo ≥6 mesi nello stesso anno. Anticipazioni del 70% del maturato dopo 8 anni di anzianità. Fondo pensione complementare di settore: Agrifondo (contributo aziende + lavoratore). Liquidazione entro 30 giorni dalla cessazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA · Copagri · FAI-CISL · FLAI-CGIL · UILA-UIL
    Ultimo rinnovo
    14 gennaio 2024 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (proroga in atto)
    Platea
    ~700.000 (operai agricoli OTI a tempo indeterminato + OTD a tempo determinato/stagionali)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Operai Agricoli
    Voce OTI OTD
    Diritto al TFR Sempre Solo se contratto continuativo ≥6 mesi
    Formula calcolo Retribuzione annua / 13,5 Idem (proporzionale)
    Rivalutazione annua 75% ISTAT + 1,5% Idem
    Anticipazione max 70% del maturato N/A (durata troppo breve)
    Anzianità per anticipazione 8 anni N/A
    Fondo pensione Agrifondo Agrifondo
    Liquidazione cessazione 30 gg Con ultima busta paga
    Tassazione Separata (aliquota IRPEF media) Idem

    TFR OTI: regola generale

    Per gli OTI il TFR segue la regola generale (art. 2120 c.c.):

    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5

    Si calcola su tutta la “retribuzione” come definita dall’art. 2120:

    • Minimo nazionale + quota provinciale
    • Contingenza, EDR
    • Aumenti periodici, scatti anzianità
    • Indennità fisse e continuative (mestiere, posizione)
    • Mensilità aggiuntive (tredicesima + eventuale quattordicesima provinciale)

    TFR OTD: solo per contratti lunghi

    Per OTD il TFR si applica solo se il contratto è continuativo per almeno 6 mesi nello stesso anno solare.

    Per contratti brevi (es. vendemmia 3 settimane, raccolta pesche 1 mese) non matura TFR autonomo: l’8,33% TFR è conglobato nella paga giornaliera.

    Esempio paga conglobata OTD:

    • Minimo nazionale Area 3B: €55/gg
    • + 8,33% ferie: €4,58
    • + 8,33% tredicesima: €4,58
    • + 8,33% TFR: €4,58
    • Totale conglobato: €68,74/gg

    Rivalutazione TFR annuale

    Il TFR accumulato si rivaluta automaticamente:

    • 75% indice ISTAT FOI (prezzi al consumo)
    • + 1,5% fisso

    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: 17% trattenuta annualmente dalla cooperativa.

    Anticipazione TFR (solo OTI)

    L’OTI può chiedere anticipazione TFR dopo 8 anni di anzianità:

    • Max 70% del maturato
    • Una sola volta nell’arco del rapporto
    • Causali: acquisto prima casa (propria o figli), spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione

    L’azienda può limitare le anticipazioni al 10% degli aventi diritto/anno (priorità anzianità).

    Agrifondo: fondo pensione complementare

    Agrifondo è il fondo pensione complementare contrattuale del settore agricolo (insieme di OTI + impiegati agricoli + dirigenti).

    Contribuzione standard:

    • 0,80% azienda (sulla retribuzione utile TFR)
    • 0,80% lavoratore (volontario, ma se aderito attiva contributo azienda)
    • + TFR maturando (totale o quota)

    Iscrizione automatica per OTI con silenzio-assenso. Per OTD con contratti continuativi ≥6 mesi: iscrizione su richiesta.

    Casi pratici

    Tizio – OTI calcolo TFR 10 anni
    Tizio è OTI Area 2A in Veneto. Retribuzione annua €19.500 (13 mens + quota provinciale). TFR annuo €1.444. Dopo 10 anni TFR maturato ~€15.500 (incluse rivalutazioni 75% ISTAT + 1,5%).
    Caia – OTD conglobato no TFR autonomo
    Caia OTD vendemmia 3 settimane, paga giornaliera conglobata €68,74 (include 8,33% TFR). Non riceve TFR autonomo a fine contratto: tutto già conglobato in busta paga.
    Sempronio – Anticipazione prima casa
    Sempronio OTI con 12 anni anzianità, TFR maturato €18.000. Chiede anticipazione 70% (€12.600) per acquisto prima casa. Azienda approva (sotto limite 10% annuo).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR di un operaio agricolo OTI?
    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Si calcola su minimo nazionale + quota provinciale + EDR + tredicesima. Rivalutazione annua al 75% ISTAT + 1,5% fisso.
    Un OTD ha diritto al TFR?
    Solo se contratto continuativo ≥6 mesi nello stesso anno. Altrimenti l’8,33% TFR è conglobato nella paga giornaliera (insieme a 8,33% ferie e 8,33% tredicesima).
    Posso anticipare il TFR per la prima casa?
    Sì (solo OTI) dopo 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato. Per: prima casa propria/figli, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali, formazione.
    Cos'è Agrifondo?
    È il fondo pensione complementare di settore (operai + impiegati + dirigenti agricoli). Contributo 0,80% azienda + 0,80% lavoratore + TFR maturando. Tassazione finale 15% calante.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e malattia OTI e INAIL infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 91 CPI – Limitazione dei diritti esclusivi

    Art. 91 CPI – Limitazione dei diritti esclusivi

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

    2. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.

    3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un’analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.

  • Art. 95 sexies T.U.B.: Norme di attuazione

    Art. 95 sexies T.U.B.: Norme di attuazione

    Art. 95 sexies T.U.B. – Norme di attuazione.

    In vigore dal 06/08/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/2004 n. 197 Articolo 2

    “1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 1 L. 24/2017 – Sicurezza delle cure in sanità

    Art. 1 L. 24/2017 – Sicurezza delle cure in sanità

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.

    2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

    3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.