Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1920 Codice Civile: Assicurazione a favore di un terzo

    Articolo 1920 Codice Civile: Assicurazione a favore di un terzo

    Art. 1920 c.c. Assicurazione a favore di un terzo

    In vigore

    È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

  • Articolo 1921 Codice Civile: Revoca del beneficio

    Articolo 1921 Codice Civile: Revoca del beneficio

    Art. 1921 c.c. – Revoca del beneficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

    Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.

  • Art. 1913 c.c.: Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

    Art. 1913 c.c.: Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

    Art. 1913 c.c. – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

    Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

  • Articolo 1914 Codice Civile: Obbligo di salvataggio

    Articolo 1914 Codice Civile: Obbligo di salvataggio

    Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio

    In vigore

    L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

  • Art. 1915 c.c.: Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvat

    Art. 1915 c.c.: Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvat

    Art. 1915 c.c. – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.

    Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

  • Articolo 1916 Codice Civile: Diritto di surrogazione dell’assicuratore

    Articolo 1916 Codice Civile: Diritto di surrogazione dell’assicuratore

    Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore

    In vigore

    L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, […] (2) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

  • Articolo 1917 Codice Civile: Assicurazione della responsabilità civile

    Articolo 1917 Codice Civile: Assicurazione della responsabilità civile

    Art. 1917 c.c. Assicurazione della responsabilità civile

    In vigore

    Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

  • Articolo 1907 Codice Civile: Assicurazione parziale

    Articolo 1907 Codice Civile: Assicurazione parziale

    Art. 1907 c.c. – Assicurazione parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

  • Articolo 1908 Codice Civile: Valore della cosa assicurata

    Articolo 1908 Codice Civile: Valore della cosa assicurata

    Art. 1908 c.c. Valore della cosa assicurata

    In vigore

    Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti. Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

  • Art. 1909 c.c.: Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

    Art. 1909 c.c.: Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

    Art. 1909 c.c. – Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

    Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

  • Articolo 1910 Codice Civile: Assicurazione presso diversi assicuratori

    Articolo 1910 Codice Civile: Assicurazione presso diversi assicuratori

    Art. 1910 c.c. – Assicurazione presso diversi assicuratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

    Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

    Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

    L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

    Spiegazione

    Se per lo stesso rischio si stipulano più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve avvisare ciascun assicuratore di tutte le coperture. L’omissione dolosa di questo avviso libera gli assicuratori dal pagamento.

    Come funziona e quando si applica

    La regola attua il principio indennitario: l’assicurazione danni non può essere fonte di arricchimento. In caso di sinistro l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità nei limiti del contratto, ma il totale non può superare il danno effettivo.

    Esempio pratico

    Assicuro la stessa casa con due compagnie: devo comunicarlo a entrambe; se subisco un danno, non posso incassare due volte oltre il valore del danno.

    Domande frequenti

    Posso avere due assicurazioni sullo stesso bene?

    Sì, ma devi avvisare tutti gli assicuratori; l’indennizzo complessivo non può comunque superare il danno effettivo.

    Cosa rischio se non lo comunico?

    Se l’omissione dell’avviso è dolosa, gli assicuratori non sono tenuti a pagare.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1911 Codice Civile: Coassicurazione

    Articolo 1911 Codice Civile: Coassicurazione

    Art. 1911 c.c. – Coassicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.