Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Tempi di pagamento del TFR dopo le dimissioni o il licenziamento

    Guida pratica · Lavoro · TFR e fine rapporto

    In sintesi

    Il TFR matura alla cessazione del rapporto, ma il codice non fissa un termine preciso: i tempi di pagamento sono stabiliti dai CCNL (spesso 30-60 giorni, talvolta di più per importi elevati). Se il datore non paga si maturano interessi e rivalutazione; in caso di insolvenza interviene il Fondo di Garanzia INPS.

    Tabella riepilogativa

    Quando arriva il TFR
    Situazione Tempistica indicativa
    Termine di legge Nessun termine fisso: dovuto alla cessazione
    Termine da CCNL Spesso 30-60 giorni; alcuni contratti prevedono dilazioni per importi alti
    Datore inadempiente Interessi legali + rivalutazione; decreto ingiuntivo
    Datore insolvente/fallito Fondo di Garanzia INPS
    Prescrizione 5 anni dalla cessazione del rapporto

    Cosa dice la legge e cosa dicono i CCNL

    Il diritto al TFR sorge con la cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento). Il codice civile non indica però un termine preciso per il pagamento: a fissarlo sono di norma i contratti collettivi, che prevedono spesso termini compresi tra 30 e 60 giorni dalla cessazione, con possibili dilazioni per le somme più consistenti.

    Se il datore non paga nei termini

    Sulle somme non pagate nei termini maturano interessi legali e rivalutazione monetaria. Il lavoratore può sollecitare formalmente il pagamento e, in mancanza, agire con un decreto ingiuntivo, strumento rapido perché il credito da TFR risulta dalle buste paga. Il credito si prescrive in 5 anni dalla cessazione del rapporto.

    Il Fondo di Garanzia INPS

    Se il datore è insolvente o sottoposto a procedura concorsuale (ad esempio fallimento/liquidazione giudiziale), il TFR è pagato dal Fondo di Garanzia dell’INPS, su domanda del lavoratore corredata dalla documentazione del credito ammesso al passivo.

    Casi pratici

    Tizio – dimissioni, CCNL con termine a 45 giorni

    Tizio si dimette; il suo CCNL prevede il pagamento del TFR entro 45 giorni dalla cessazione. Se a 45 giorni non riceve nulla, può diffidare il datore e far decorrere interessi e rivalutazione.

    Caia – azienda fallita

    L’azienda di Caia fallisce senza aver pagato il TFR. Caia presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS, allegando l’ammissione del credito allo stato passivo: sarà l’INPS a liquidare il trattamento.

    Sempronio – ritardo ingiustificato

    Sempronio è stato licenziato da quattro mesi e il datore, solvibile, non paga. Sempronio può chiedere un decreto ingiuntivo basato sulle buste paga e ottenere TFR, interessi e rivalutazione.

    Domande frequenti

    Entro quanto va pagato il TFR?

    La legge non fissa un termine preciso: il TFR è dovuto alla cessazione, ma i tempi concreti li stabilisce il CCNL, spesso tra 30 e 60 giorni.

    Cosa posso fare se il datore non paga il TFR?

    Si possono richiedere interessi e rivalutazione, inviare una diffida e, in mancanza di pagamento, ottenere un decreto ingiuntivo. Il credito si prescrive in 5 anni.

    Chi paga il TFR se l'azienda fallisce?

    Interviene il Fondo di Garanzia dell’INPS, su domanda del lavoratore con il credito ammesso al passivo della procedura.

    Il TFR spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?

    Sì. Il TFR spetta sempre alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, compreso il licenziamento per giusta causa.

    In quanto tempo si prescrive il TFR?

    Il diritto al TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 88 CPI – Requisiti della tutela

    Art. 88 CPI – Requisiti della tutela

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori.

    2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

  • CCNL Servizi Ambientali: prova per livello

    CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale)

    In sintesi

    Il CCNL Servizi Ambientali differenzia la prova: 30 giorni per operatori ecologici (2A), 45 giorni per spazzini e autisti (3A), 60 giorni per autisti pesanti ADR (3B), 120 giorni per capi servizio (5), 180 giorni per quadri (Q). Recesso libero entrambe le parti durante la prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · FISE Assoambiente · Cisambiente Confindustria · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI · FP-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FIADEL
    Ultimo rinnovo
    9 dicembre 2025: ipotesi di accordo, divenuta efficace il 3 febbraio 2026 con lo scioglimento della riserva (approvazione superiore al 92%)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL unico dei Servizi Ambientali)
    Platea
    ~90.000 (addetti raccolta rifiuti, autisti compattatori, spazzini, operatori impianti trattamento)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL unico dei Servizi Ambientali è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: ipotesi di accordo il 9 dicembre 2025, riserva sciolta il 3 febbraio 2026 con oltre il 92% di sì, per più di 110.000 lavoratori. Il valore complessivo è di 307 euro (250 di aumento del TEC, 217 di TEM al livello 3A, 47 legati alla riforma parziale della classificazione). Il TEM arriva in cinque tranche: 15 euro dal 1° luglio 2025, 86 dal 1° gennaio 2026, 36 dal 1° gennaio 2027, 40 dal 1° agosto 2027 e 40 dal 1° dicembre 2027; è prevista anche una una tantum di 100 euro a copertura del primo semestre 2025, erogata a marzo e giugno 2026. Per il quadro completo vedi l’hub CCNL Servizi Ambientali e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello
    Livello Periodo prova Profili
    1A, 1B 30 giorni Ausiliari, manovali
    2A, 2B 30 giorni Operatori ecologici
    3A 45 giorni Autisti compattatori medi
    3B 60 giorni Autisti pesanti, ADR
    4A, 4B 90 giorni Capi squadra, operatori impianti
    5A, 5B 120 giorni Capi servizio, tecnici
    6, 7 150 giorni Responsabili
    Q 180 giorni Quadri direttivi

    Cos'è e come si conta la prova

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza.

    Si conta in giorni di calendario di effettivo servizio: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere della prova (allungandola di pari giornate).

    La prova deve essere scritta nel contratto di assunzione: se manca o è generica, non vale.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere:

    • Senza preavviso
    • Senza dover motivare
    • Comunicazione scritta (raccomandata, PEC, consegna a mano)
    • Si paga solo il periodo effettivamente lavorato
    • Maturano ratei di tredicesima, ferie e TFR

    Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale, motivi razziali) sempre nullo.

    Decreto trasparenza D.Lgs. 104/2022

    Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto:

    • Durata proporzionale per tempo determinato: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto, max secondo CCNL
    • Cumulo: non si può ripetere la prova per stesso lavoratore e stesse mansioni
    • Trasparenza: la durata deve essere indicata in modo chiaro nella lettera di assunzione

    Diritti durante la prova

    Anche durante la prova matura:

    • Stipendio intero secondo livello
    • Ferie e ROL in ratei (1/12 per mese)
    • Tredicesima e quattordicesima in ratei
    • TFR dal primo giorno
    • Contributi INPS/INAIL regolari
    • Tutela contro mobbing/molestie

    Verifica patentini al termine prova

    Per autisti compattatori la prova include verifiche specifiche:

    • Patente C/CE valida + CQC trasporto cose
    • ADR se trasporta rifiuti pericolosi
    • Visita medica per conducenti professionali (D.Lgs. 81)
    • Test pratico guida compattatore (vista, riflessi, manovre)

    Se patentino scade o test pratico fallisce: ammesso recesso datoriale durante o al termine prova.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore Ecologico prova 30 gg
    Tizio assunto come 2A operatore ecologico con prova 30 gg. Al 28° giorno conferma tacita: prosegue il rapporto a tempo indeterminato.
    Caia – Autista compattatore prova 45 gg
    Caia assunta come 3A autista con prova 45 gg. Al 30° giorno test pratico: guida insufficiente. Datore comunica recesso. Pagati 30 gg + ratei. Riprenderà patentino.
    Sempronio – Capo squadra prova 90 gg
    Sempronio assunto come 4A capo squadra con prova 90 gg. Al 60° giorno scopre gravidanza compagna, decide di dimettersi (non si adatta ai turni notturni). Recesso senza preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un operatore ecologico?
    30 giorni di calendario (effettivi servizio) per livelli 1A-2A-2B. Si calcolano sui giorni lavorati: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere.
    Quanto dura la prova per un autista compattatore?
    45 giorni per autisti compattatori medi (3A), 60 giorni per autisti pesanti/ADR (3B). Include test pratico guida e verifica patentini (patente C/CE, CQC, ADR).
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo.
    Maturo ferie e quattordicesima durante la prova?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR. Contribuzione INPS è piena. Anche permessi L.104 sono concessi.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività e malattia, comporto e INAIL.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Buoni pasto e ticket: regole e tassazione 2026

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    I buoni pasto (cartacei o elettronici) non concorrono al reddito da lavoro entro la soglia di esenzione prevista dalla normativa fiscale vigente, diversa tra i due formati. La soglia è soggetta ad aggiornamenti con le leggi di bilancio. Oltre la soglia, il valore eccedente è imponibile sia ai fini IRPEF sia ai fini previdenziali.

    Riferimento normativo

    Art. 51, comma 2, lett. c), TUIR; normativa fiscale

    Tabella riepilogativa

    Buoni pasto: regime fiscale per tipologia
    Tipologia Soglia di esenzione Valore eccedente
    Buoni pasto cartacei Fino alla soglia di esenzione prevista dal TUIR e aggiornata dalla legge di bilancio (verifica il valore vigente per l’anno di riferimento) Imponibile IRPEF e previdenziale
    Buoni pasto elettronici Soglia più elevata rispetto ai cartacei, aggiornata dalla legge di bilancio Imponibile IRPEF e previdenziale
    Servizio mensa aziendale Non concorre al reddito (art. 51, co. 2, lett. c) TUIR) Non applicabile

    Cosa sono i buoni pasto e a chi spettano

    I buoni pasto (o ticket restaurant) sono un benefit aziendale che sostituisce o integra la pausa pranzo. Non rappresentano una voce retributiva in senso stretto ma uno strumento di welfare. La loro corresponsione non è obbligatoria per legge in via generale: spetta nei casi previsti dal CCNL, da accordi aziendali o dal contratto individuale. Possono essere erogati in formato cartaceo o elettronico (prepagato).

    Il regime fiscale: soglie di esenzione

    Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro la soglia di esenzione prevista. La soglia è diversa per i buoni cartacei e per quelli elettronici (questi ultimi beneficiano di un trattamento più favorevole), ed è soggetta ad aggiornamenti con le leggi di bilancio. Prima di comunicare agli amministrativi la compilazione della busta paga, è necessario verificare i valori aggiornati all’anno in corso.

    Valore eccedente e comparsa in busta paga

    Se il valore del buono supera la soglia di esenzione, la parte eccedente è imponibile sia ai fini IRPEF sia ai fini previdenziali e deve essere riportata come reddito imponibile in busta paga. In molte aziende i buoni pasto non compaiono come voce esplicita nel cedolino, ma vengono gestiti separatamente dal pagatore: il lavoratore deve comunque verificare che i valori rientrino nei limiti di esenzione applicabili.

    Casi pratici

    Tizio – buoni pasto elettronici entro soglia

    Tizio riceve buoni pasto elettronici per ogni giorno lavorativo di presenza in sede. Il valore giornaliero è inferiore alla soglia di esenzione prevista per i buoni elettronici: non appare nulla in busta paga come imponibile aggiuntivo; Tizio non paga IRPEF né contributi su quel benefit.

    Caia – buoni cartacei con valore oltre soglia

    Il CCNL di Caia prevede buoni pasto cartacei di valore superiore alla soglia di esenzione per i cartacei. La parte eccedente è imponibile: ogni mese compare in busta paga come voce di reddito aggiuntivo su cui viene applicata la ritenuta IRPEF e la quota contributiva.

    Sempronio – mensa aziendale

    L’azienda di Sempronio gestisce direttamente una mensa interna. Il servizio mensa aziendale non concorre al reddito imponibile (art. 51 TUIR), a prescindere dal valore del pasto, e non compare come voce imponibile in busta paga.

    Domande frequenti

    I buoni pasto sono obbligatori per legge?

    No. La loro erogazione dipende dal CCNL, da accordi aziendali o dal contratto individuale. Non esiste un obbligo legale generalizzato di corrisponderli.

    Perché i buoni elettronici hanno una soglia di esenzione più alta?

    La scelta del legislatore di favorire i buoni elettronici (con soglia di esenzione più elevata rispetto ai cartacei) risponde a obiettivi di tracciabilità delle transazioni e contrasto all’evasione. Questa differenza è stata introdotta progressivamente nelle leggi di bilancio degli ultimi anni.

    I buoni pasto entrano nel calcolo del TFR?

    La parte esente non concorre al reddito imponibile e di norma non rientra nella retribuzione utile ai fini TFR. La parte eccedente la soglia, essendo imponibile, potrebbe invece rilevare secondo le regole del CCNL.

    Posso usare i buoni pasto anche nei giorni di smart working?

    Secondo l’orientamento prevalente (circolari INPS e prassi aziendale), il buono pasto spetta di norma nei giorni di effettiva presenza in sede. La corresponsione durante le giornate di lavoro agile è rimessa alle scelte aziendali o contrattuali. Alcuni CCNL e accordi aziendali hanno esteso il diritto anche allo smart working.

    Dove trovo la soglia di esenzione aggiornata?

    Le soglie aggiornate sono indicate nell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, eventualmente modificato dalla legge di bilancio dell’anno in corso, e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Il proprio consulente paghe o il sindacato possono indicare i valori correnti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 74 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 74 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 74 CCII – Proposta di concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il con- sumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

    2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

    3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

    4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 87/2024: cumulo giuridico e principio del favor rei

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 87/2024: cumulo giuridico e principio del favor rei

    D.Lgs. 87/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Cumulo giuridico. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 28 L. 392/1978 – Rinnovazione contratto uso non abitativo

    Art. 28 L. 392/1978 – Rinnovazione contratto uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attivita’ indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attivita’ alberghiere o all’esercizio di attivita’ teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

    Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore puo’ esercitare la facolta’ di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 con le modalita’ e i termini ivi previsti.

  • Art. 244 Codice della Navigazione – Iscrizione della nave dopo il varo

    Art. 244 Codice della Navigazione – Iscrizione della nave dopo il varo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli 146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull'atto di nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma. DELLA PROPRIETÀ DELLA NAVE Della proprietà

  • Art. 288 Codice della Navigazione – Rappresentanza processuale del raccomandatario

    Art. 288 Codice della Navigazione – Rappresentanza processuale del raccomandatario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.

  • Lavoro a chiamata (intermittente): quando si usa e come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è utilizzabile per attività discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale, oppure per lavoratori under 24 o over 55. Con l’obbligo di risposta il lavoratore riceve un’indennità di disponibilità; senza tale obbligo può rifiutare la chiamata. Prima di ogni chiamata il datore deve comunicare la prestazione all’Ispettorato del lavoro.

    Riferimento normativo

    Artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015

    Tabella riepilogativa

    Lavoro a chiamata: requisiti e caratteristiche (D.Lgs. 81/2015)
    Aspetto Regola
    Attività ammesse Previste da CCNL o dal D.M. 23 ottobre 2004 (R.D. 2657/1923); oppure per under 24 o over 55
    Comunicazione preventiva Obbligatoria via SMS/email/fax all’ITL prima dell’inizio della prestazione
    Obbligo di risposta Se previsto: lavoratore deve rispondere; riceve indennità di disponibilità
    Indennità di disponibilità Importo fissato dal CCNL o, in mancanza, da decreto ministeriale; non inferiore al 20% della retribuzione
    Limite annuo Non più di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari con lo stesso datore (salvo settori specifici: turismo, spettacolo, pubblici esercizi)

    Quando si può usare il contratto a chiamata

    Il lavoro intermittente è utilizzabile in due casi principali: quando l’attività rientra tra quelle discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale (che richiama il Regio Decreto 2657/1923), oppure quando il lavoratore ha meno di 24 anni (purché le prestazioni si svolgano entro il 25° anno di età) o più di 55 anni. Fuori da questi casi il contratto non è ammissibile.

    Comunicazione preventiva all'Ispettorato

    Prima di ogni chiamata il datore deve trasmettere una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite SMS, email o fax. La comunicazione deve indicare la durata prevista della prestazione. L’omissione espone il datore a sanzioni amministrative rilevanti. Non è necessaria una comunicazione per ogni giornata se la prestazione è continuativa.

    Con o senza obbligo di risposta

    Il contratto può prevedere o meno l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata.

    • Con obbligo: il lavoratore deve rendersi disponibile nei periodi stabiliti e riceve, per i periodi di inattività, un’indennità di disponibilità pari almeno al 20% della retribuzione prevista dal CCNL.
    • Senza obbligo: il lavoratore può rifiutare liberamente la chiamata senza conseguenze; non riceve indennità di disponibilità per i periodi di inattività.

    Casi pratici

    Tizio – barista over 55 in un bar

    Tizio ha 57 anni ed è assunto con contratto intermittente da un bar che applica il CCNL Pubblici Esercizi. Poiché ha più di 55 anni, il contratto è ammissibile. Prima di ogni turno il datore invia la comunicazione all’ITL. Tizio non ha obbligo di risposta, quindi può rifiutare un turno senza perdere diritti.

    Caia – assistente in hotel con obbligo di disponibilità

    Caia firma un contratto intermittente con obbligo di risposta per la stagione estiva: deve rendersi disponibile nei weekend da giugno a settembre. Per ogni weekend in cui non viene chiamata riceve l’indennità di disponibilità. Se rifiuta una chiamata senza giustificazione, perde l’indennità per quel periodo.

    Sempronio – superamento del limite delle 400 giornate

    Sempronio lavora in somministrazione intermittente da tre anni con la stessa azienda in un settore non agevolato: ha accumulato 420 giornate. Superato il limite di 400 nel triennio, ulteriori prestazioni non sono più ammesse con questo tipo di contratto: il rapporto deve essere convertito o cessato.

    Domande frequenti

    Chi può essere assunto con contratto a chiamata?

    Lavoratori con meno di 24 anni (prestazioni entro i 25 anni) o con più di 55 anni, oppure chiunque per le attività previste dal CCNL o dal decreto ministeriale (lavori discontinui/stagionali).

    È obbligatorio comunicare ogni chiamata?

    Sì. Prima dell’inizio di ogni prestazione occorre inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (via SMS, email o fax).

    Quanto vale l'indennità di disponibilità?

    L’indennità di disponibilità è fissata dal CCNL; in mancanza di previsione contrattuale si applica il decreto ministeriale, che la fissa in misura non inferiore al 20% della retribuzione prevista per le ore lavorate.

    Quante giornate si possono lavorare a chiamata con lo stesso datore?

    Al massimo 400 giornate nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore, salvo eccezioni per turismo, spettacolo e pubblici esercizi.

    Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?

    Sì. Il lavoratore intermittente matura ferie, TFR e gli altri istituti contrattuali in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 24 D.Lgs. 81/2017 – Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano

    Art. 24 D.Lgs. 81/2017 – Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. L' articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è abrogato a decorrere dal 1º settembre 2017.

  • Art. 282 Codice della Navigazione – Pubblicità a cura del gerente

    Art. 282 Codice della Navigazione – Pubblicità a cura del gerente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalità. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell'atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell'articolo 279.