Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1892 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

    Art. 1892 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

    Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

    In vigore

    colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

  • Art. 1893 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

    Art. 1893 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

    Art. 1893 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

    Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Art. 1894 c.c.: Assicurazione in nome o per conto di terzi

    Art. 1894 c.c.: Assicurazione in nome o per conto di terzi

    Art. 1894 c.c. – Assicurazione in nome o per conto di terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

  • Articolo 1895 Codice Civile: Inesistenza del rischio

    Articolo 1895 Codice Civile: Inesistenza del rischio

    Art. 1895 c.c. – Inesistenza del rischio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

  • Art. 1885 c.c.: Assicurazioni contro i rischi della navigazione

    Art. 1885 c.c.: Assicurazioni contro i rischi della navigazione

    Art. 1885 c.c. – Assicurazioni contro i rischi della navigazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione.

  • Articolo 1886 Codice Civile: Assicurazioni sociali

    Articolo 1886 Codice Civile: Assicurazioni sociali

    Art. 1886 c.c. – Assicurazioni sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

  • Articolo 1887 Codice Civile: Efficacia della proposta

    Articolo 1887 Codice Civile: Efficacia della proposta

    Art. 1887 c.c. – Efficacia della proposta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.

  • Articolo 1888 Codice Civile: Prova del contratto

    Articolo 1888 Codice Civile: Prova del contratto

    Art. 1888 c.c. – Prova del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

    L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

    L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

  • Articolo 1889 Codice Civile: Polizze all’ordine e al portatore

    Articolo 1889 Codice Civile: Polizze all’ordine e al portatore

    Art. 1889 c.c. Polizze all’ordine e al portatore

    In vigore

    Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione. Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine.

  • Articolo 1890 Codice Civile: Assicurazione in nome altrui

    Articolo 1890 Codice Civile: Assicurazione in nome altrui

    Art. 1890 c.c. Assicurazione in nome altrui

    In vigore

    Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

  • Art. 1891 c.c.: Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

    Art. 1891 c.c.: Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

    Art. 1891 c.c. – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

    I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

    All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

    Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

  • Articolo 1883 Codice Civile: Esercizio delle assicurazioni

    Articolo 1883 Codice Civile: Esercizio delle assicurazioni

    Art. 1883 c.c. – Esercizio delle assicurazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.