In sintesi
- L'art. 241 stabilisce che il contratto di costruzione navale è regolato in via sussidiaria dalle norme del contratto di appalto del codice civile, per quanto non diversamente disposto dal Capo dedicato alla costruzione.
- Il rinvio opera come clausola di chiusura del sistema, garantendo completezza normativa senza duplicare disposizioni già presenti nel codice civile.
- Le norme speciali del Codice della navigazione (artt. 231-240) prevalgono sulle disposizioni dell'appalto ordinario in caso di contrasto.
- Il contratto di appalto disciplinato dagli artt. 1655 e ss. del codice civile fornisce la disciplina residuale su obblighi delle parti, garanzie, responsabilità e risoluzione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 241 Codice della Navigazione — Norme applicabili al contratto di costruzione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Per quanto non è disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma di rinvio
L'art. 241 del Codice della navigazione assolve la funzione tipica di una clausola di chiusura: dopo aver dettato una disciplina speciale per il contratto di costruzione navale negli artt. 231-240, il legislatore del 1942 ha ritenuto opportuno evitare il rischio di lacune normative, disponendo che per tutto quanto non regolato dal Capo V si applichino le norme del contratto di appalto contenute nel codice civile. Il contratto di costruzione navale condivide con l'appalto la struttura essenziale: un soggetto (il costruttore/appaltatore) si obbliga a realizzare un'opera (la nave) verso corrispettivo, assumendo il rischio organizzativo e gestionale dell'esecuzione. La specialità della materia giustifica le deroghe dettate dal Codice della navigazione — in particolare quelle in tema di forme pubblicitarie, proprietà dei materiali e responsabilità per vizi — ma non esclude l'applicazione della disciplina generale per i profili non espressamente regolati.
Contenuto del rinvio: le norme del contratto di appalto
Il rinvio all'appalto disciplinato dagli artt. 1655-1677 del codice civile copre una vasta gamma di profili. In primo luogo, la disciplina delle obbligazioni delle parti: l'appaltatore deve eseguire l'opera a regola d'arte, secondo le istruzioni del committente, e con i materiali pattuiti; il committente deve corrispondere il prezzo e cooperare all'esecuzione nei casi previsti. In secondo luogo, le norme sulla determinazione del prezzo (a corpo, a misura o su preventivo) trovano applicazione laddove il contratto di costruzione navale non abbia dettato regole proprie. Rilevano poi le disposizioni sulla verifica e accettazione dell'opera (art. 1665 c.c.), che pongono a carico del committente l'onere di verificare la conformità dell'opera prima di accettarla, con conseguente liberazione dell'appaltatore dai vizi apparenti. La disciplina del recesso unilaterale del committente ex art. 1671 c.c. si applica anche al contratto di costruzione navale, salvo che il Codice non preveda altrimenti.
Rapporto tra lex specialis e disciplina residuale
Il rapporto tra le norme speciali del Codice della navigazione e la disciplina dell'appalto è retto dal criterio della specialità: le disposizioni degli artt. 231-240 prevalgono sempre sulle corrispondenti norme del codice civile in caso di contrasto. Così, ad esempio, la prescrizione biennale dell'azione per vizi di cui all'art. 240 del Codice prevale sul diverso regime dell'art. 1667 c.c., che fissa termini e modalità di denuncia parzialmente diversi. Analogamente, la disciplina della trascrizione dei diritti sulle navi in costruzione (artt. 235-239) esclude l'applicazione delle norme civilistiche sulla pubblicità dei beni mobili e immobili. Soltanto nelle materie non toccate dalle disposizioni speciali il rinvio all'appalto diviene operativo.
Profili pratici e rilevanza contrattuale
Sul piano pratico, la norma ha importanza per i contratti di costruzione navale che non disciplinano espressamente alcune vicende tipiche del rapporto: variazioni dell'opera in corso d'esecuzione (art. 1659 c.c.), impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1672 c.c.), fallimento o insolvenza del committente o del costruttore. I contratti di costruzione di unità di una certa dimensione sono solitamente redatti con grande dettaglio da legali specializzati e contengono clausole che riproducono o modificano convenzionalmente la disciplina legale; per i contratti di minor valore — ad esempio la costruzione di piccole imbarcazioni artigianali — la lacunosità del testo contrattuale rende il rinvio all'appalto di fondamentale importanza per risolvere le controversie che nascono in corso d'opera. Va infine rilevato che nei contratti di costruzione navale internazionali le parti fanno spesso ricorso a condizioni standard — come i formulari SAJ o AWES — che integrano e talvolta sostituiscono la disciplina legale nazionale, pur rimanendo applicabile il diritto italiano come disciplina di default per i contratti soggetti alla giurisdizione italiana.
Domande frequenti
Quali norme del codice civile si applicano al contratto di costruzione navale?
Si applicano in via sussidiaria le norme del contratto di appalto (artt. 1655-1677 c.c.) per tutto quanto non diversamente disposto dal Capo V del Codice della navigazione (artt. 231-241).
Le norme speciali del Codice della navigazione prevalgono su quelle dell'appalto?
Sì. Le disposizioni degli artt. 231-240 del Codice della navigazione, in quanto lex specialis, prevalgono sulle corrispondenti norme dell'appalto civilistico in caso di contrasto. Il rinvio all'appalto opera soltanto in via residuale.
Il committente può recedere liberamente dal contratto di costruzione navale?
Sì, in mancanza di una norma specifica nel Codice della navigazione si applica l'art. 1671 c.c.: il committente può recedere in qualsiasi momento, ma deve indennizzare il costruttore per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno.
Come viene determinato il prezzo se il contratto di costruzione non lo stabilisce con precisione?
Si applica l'art. 1657 c.c. sull'appalto: il prezzo è determinato secondo le tariffe esistenti o gli usi e, in mancanza, dal giudice secondo equità.
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