Art. 219 Codice della Navigazione – Pesca marittima
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'art. 219 definisce l'ambito della pesca marittima ai fini dell'applicazione del Codice della navigazione.
Rientra nella pesca marittima non solo la pesca esercitata in mare, ma anche quella svolta nell'ambito del demanio marittimo.
Il demanio marittimo comprende spiagge, lagune, stagni salmastri, porti e foci fluviali soggetti all'influenza del mare.
La norma estende la disciplina pubblicistica della navigazione marittima alle attività di pesca nelle acque demaniali costiere.
Il criterio spaziale (mare + demanio marittimo) delimita la competenza delle autorità marittime in materia di vigilanza sulla pesca.
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 219 apre il Titolo III del Libro I del Codice della navigazione, dedicato alla pesca marittima. La disposizione svolge una funzione definitoria essenziale: stabilisce quale attività di pesca sia regolata dalle norme del codice e, di conseguenza, quale sia soggetta alla potestà di vigilanza delle autorità marittime. La norma adotta un criterio spaziale misto, che tiene conto non solo del luogo geografico dell'esercizio della pesca (il mare), ma anche del regime giuridico delle acque (il demanio marittimo), ampliando così l'ambito applicativo della disciplina rispetto a una lettura puramente naturalistica.
Il concetto di demanio marittimo e il suo rilievo per la pesca
Il demanio marittimo è definito dall'art. 28 del medesimo Codice e comprende il lido del mare, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, i bacini di acqua salsa o salmastra che comunicano liberamente con il mare. La scelta del legislatore del 1942 di includere la pesca nel demanio marittimo nella nozione di 'pesca marittima' risponde a una logica di continuità funzionale: le acque demaniali costiere sono strettamente connesse al mare aperto sia sotto il profilo ecologico (risorse ittiche migratrici, cicli biologici) sia sotto il profilo operativo (accesso via mare, imbarcazioni, equipaggi). Escludere tali specchi d'acqua dall'ambito della disciplina marittimistica avrebbe prodotto una frammentazione normativa difficilmente giustificabile.
Distinzione rispetto alla pesca nelle acque interne
L'art. 219 consente di tracciare il confine con la pesca nelle acque interne (fiumi, laghi, canali non comunicanti col mare), la quale è disciplinata dalla legislazione speciale in materia di pesca fluviale e lacustre e dalle norme sull'esercizio della navigazione interna contemplate dallo stesso codice (artt. 203 ss.). La distinzione ha rilevanza pratica: le autorità competenti, il regime concessorio, i requisiti delle imbarcazioni e le norme sanzionatorie applicabili differiscono a seconda che la pesca sia qualificata come marittima o interna. L'art. 219 costituisce pertanto la norma-cerniera che orienta l'interprete nella scelta del corpus normativo applicabile.
Profili pratici e coordinamento normativo
Nel tempo, la disciplina della pesca marittima è stata ampiamente integrata da normative speciali e comunitarie. In particolare, il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (sistema di controllo della pesca UE) e il Regolamento (UE) 2016/1627 (piano pluriennale per il tonno rosso) hanno introdotto obblighi specifici per le attività di pesca nelle acque comunitarie, che si sovrappongono alle disposizioni codicistiche. Le autorità marittime locali (Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi) esercitano la vigilanza anche nelle acque demaniali costiere, dando piena attuazione alla scelta definitoria compiuta dall'art. 219. La norma mantiene dunque un ruolo sistematico di primo piano, pur operando in un quadro normativo stratificato che vede il Codice della navigazione integrato da numerose fonti sopravvenute.
Casi pratici
Caso 1: Pesca in una laguna costiera
Tizio esercita la pesca in una laguna salmastra comunicante con il mare, ritenendo erroneamente di operare in acque interne sottratte alla competenza marittima. La Capitaneria di porto lo sottopone a controllo ai sensi dell'art. 219, chiarendo che la laguna rientra nel demanio marittimo e l'attività è soggetta alle norme sulla pesca marittima.
Caso 2: Concessione per allevamento in specchio demaniale
Caio intende avviare un impianto di mitilicoltura in uno stagno salmastro adiacente al litorale. Poiché lo stagno comunica con il mare ed è classificato come demanio marittimo, l'autorità competente è quella marittima e non quella regionale delle acque interne, con conseguente applicazione degli artt. 219 ss. del Codice della navigazione.
Caso 3: Controllo su imbarcazione da pesca in porto
Sempronio conduce un'imbarcazione dedita alla pesca all'interno del porto, spazio che rientra nel demanio marittimo ex art. 28 del Codice. La guardia costiera, applicando l'art. 219, verifica le licenze di pesca marittima e la conformità dell'attività alle norme del codice, pur trattandosi di acque portuali riparate e non di mare aperto.
Domande frequenti
Cosa si intende per pesca marittima secondo il Codice della navigazione?
Per pesca marittima si intende, ai sensi dell'art. 219, l'attività di pesca esercitata in mare e quella svolta nell'ambito del demanio marittimo (spiagge, lagune, porti e acque salmastri comunicanti col mare).
La pesca in una laguna costiera è considerata pesca marittima?
Sì, se la laguna rientra nel demanio marittimo (comunica con il mare), la pesca in essa esercitata è qualificata come pesca marittima e soggetta alla disciplina del Codice della navigazione.
Qual è la differenza tra pesca marittima e pesca nelle acque interne?
La pesca marittima copre il mare e il demanio marittimo; la pesca nelle acque interne riguarda fiumi, laghi e canali non comunicanti col mare ed è regolata da normative speciali distinte, con autorità competenti diverse.
Chi vigila sull'esercizio della pesca marittima?
La vigilanza spetta alle autorità marittime locali (Capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi), che controllano anche le acque demaniali costiere in applicazione dell'art. 219 e dell'art. 223 del Codice della navigazione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 219 apre il Titolo III del Libro I del Codice della navigazione, dedicato alla pesca marittima. La disposizione svolge una funzione definitoria essenziale: stabilisce quale attività di pesca sia regolata dalle norme del codice e, di conseguenza, quale sia soggetta alla potestà di vigilanza delle autorità marittime. La norma adotta un criterio spaziale misto, che tiene conto non solo del luogo geografico dell'esercizio della pesca (il mare), ma anche del regime giuridico delle acque (il demanio marittimo), ampliando così l'ambito applicativo della disciplina rispetto a una lettura puramente naturalistica.
Il concetto di demanio marittimo e il suo rilievo per la pesca
Il demanio marittimo è definito dall'art. 28 del medesimo Codice e comprende il lido del mare, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, i bacini di acqua salsa o salmastra che comunicano liberamente con il mare. La scelta del legislatore del 1942 di includere la pesca nel demanio marittimo nella nozione di 'pesca marittima' risponde a una logica di continuità funzionale: le acque demaniali costiere sono strettamente connesse al mare aperto sia sotto il profilo ecologico (risorse ittiche migratrici, cicli biologici) sia sotto il profilo operativo (accesso via mare, imbarcazioni, equipaggi). Escludere tali specchi d'acqua dall'ambito della disciplina marittimistica avrebbe prodotto una frammentazione normativa difficilmente giustificabile.
Distinzione rispetto alla pesca nelle acque interne
L'art. 219 consente di tracciare il confine con la pesca nelle acque interne (fiumi, laghi, canali non comunicanti col mare), la quale è disciplinata dalla legislazione speciale in materia di pesca fluviale e lacustre e dalle norme sull'esercizio della navigazione interna contemplate dallo stesso codice (artt. 203 ss.). La distinzione ha rilevanza pratica: le autorità competenti, il regime concessorio, i requisiti delle imbarcazioni e le norme sanzionatorie applicabili differiscono a seconda che la pesca sia qualificata come marittima o interna. L'art. 219 costituisce pertanto la norma-cerniera che orienta l'interprete nella scelta del corpus normativo applicabile.
Profili pratici e coordinamento normativo
Nel tempo, la disciplina della pesca marittima è stata ampiamente integrata da normative speciali e comunitarie. In particolare, il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (sistema di controllo della pesca UE) e il Regolamento (UE) 2016/1627 (piano pluriennale per il tonno rosso) hanno introdotto obblighi specifici per le attività di pesca nelle acque comunitarie, che si sovrappongono alle disposizioni codicistiche. Le autorità marittime locali (Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi) esercitano la vigilanza anche nelle acque demaniali costiere, dando piena attuazione alla scelta definitoria compiuta dall'art. 219. La norma mantiene dunque un ruolo sistematico di primo piano, pur operando in un quadro normativo stratificato che vede il Codice della navigazione integrato da numerose fonti sopravvenute.
Casi pratici
Caso 1: Pesca in una laguna costiera
Tizio esercita la pesca in una laguna salmastra comunicante con il mare, ritenendo erroneamente di operare in acque interne sottratte alla competenza marittima. La Capitaneria di porto lo sottopone a controllo ai sensi dell'art. 219, chiarendo che la laguna rientra nel demanio marittimo e l'attività è soggetta alle norme sulla pesca marittima.
Caso 2: Concessione per allevamento in specchio demaniale
Caio intende avviare un impianto di mitilicoltura in uno stagno salmastro adiacente al litorale. Poiché lo stagno comunica con il mare ed è classificato come demanio marittimo, l'autorità competente è quella marittima e non quella regionale delle acque interne, con conseguente applicazione degli artt. 219 ss. del Codice della navigazione.
Caso 3: Controllo su imbarcazione da pesca in porto
Sempronio conduce un'imbarcazione dedita alla pesca all'interno del porto, spazio che rientra nel demanio marittimo ex art. 28 del Codice. La guardia costiera, applicando l'art. 219, verifica le licenze di pesca marittima e la conformità dell'attività alle norme del codice, pur trattandosi di acque portuali riparate e non di mare aperto.
Domande frequenti
Cosa si intende per pesca marittima secondo il Codice della navigazione?
Per pesca marittima si intende, ai sensi dell'art. 219, l'attività di pesca esercitata in mare e quella svolta nell'ambito del demanio marittimo (spiagge, lagune, porti e acque salmastri comunicanti col mare).
La pesca in una laguna costiera è considerata pesca marittima?
Sì, se la laguna rientra nel demanio marittimo (comunica con il mare), la pesca in essa esercitata è qualificata come pesca marittima e soggetta alla disciplina del Codice della navigazione.
Qual è la differenza tra pesca marittima e pesca nelle acque interne?
La pesca marittima copre il mare e il demanio marittimo; la pesca nelle acque interne riguarda fiumi, laghi e canali non comunicanti col mare ed è regolata da normative speciali distinte, con autorità competenti diverse.
Chi vigila sull'esercizio della pesca marittima?
La vigilanza spetta alle autorità marittime locali (Capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi), che controllano anche le acque demaniali costiere in applicazione dell'art. 219 e dell'art. 223 del Codice della navigazione.