In sintesi
- L'art. 220 classifica la pesca marittima in tre categorie in base all'estensione geografica dell'attività.
- Le categorie sono: pesca costiera, pesca mediterranea e pesca oltre gli stretti.
- La distinzione è rimessa ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del Codice della navigazione.
- La classificazione rileva ai fini dell'abilitazione dei natanti, dei requisiti dell'equipaggio e delle dotazioni di sicurezza.
- La norma ha funzione di rinvio dinamico: è il regolamento ad aggiornare i parametri tecnici delle singole categorie.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 220 Codice della Navigazione — Categorie della pesca
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 220 Cod. Amb. — Obiettivi di recupero e di riciclaggio
- Art. 220 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 220 Codice Civile: Amministrazione della comunione
- Articolo 220 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 220 C.d.S.: Accertamento e cognizione dei reati previsti da
- Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e funzione della classificazione
L'art. 220 del Codice della navigazione introduce una tripartizione della pesca marittima fondata sulla distanza dalla costa e sull'area geografica di esercizio dell'attività. La classificazione risponde a esigenze di sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente marino e adeguatezza dei requisiti tecnici e professionali delle imbarcazioni e degli equipaggi: a ciascuna categoria corrispondono regole più o meno stringenti in materia di dotazioni, abilitazioni e controlli. La norma adotta una tecnica di rinvio al regolamento esecutivo, conferendo flessibilità al sistema in un settore in cui le esigenze tecniche e le convenzioni internazionali evolvono con frequenza.
Le tre categorie: contenuto e portata
La pesca costiera è l'attività svolta nelle acque prossime alla costa, entro limiti chilometrici o di ore di navigazione stabiliti dal regolamento. Si suddivide tradizionalmente in pesca costiera ravvicinata (entro 6 miglia) e pesca costiera locale (entro limiti ancora più ristretti). I pescherecci impiegati sono di piccola stazza e l'equipaggio è soggetto a requisiti di abilitazione meno gravosi. La pesca mediterranea copre l'attività svolta nel bacino del Mediterraneo oltre i limiti della pesca costiera, senza estendersi all'Oceano Atlantico o ad altri oceani. Implica imbarcazioni di maggiore tonnellaggio e requisiti tecnici più elevati. La pesca oltre gli stretti riguarda le operazioni condotte oltre le acque mediterranee, nelle acque oceaniche o in zone di pesca internazionali remote, e richiede le abilitazioni più elevate e le dotazioni di sicurezza più complete.
Il ruolo del regolamento e l'evoluzione normativa
Il rinvio ai criteri regolamentari è una scelta tecnico-legislativa tipica del Codice del 1942, che distingue i principi (fissati dalla legge) dai dettagli tecnici (rimessi al regolamento). Nel corso degli anni, i criteri di classificazione sono stati più volte aggiornati per adeguarsi alle normative comunitarie in materia di pesca professionale. Il Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e le direttive in materia di sicurezza delle navi da pesca hanno integrato il quadro regolamentare nazionale, orientando l'interpretazione delle categorie previste dall'art. 220.
Implicazioni pratiche: abilitazioni e sicurezza
La categoria di pesca cui appartiene un peschereccio determina: il tipo di licenza di pesca rilasciata dall'amministrazione competente; i requisiti nautici e professionali del comandante e dell'equipaggio; le dotazioni di sicurezza obbligatorie (zattere, impianti radio, sistemi AIS); il regime di vigilanza a bordo. Le infrazioni commesse operando in una categoria superiore a quella autorizzata costituiscono illeciti amministrativi o penali secondo le norme speciali vigenti. La classificazione ha quindi ricadute concrete sia sul piano amministrativo sia su quello della responsabilità civile in caso di sinistro.
Casi pratici
Caso 1: Peschereccio che supera i limiti della pesca costiera
Tizio è titolare di una licenza di pesca costiera ravvicinata ma spinge l'imbarcazione oltre il limite di 6 miglia stabilito dal regolamento, senza possedere l'abilitazione per la pesca mediterranea. La Capitaneria di porto accerta la violazione e applica le sanzioni previste dalla normativa speciale sulla pesca.
Caso 2: Rinnovo della licenza per categoria superiore
Caio intende ampliare l'attività del proprio peschereccio dalla pesca costiera alla pesca mediterranea. Deve richiedere una nuova licenza, adeguare le dotazioni di sicurezza a bordo e verificare che il comandante disponga dell'abilitazione nautica richiesta per la categoria superiore, il tutto secondo i criteri fissati dal regolamento di attuazione.
Caso 3: Ispezione su nave da pesca oceanica
Sempronio comanda un peschereccio autorizzato alla pesca oltre gli stretti che opera nell'Atlantico settentrionale. In sede di ispezione portuale, le autorità verificano che l'imbarcazione possegga tutte le dotazioni previste per la categoria più elevata — inclusi sistemi di localizzazione VMS e zattere di salvataggio supplementari — in linea con i criteri regolamentari richiamati dall'art. 220.
Domande frequenti
Quali sono le categorie della pesca marittima previste dal Codice della navigazione?
L'art. 220 distingue tre categorie: pesca costiera, pesca mediterranea e pesca oltre gli stretti, i cui criteri di delimitazione sono fissati dal regolamento di attuazione.
Chi stabilisce i limiti entro cui si svolge la pesca costiera?
I criteri tecnici (distanza dalla costa, ore di navigazione) sono stabiliti dal regolamento esecutivo del Codice della navigazione, che può essere aggiornato per adeguarsi alle norme comunitarie.
Che conseguenze ha operare in una categoria di pesca superiore a quella autorizzata?
Chi pesca in una zona corrispondente a una categoria superiore senza la relativa licenza commette un illecito amministrativo o penale e può subire il sequestro del pescato e dell'imbarcazione.
La classificazione dell'art. 220 riguarda anche le imbarcazioni da pesca sportiva?
No, la classificazione dell'art. 220 riguarda la pesca professionale marittima; la pesca sportiva o ricreativa è disciplinata da normative speciali distinte, che non utilizzano questa tripartizione.
Quali obblighi di sicurezza variano tra le categorie di pesca?
A categorie più distanti dalla costa corrispondono obblighi più stringenti: dotazioni radio più potenti, sistemi AIS o VMS, zattere di salvataggio, abilitazioni nautiche di grado superiore per il comandante.