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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chi non sa o non può firmare può comunque rendere dichiarazioni amministrative: il pubblico ufficiale ne attesta l'identità e l'impedimento.
  • Se l'impedimento è temporaneo per ragioni di salute, la dichiarazione può essere resa dal coniuge, dai figli o da un parente entro il terzo grado, con espressa indicazione dell'impedimento.
  • Il pubblico ufficiale accerta l'identità del soggetto che rende la dichiarazione per conto dell'interessato impedito.
  • La norma tutela le persone in condizioni di fragilità o di impossibilità fisica, garantendo loro parità di accesso alle procedure amministrative (art. 3 Cost.).
  • Le disposizioni sull'impedimento non si applicano alle dichiarazioni fiscali, che hanno un regime speciale autonomo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 DPR 445/2000 — Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 4 del DPR 445/2000 affronta un problema pratico di grande rilevanza: cosa accade quando una persona che ha tutto il diritto di fare una dichiarazione alla pubblica amministrazione non è in grado, fisicamente o funzionalmente, di apporre la propria firma? La risposta del legislatore è ispirata al principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) e al dovere di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.): occorre trovare uno strumento che consenta anche alle persone in difficoltà di esercitare i propri diritti senza subire discriminazioni di fatto.

La norma si inserisce nel Capo I del DPR 445/2000 dedicato alle disposizioni generali sul documento amministrativo e si affianca alle norme sull'autocertificazione (artt. 46 e 47) come strumento di semplificazione e di accesso equo alla pubblica amministrazione.

Il caso dell'impossibilità di firmare: comma 1

Il primo comma disciplina la situazione più semplice: quella dell'interessato che non sa o non può firmare. L'ipotesi comprende sia chi è analfabeta sia chi, pur alfabeta, si trovi nell'impossibilità fisica di apporre la firma (ad esempio per una frattura alla mano dominante o per una patologia neurologica).

In questo caso la dichiarazione è raccolta direttamente dal pubblico ufficiale, il quale svolge due funzioni distinte: in primo luogo accerta l'identità del dichiarante, in secondo luogo attesta che la dichiarazione è stata resa alla sua presenza dall'interessato impedito. Il verbale redatto dal pubblico ufficiale costituisce la prova documentale equivalente alla firma.

La locuzione «non sa o non può firmare» va interpretata in senso ampio: non è necessaria una condizione permanente; è sufficiente una situazione di fatto, anche momentanea, che renda impossibile o di fatto inattuabile la sottoscrizione. In ogni caso, l'identità del dichiarante deve essere accertata con le modalità ordinarie (documento di identità o riconoscimento).

L'impedimento temporaneo per ragioni di salute: comma 2

Il secondo comma introduce una fattispecie più delicata: l'impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute. Si pensi al paziente ricoverato in stato di semi-incoscienza, alla persona in terapia intensiva, o a chi si trova in condizioni tali da non poter presenziare personalmente a un ufficio pubblico né dettare una dichiarazione.

In questi casi il legislatore ha previsto un meccanismo di sostituzione legale, che opera secondo un preciso ordine gerarchico:

  • in primo luogo il coniuge;
  • in sua assenza, i figli;
  • in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Il soggetto legittimato rende la dichiarazione al pubblico ufficiale, indicando espressamente l'esistenza dell'impedimento. Il pubblico ufficiale, anche in questo caso, accerta l'identità del dichiarante e annota le circostanze. La dichiarazione è valida come se fosse resa direttamente dall'interessato.

Il requisito dell'«espressa indicazione» dell'impedimento è formale ma fondamentale: la dichiarazione sostitutiva resa da un familiare senza tale indicazione non è riconducibile alla fattispecie dell'art. 4, comma 2, e potrebbe essere ritenuta inefficace o non riconducibile al soggetto nell'interesse del quale è resa. Occorre quindi che il documento menzioni espressamente la situazione di impedimento temporaneo per ragioni sanitarie.

L'ordine dei soggetti legittimati e l'assenza

La norma utilizza un criterio successivo: il coniuge è il primo legittimato; in sua «assenza» subentrano i figli. Il termine «assenza» non va inteso in senso tecnico-giuridico (come nel codice civile), ma come impossibilità pratica di reperire il coniuge o come assenza di un coniuge (persona non sposata, separata, divorziata, vedova). In mancanza di figli, possono dichiarare i parenti in linea retta (genitori, nonni, nipoti in linea diretta) o collaterale (fratelli, sorelle, zii, cugini di primo grado) fino al terzo grado.

Va precisato che la norma non prevede una delega scritta del soggetto impedito: la legittimazione deriva direttamente dalla legge, in ragione del vincolo familiare e della situazione di impedimento. Questo schema si differenzia nettamente dalla rappresentanza volontaria, che richiederebbe una procura formale.

Esclusione delle dichiarazioni fiscali: comma 3

Il terzo comma esclude espressamente dall'ambito applicativo dell'art. 4 le dichiarazioni fiscali. La ratio è chiara: le dichiarazioni tributarie (dichiarazioni dei redditi, IVA, ecc.) sono disciplinate da un corpus normativo autonomo e specializzato, che prevede proprie regole in materia di firma, rappresentanza e adempimenti in caso di incapacità o impedimento del contribuente. L'esclusione è di stretta interpretazione: si applica solo alle dichiarazioni in senso tecnico-tributario, non a qualsiasi documento che abbia riflessi fiscali.

Connessioni con il CAD e il documento informatico

In un contesto di crescente digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, occorre domandarsi come si coniughi il meccanismo dell'art. 4 con le modalità telematiche di trasmissione delle istanze previste dall'art. 38 DPR 445/2000 e dall'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Il CAD consente di presentare istanze tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS): se l'interessato non ha accesso a tali strumenti per ragioni di salute, si apre il problema di come autenticare digitalmente la dichiarazione resa per suo tramite. Nella prassi, in questi casi, l'ufficio ricevente opera in modalità analogica, acquisendo la dichiarazione cartacea redatta con le formalità dell'art. 4 e procedendo alla successiva digitalizzazione interna del documento.

Profili di responsabilità

Il familiare che rende una dichiarazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, risponde personalmente della veridicità di quanto dichiara nell'interesse del soggetto impedito. Poiché la dichiarazione sostituisce quella dell'interessato, le sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 si applicano al dichiarante sostituto: l'art. 75 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, mentre l'art. 76 richiama le disposizioni penali sulle dichiarazioni false (artt. 483, 495, 496 c.p.). Il pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione non risponde dell'eventuale falsità del contenuto, salvo che vi abbia concorso con dolo o colpa grave (art. 73 DPR 445/2000).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può firmare al posto mio se sono ricoverato in ospedale e non posso presentarmi?

Se sei temporaneamente impedito per ragioni di salute, la dichiarazione può essere resa al pubblico ufficiale dal tuo coniuge; in sua assenza, dai tuoi figli; in mancanza, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Deve essere indicata espressamente la tua situazione di impedimento temporaneo.

Cosa succede se non so firmare? La mia dichiarazione non vale?

Vale ugualmente. Il pubblico ufficiale raccoglie la tua dichiarazione, accerta la tua identità e attesta che hai reso la dichiarazione in sua presenza pur non potendo firmare. Questo verbale ha lo stesso valore della firma.

Serve una delega o una procura scritta per chi dichiara al mio posto?

No. L'art. 4 prevede una legittimazione diretta per legge, non una delega volontaria. Il familiare legittimato può dichiarare senza bisogno di alcun atto formale di procura, purché indichi espressamente l'impedimento del familiare nell'interesse del quale agisce.

Le stesse regole valgono per la dichiarazione dei redditi?

No. Il comma 3 dell'art. 4 esclude espressamente le dichiarazioni fiscali. Per queste ultime si applicano le norme tributarie specifiche, che prevedono proprie modalità di rappresentanza e di adempimento in caso di incapacità o impedimento del contribuente.

Se il familiare dichiara il falso, chi rischia?

Il familiare che rende la dichiarazione sostitutiva risponde personalmente della veridicità di quanto dichiarato. In caso di falsità, scattano la decadenza dai benefici (art. 75 DPR 445/2000) e le sanzioni penali previste dall'art. 76 (artt. 483, 495, 496 c.p.).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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