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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per ciascuna unità produttiva, la durata massima complessiva di CIGO e CIGS non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile.
  • Per le imprese dell'edilizia e affini, nonché per le imprese estrattive di materiali lapidei, il limite è elevato a 30 mesi nel quinquennio mobile.
  • Il limite si applica cumulativamente a CIGO e CIGS: i mesi fruiti con entrambi gli istituti si sommano ai fini del computo.
  • Il quinquennio è «mobile», ossia scorre giorno per giorno: non coincide con anni solari ma con i 60 mesi precedenti ogni nuova richiesta.
  • Il limite generale di 24 mesi è derogabile per il contratto di solidarietà (art. 22, comma 5) nelle condizioni ivi previste.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 D.Lgs. 148/2015 — Durata massima complessiva

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 5.

2. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

Commento

Il tetto complessivo: la logica del quinquennio mobile

L'articolo 4 del D.Lgs. 148/2015 introduce un limite assoluto alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale riferita alla singola unità produttiva. La norma fissa in 24 mesi il tetto massimo della somma di tutti i trattamenti — ordinari e straordinari — fruibili nell'arco di un quinquennio mobile. Il concetto di quinquennio mobile è centrale: non si tratta di un quinquennio fisso (ad esempio dal 2020 al 2024), bensì di un periodo scorrevole di 60 mesi che si ricalcola con riferimento alla data di presentazione di ciascuna nuova domanda. Questo meccanismo impedisce alle imprese di «svuotare» il proprio budget di integrazione salariale concentrando gli interventi in un unico quinquennio fisso per poi ricominciare da zero.

La scelta di cumulare ordinario e straordinario nell'unico tetto risponde a una logica di razionalizzazione del sistema: prima della riforma del 2015, i due istituti avevano contatori separati e ciò consentiva, in teoria, di raggiungere durate complessive molto elevate attraverso un utilizzo sequenziale o parallelo dei due strumenti. Con la norma in esame, ogni mese fruito a qualsiasi titolo (CIGO, CIGS per riorganizzazione, crisi o solidarietà) erode il budget complessivo dei 24 mesi.

Il limite per edilizia e lapidei

Il comma 2 prevede un'eccezione settoriale significativa: per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per quelle estrattive e di lavorazione di materiali lapidei (identificate dall'art. 10, comma 1, lettere n e o), il tetto è elevato a 30 mesi nel quinquennio mobile. La ratio risiede nella ciclicità stagionale e nella particolare esposizione di questi settori a fattori meteorologici e di mercato che rendono strutturalmente più frequente il ricorso alla cassa integrazione. Un'impresa edile che sospende l'attività per diverse settimane ogni inverno a causa delle intemperie si troverebbe rapidamente a saturare i 24 mesi ordinari, rimanendo senza strumento di tutela. Il legislatore ha dunque riconosciuto questa peculiarità con un tetto più generoso.

Il raccordo con l'art. 22, comma 5, sul contratto di solidarietà

Il comma 1 fa espressamente salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, che riguarda il computo della durata del contratto di solidarietà ai fini del tetto complessivo dell'articolo 4. In base a quella norma, la durata del trattamento straordinario per contratto di solidarietà viene conteggiata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, e per intero per la parte eccedente. Questo meccanismo favorisce il ricorso al contratto di solidarietà — strumento che riduce l'orario invece di sospendere i lavoratori — riconoscendogli un «credito» doppio rispetto agli altri istituti.

Implicazioni operative per le imprese

Per il responsabile delle risorse umane o per il consulente del lavoro, la verifica del quinquennio mobile è un adempimento cruciale prima di presentare qualsiasi domanda di integrazione salariale. È necessario ricostruire la storia di tutti i trattamenti fruiti dall'unità produttiva nei 60 mesi precedenti e sommarli. Se il totale supera i 24 (o 30) mesi, la domanda non può essere accolta o potrà esserlo solo per il periodo residuo. L'INPS verifica questo limite in sede istruttoria, ma l'impresa ha l'onere di produrre informazioni accurate: errori nel computo possono portare a concessioni irregolari con conseguente obbligo di restituzione dei contributi addizionali versati in eccesso o, nei casi più gravi, a recuperi delle prestazioni erogate.

Casi pratici

Caso 1: Azienda a rischio di saturazione del budget

Alfa S.p.A., impresa manifatturiera, ha fruito di 18 mesi di CIGO tra il 2020 e il 2022 e di 8 mesi di CIGS per crisi aziendale nel 2023 e 2024. Nel gennaio 2025 intende presentare una nuova domanda di CIGS per riorganizzazione. Il consulente del lavoro verifica il quinquennio mobile: nei 60 mesi precedenti risultano 26 mesi di trattamento complessivo, già superiori al tetto di 24. La domanda non può essere presentata almeno fino a quando i trattamenti del 2020 non escano dalla finestra mobile dei 60 mesi.

Caso 2: Impresa edile: il tetto di 30 mesi

Beta S.r.l., costruttrice, ha fruito di CIGO per intemperie stagionali per 14 mesi negli ultimi 4 anni e di CIGS per crisi per 12 mesi nel biennio precedente. Il totale è 26 mesi: sarebbe oltre il tetto ordinario di 24, ma poiché si tratta di un'impresa edile il limite applicabile è di 30 mesi (comma 2). Beta può presentare una nuova domanda per un massimo di ulteriori 4 mesi all'interno del quinquennio mobile.

Caso 3: Contratto di solidarietà: il doppio credito

Gamma S.p.A. ricorre al contratto di solidarietà per 18 mesi. Ai fini dell'art. 4, quei 18 mesi vengono conteggiati per soli 9 mesi, in virtù del meccanismo previsto dall'art. 22, comma 5. L'impresa conserva quindi un residuo di 15 mesi (24 - 9) disponibili nel quinquennio mobile per eventuali ulteriori interventi. Se avesse optato per la CIGS tradizionale, il residuo sarebbe stato solo di 6 mesi.

Domande frequenti

Cosa si intende per quinquennio mobile?

È un periodo di 60 mesi che si calcola a ritroso dalla data di presentazione di ogni nuova domanda. Non coincide con anni solari fissi: ogni giorno il periodo si sposta, e i trattamenti fruiti prima dei 60 mesi uscendo dalla finestra non vengono più conteggiati ai fini del limite.

Il limite di 24 mesi si applica all'azienda o all'unità produttiva?

Si applica a ciascuna unità produttiva separatamente. Un'impresa con più stabilimenti ha un budget di 24 mesi per ognuno: saturare il limite di uno stabilimento non impedisce di ricorrere alla cassa integrazione per gli altri.

CIGO e CIGS si sommano ai fini del tetto?

Sì. Il comma 1 è chiaro: il trattamento ordinario e quello straordinario non possono superare complessivamente i 24 mesi nel quinquennio mobile. I mesi fruiti a qualsiasi titolo si sommano.

Esiste qualche strumento che consuma meno budget nel computo?

Sì, il contratto di solidarietà (CIGS causale art. 21, c. 1, lett. c). Ai sensi dell'art. 22, comma 5, viene conteggiato nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, il che lo rende più conveniente ai fini del computo del limite complessivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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