In sintesi
- La destinazione di una cosa a pertinenza della nave non pregiudica i diritti preesistenti che terzi vantino sulla cosa medesima.
- I diritti preesistenti dei terzi sulla pertinenza non possono tuttavia essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo.
- La norma è complementare all'art. 247 e forma con esso un sistema di tutela bilanciata: l'art. 247 protegge chi ha diritti sulla pertinenza di proprietà aliena, l'art. 248 protegge chi ha diritti sulla pertinenza preesistenti alla sua destinazione.
- Il meccanismo della pubblicità cartolare — scrittura con data certa o inventario di bordo — è il mezzo uniforme per rendere opponibili ai terzi le situazioni giuridiche soggettive sulle pertinenze.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 248 Codice della Navigazione — Diritti dei terzi sulle pertinenze
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e rapporto con l'art. 247
L'art. 248 del Codice della navigazione completa il sistema di tutela dei terzi in materia di pertinenze navali, affrontando il caso simmetrico rispetto a quello disciplinato dall'art. 247. Mentre l'art. 247 si occupa della proprietà aliena della pertinenza — cioè del fatto che la pertinenza appartenga a un soggetto diverso dal proprietario della nave — l'art. 248 si occupa dei diritti preesistenti che terzi vantano sulla cosa che diviene pertinenza della nave. Il caso tipico è quello di un bene gravato da pegno, da privilegio, da ipoteca mobiliare o da altri diritti reali di garanzia in favore di un creditore del proprietario del bene: se tale bene viene successivamente destinato a pertinenza di una nave, i diritti preesistenti non si estinguono per effetto della destinazione.
La sopravvivenza dei diritti preesistenti alla destinazione
Il primo comma dell'art. 248 enuncia il principio fondamentale: la destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Questo principio è coerente con la disciplina generale delle pertinenze del codice civile (art. 818 c.c.), secondo cui l'atto che ha per oggetto la cosa principale non comprende le pertinenze, salvo diversa pattuizione o disposizione di legge. In materia navale, la regola significa che chi vantava un pegno o un privilegio su un bene non perde tale diritto sol perché il bene viene incorporato come pertinenza nella nave di un terzo. Analogamente, il creditor privilegiato in base a un contratto di compravendita con riserva della proprietà mantiene il proprio diritto anche dopo la destinazione del bene a pertinenza.
Il limite dell'opponibilità ai terzi di buona fede
Il secondo comma introduce il limite cruciale che tempera il principio espresso nel primo comma: i diritti preesistenti dei terzi sulla pertinenza non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo. Il meccanismo è identico a quello dell'art. 247: la pubblicità cartolare — attraverso la scrittura con data certa o l'annotazione nell'inventario di bordo — è la condizione necessaria e sufficiente per rendere opponibili i diritti preesistenti. In assenza di tale pubblicità, il terzo di buona fede che acquista diritti sulla nave (acquistando la nave, iscrivendo un'ipoteca, ottenendo un sequestro) non può essere pregiudicato dai diritti preesistenti del terzo sulla pertinenza.
Il sistema uniforme della pubblicità cartolare
L'art. 248, letto insieme all'art. 247, rivela la scelta sistematica del legislatore del 1942 di creare un sistema di pubblicità cartolare uniforme per tutte le situazioni giuridiche soggettive relative alle pertinenze navali. Sia la proprietà aliena della pertinenza (art. 247) che i diritti preesistenti sulla cosa destinata a pertinenza (art. 248) diventano opponibili ai terzi soltanto attraverso la medesima procedura: la scrittura con data certa anteriore all'acquisto dei diritti del terzo, oppure l'annotazione nell'inventario di bordo. Questa uniformità semplifica il sistema e garantisce la certezza del diritto: chi intende acquistare diritti sulla nave o concedere credito garantito da ipoteca navale può effettuare le sue verifiche consultando l'inventario di bordo e i documenti allegati, senza dover condurre indagini nell'universo indifferenziato dei rapporti giuridici relativi a singole componenti dell'unità.
Profili pratici: pegno, privilegio e patto di riservato dominio
Sul piano pratico, le situazioni più frequenti in cui l'art. 248 trova applicazione sono quelle del pegno su beni mobili che vengono successivamente destinati a pertinenze navali, del privilegio speciale del venditore che ha ceduto un bene con riserva della proprietà, e del sequestro conservativo o del pignoramento eseguiti su un bene prima che esso divenisse pertinenza. In tutti questi casi, chi vanta il diritto preesistente deve provvedere a renderne nota l'esistenza attraverso i meccanismi previsti dalla norma, pena la perdita della opponibilità ai terzi di buona fede. Dal punto di vista degli operatori creditizi e assicurativi, l'art. 248 suggerisce di includere nel due diligence pre-acquisizione o pre-finanziamento la verifica sistematica dell'inventario di bordo e di ogni scrittura con data certa relativa alle pertinenze della nave, al fine di identificare eventuali diritti preesistenti che potrebbero limitare la garanzia offerta dal bene.
Casi pratici
Caso 1: Pegno su macchinari poi diventati pertinenze della nave
Caio ha concesso un pegno sui propri macchinari industriali a favore della banca Tizio come garanzia di un finanziamento. In seguito, Caio destina quei macchinari al servizio della propria nave, rendendoli pertinenze ai sensi dell'art. 246. Il diritto di pegno della banca Tizio sopravvive alla destinazione, ma, non essendo annotato nell'inventario di bordo né risultante da scrittura con data certa, non può essere opposto a Sempronio che successivamente acquista la nave in buona fede ignorando l'esistenza del pegno.
Caso 2: Patto di riservato dominio annotato nell'inventario di bordo
Tizio acquista un sofisticato sistema di sonar con patto di riservato dominio a favore del venditore Sempronio e lo installa a bordo della propria nave come pertinenza. Il patto viene annotato nell'inventario di bordo. Quando Caio acquista la nave da Tizio, Sempronio può opporgli il proprio diritto di riservata proprietà sul sonar: l'annotazione nell'inventario costituisce la pubblicità prevista dall'art. 248, rendendo il diritto opponibile anche al terzo acquirente.
Caso 3: Sequestro conservativo su pertinenza prima della sua destinazione
Il creditore Caio ottiene un sequestro conservativo su un generatore elettrico di proprietà di Tizio. Prima che il sequestro venga annotato, Tizio destina il generatore come pertinenza della propria nave. Il sequestro, pur preesistente alla destinazione, non è annotato nell'inventario di bordo: Sempronio, che acquista la nave in buona fede, non può essere pregiudicato dal sequestro e acquista la nave — generatore incluso — libera da quel vincolo, per mancanza della pubblicità richiesta dall'art. 248.
Domande frequenti
I diritti preesistenti su un bene si estinguono quando questo diventa pertinenza di una nave?
No. L'art. 248 stabilisce che la destinazione di una cosa a pertinenza della nave non pregiudica i diritti preesistenti dei terzi sulla cosa. Tali diritti sopravvivono, ma possono essere opposti ai terzi di buona fede solo se risultano da scrittura con data certa o dall'inventario di bordo.
Come si rendono opponibili ai terzi i diritti preesistenti su una pertinenza navale?
Attraverso una scrittura avente data certa anteriore all'acquisto dei diritti del terzo (ad esempio un atto pubblico o una scrittura privata registrata), oppure mediante annotazione nell'inventario di bordo. In assenza di tali forme di pubblicità, i diritti preesistenti non sono opponibili ai terzi di buona fede.
Qual è la differenza tra l'art. 247 e l'art. 248 del Codice della navigazione?
L'art. 247 disciplina il caso in cui la pertinenza sia di proprietà aliena (cioè appartenga a un soggetto diverso dal proprietario della nave); l'art. 248 disciplina i diritti preesistenti (pegno, privilegio, sequestro) vantati da terzi sulla cosa che diviene pertinenza. In entrambi i casi la pubblicità cartolare è la condizione per l'opponibilità ai terzi di buona fede.
Un acquirente di una nave deve verificare i diritti preesistenti sulle pertinenze?
Sì. Chi acquista una nave o concede un finanziamento ipotecario dovrebbe verificare l'inventario di bordo e le scritture con data certa relative alle pertinenze, per identificare eventuali diritti preesistenti che potrebbero limitare la disponibilità del bene o il valore della garanzia.
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