In sintesi
- I comproprietari che siano anche componenti dell'equipaggio della nave comune si trovano in una posizione duale: soci e lavoratori nello stesso tempo.
- In caso di congedo, tali comproprietari-marinai possono recedere dalla società e ottenere il rimborso delle loro quote.
- Il recesso è strettamente collegato alla cessazione del rapporto di arruolamento: il congedo è il presupposto che legittima l'esercizio del diritto.
- La norma tutela il comproprietario-marinai evitando che rimanga vincolato a una società di cui non è più membro dell'equipaggio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 286 Codice della Navigazione — Recesso di comproprietari componenti dell’equipaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
I comproprietari che siano componenti dell'equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote. Del raccomandatario
Stesso numero, altri codici
- Art. 286 Cod. Amb. — valori limite di emissione
- Art. 286 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
- Art. 286 Codice Civile: Legittimazione domandata dall'ascendente
- Articolo 286 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 286 c.p.c.: Notificazione nel caso d’interruzione
- Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto storico
L'articolo 286 del Codice della navigazione disciplina una fattispecie peculiare e storicamente radicata nell'esperienza marinara italiana: quella del comproprietario della nave che ne fa parte anche come membro dell'equipaggio. Nei traffici marittimi tradizionali — soprattutto nella pesca e nella piccola navigazione costiera — non era infrequente che i marinai possedessero quote della nave su cui lavoravano, partecipando così sia come prestatori d'opera che come soci all'impresa navale. Questa figura duale — il comproprietario-marinaro — richiedeva una disciplina specifica che tenesse conto del legame funzionale tra la posizione societaria e quella lavorativa.
Presupposto: il congedo
Il diritto di recesso previsto dalla norma è subordinato al verificarsi di un presupposto specifico: il congedo del comproprietario dall'equipaggio. Il congedo è l'atto con cui il marinaio cessa di fare parte dell'equipaggio della nave, sia per scadenza del contratto di arruolamento, sia per sua richiesta, sia per decisione dell'armatore nei casi consentiti dalla legge. Il legislatore ha ritenuto che il congedo rappresenti il momento in cui il legame funzionale tra la posizione societaria e quella lavorativa si interrompe definitivamente: non avrebbe senso costringere il marinaio-comproprietario a restare vincolato a una società di cui non fa più parte come lavoratore, con tutti i rischi che la partecipazione sociale comporta (perdite, obbligazioni, responsabilità). Il congedo è dunque una condizione necessaria — senza congedo non può esercitarsi il recesso — ma anche sufficiente: il marinaio congedato non deve addurre ulteriori motivazioni per recedere.
Contenuto del diritto di recesso
Il recesso esercitato dal comproprietario congedato produce due effetti cumulativi: (a) la cessazione della partecipazione alla società di armamento, con conseguente perdita dei diritti e delle obbligazioni derivanti dalla qualità di socio; (b) il diritto al rimborso della quota posseduta. Il rimborso della quota costituisce la differenza fondamentale rispetto all'abbandono previsto dall'art. 285: in quel caso il comproprietario dissenziente perde la propria quota senza compensazione, ottenendo solo la liberazione dalle perdite; qui il comproprietario-marinaro ha diritto a ricevere un corrispettivo per la cessione della propria partecipazione. Le modalità di determinazione del valore della quota ai fini del rimborso non sono specificate dalla norma: si applicano in via analogica i principi generali in materia di liquidazione del socio uscente, tenendo conto del valore corrente della nave e delle pertinenze, nonché delle passività sociali.
Inquadramento nell'ambito della cessazione del rapporto di arruolamento
Il testo dell'art. 286 si chiude con la rubrica «Del raccomandatario», che è un riferimento editoriale alla sezione successiva del codice e non fa parte del contenuto precettivo della norma. L'articolo deve essere letto in coordinamento con le disposizioni del codice della navigazione sul contratto di arruolamento (artt. 320 ss.) e con le norme sulla liquidazione della società di armamento (artt. 272 ss.). In particolare, il congedo deve essere effettuato nelle forme previste dal codice per la cessazione del rapporto di arruolamento, compresa l'annotazione nel ruolo d'equipaggio. Solo un congedo regolare e documentato può costituire il presupposto valido per l'esercizio del diritto di recesso societario.
Profili pratici
In termini pratici, l'art. 286 rileva soprattutto nella piccola pesca e nella navigazione di cabotaggio, dove la figura del comproprietario-marinaro è ancora presente. Il diritto di recesso con rimborso consente a questi soggetti di liquidare la propria posizione societaria in modo ordinato e compensato, senza dover attendere lo scioglimento della società o trovare un acquirente per la propria quota. La norma offre così uno strumento di mobilità che evita il 'blocco' del comproprietario in una società di cui non vuole o non può più fare parte come lavoratore.
Casi pratici
Caso 1: Marinaio-socio che recede dopo il congedo
Tizio possiede il 20% della barca da pesca 'Stella Polare' e ne fa parte come marinaio. Dopo dieci anni, ottiene il congedo dall'equipaggio per ragioni di salute: esercita il diritto di recesso ex art. 286, chiedendo ai comproprietari Caio e Sempronio il rimborso della propria quota, calcolata sul valore corrente della barca. Tizio cessa ogni partecipazione alla società di armamento e riceve la liquidazione senza dover attendere lo scioglimento della società.
Caso 2: Tentativo di recesso senza congedo previamente ottenuto
Caio, comproprietario-marinaro al 15%, intende recedere dalla società di armamento per investire altrove il proprio capitale, ma non ha ancora ottenuto il congedo dall'equipaggio. Gli altri comproprietari Tizio e Sempronio contestano il recesso: l'art. 286 subordina il diritto di recesso al congedo, che costituisce un presupposto indefettibile; senza congedo regolare, la dichiarazione di recesso di Caio è priva di effetti.
Caso 3: Determinazione del valore della quota ai fini del rimborso
Sempronio, congedato dall'equipaggio della motonave 'Aquila', recede dalla società di armamento richiedendo il rimborso della sua quota del 30%. Tizio e Caio contestano il valore della quota indicato da Sempronio, che si basa sul prezzo d'acquisto risalente a dieci anni prima, senza tener conto del deprezzamento del natante. Le parti concordano di far valutare la nave da un perito nominato di comune accordo, determinando il rimborso sulla base del valore corrente di mercato al netto delle passività sociali.
Domande frequenti
Un comproprietario della nave può recedere dalla società di armamento in qualsiasi momento?
Non in base all'art. 286: questo speciale diritto di recesso con rimborso è riservato ai comproprietari che siano anche membri dell'equipaggio e si attiva solo in caso di congedo. Gli altri comproprietari sono soggetti alle regole generali dello scioglimento o del trasferimento della quota.
Il recesso ex art. 286 dà diritto al rimborso della quota?
Sì. A differenza dell'abbandono ex art. 285 — che è privo di corrispettivo — il recesso del comproprietario congedato comporta il rimborso del valore della sua quota di partecipazione nella nave.
Qual è il presupposto necessario per esercitare il recesso ex art. 286?
Il congedo dall'equipaggio della nave comune. Senza un congedo regolare e documentato, il diritto di recesso societario non sorge e l'eventuale dichiarazione di recesso è inefficace.
Come si calcola il valore della quota da rimborsare al comproprietario recedente?
La norma non lo specifica. Si applicano i principi generali della liquidazione del socio uscente: il valore è determinato in base al valore corrente della nave e delle pertinenze, al netto delle passività sociali esistenti al momento del recesso.
Il comproprietario-marinaro che recede perde anche i diritti agli utili maturati prima del recesso?
No. Gli utili già maturati e non ancora distribuiti al momento del recesso spettano al socio in proporzione alla sua quota per il periodo di partecipazione; il recesso produce effetti per il futuro, non retroattivi.
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