In sintesi
- Nel giudizio davanti ai TAR è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41 c.p.c., che consente alle parti di investire le Sezioni Unite della Cassazione della questione di giurisdizione prima che il giudice di merito si pronunci.
- Si applica l'art. 367, primo comma, c.p.c., che impone la sospensione del giudizio di merito a seguito della proposizione del regolamento.
- Nel giudizio sospeso le parti possono chiedere misure cautelari, ma il giudice non può concederle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.
- Il meccanismo tutela le parti dall'alea di un giudizio condotto dinanzi a un giudice privo di giurisdizione, consentendo la definizione preventiva della questione.
- Il collegamento con l'art. 11 c.p.a. garantisce la salvaguardia degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di translatio iudicii.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 Codice del Processo Amministrativo — Regolamento preventivo di giurisdizione
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione nel sistema delle garanzie di giurisdizione
L'articolo 10 del Codice del processo amministrativo introduce nel processo dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali il regolamento preventivo di giurisdizione, istituto mutuato dal processo civile e disciplinato dagli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile. La norma si colloca nel quadro degli strumenti che il codice mette a disposizione delle parti per risolvere preventivamente le questioni di giurisdizione, evitando che un intero giudizio di merito si svolga davanti a un giudice privo di potere giurisdizionale. Il regolamento preventivo è un rimedio deflattivo e di economia processuale: invece di attendere la sentenza di primo grado per poi contestare la giurisdizione in appello, la parte interessata può investire subito le Sezioni Unite della Corte di cassazione della questione, ottenendo una decisione vincolante che fissa i confini di giurisdizione prima che il TAR si pronunci nel merito. L'art. 10 si pone in stretta relazione con l'art. 9 (difetto di giurisdizione), l'art. 11 (effetti della declaratoria di difetto di giurisdizione) e l'art. 13 (competenza territoriale), nonché con il principio di effettività della tutela sancito dall'art. 24 Cost.
Il meccanismo del regolamento preventivo: rinvio all'art. 41 c.p.c.
Il primo comma dell'art. 10 rinvia all'art. 41 c.p.c., che disciplina nel processo civile il regolamento preventivo di giurisdizione. In base a tale meccanismo, ciascuna parte può, finché la causa è in primo grado, chiedere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di risolvere la questione di giurisdizione, con ricorso presentato, a norma degli artt. 365 e seguenti c.p.c., prima che il giudice adito abbia pronunciato nel merito. Il ricorso non richiede che sia già stata sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione nel giudizio di merito: può essere proposto autonomamente, anche in via preventiva rispetto ad essa. La legittimazione è riconosciuta a tutte le parti del giudizio principale, compresa l'amministrazione resistente e i controinteressati. Il termine per la proposizione non è soggetto a decadenze speciali: può essere proposto in qualunque momento del giudizio di primo grado, purché prima della decisione di merito.
La sospensione del giudizio di merito: art. 367, primo comma, c.p.c.
Il primo comma dell'art. 10 c.p.a. richiama espressamente il primo comma dell'art. 367 c.p.c., che prevede la sospensione del giudizio di merito a seguito della proposizione del regolamento preventivo. La sospensione opera automaticamente con la comunicazione del ricorso alle Sezioni Unite: il giudice di merito, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta proposizione del regolamento, sospende il processo e non può compiere altri atti processuali di merito sino alla definizione del regolamento. Va sottolineato che il richiamo è limitato al «primo comma» dell'art. 367 c.p.c.: vengono quindi escluse le disposizioni del secondo e terzo comma, che nel processo civile consentono al giudice di sospendere il processo discrezionalmente in assenza di comunicazione. Questa limitazione del rinvio riflette la scelta del codice di non importare integralmente la disciplina del regolamento preventivo dal processo civile, ma di adattarla alle specificità del processo amministrativo.
Cautele durante il giudizio sospeso: la regola della giurisdizione presupposta
Il secondo comma introduce una regola di particolare interesse pratico: nel giudizio sospeso le parti possono richiedere misure cautelari, ma il giudice non può concederle se non ritiene di essere munito della propria giurisdizione. Questa disposizione risolve un problema pratico frequente: durante la sospensione del giudizio di merito in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, può emergere l'urgenza di adottare misure conservative o anticipatorie. Il codice consente che l'istanza cautelare sia proposta, ma condiziona la concessione della misura a un giudizio prognostico positivo del TAR sulla propria giurisdizione. Se il TAR ritiene, sia pure in via incidentale e provvisoria, di non essere giurisdizionalmente competente, non può adottare misure cautelari. Questa regola evita il paradosso per cui un giudice, riconoscendosi privo di giurisdizione, adottasse comunque provvedimenti urgenti con effetti giuridici rilevanti. La valutazione sulla giurisdizione ai fini cautelari è ovviamente provvisoria e non pregiudica la pronuncia definitiva delle Sezioni Unite.
Profili pratici e interazioni con la disciplina della translatio iudicii
Il regolamento preventivo di giurisdizione trova un terreno applicativo privilegiato nelle controversie ai confini tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria (es. rapporti di lavoro pubblico privatizzato, responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione) o in quelle che pongono questioni di riparto tra giurisdizione amministrativa e tributaria. Dal punto di vista pratico, va considerato il raccordo con l'art. 11 c.p.a.: se le Sezioni Unite, investite del regolamento preventivo, stabiliscono che la giurisdizione spetta a un diverso giudice, gli effetti processuali e sostanziali della domanda già proposta al TAR sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. Questo meccanismo di translatio iudicii — ispirato al principio di conservazione degli atti processuali — consente al ricorrente di non perdere i termini di impugnazione già scaduti, purché rispetti il termine per la riproposizione. Infine, va rilevato che il regolamento preventivo non è ammissibile dinanzi al Consiglio di Stato in sede di appello: l'art. 10 si riferisce espressamente ai «tribunali amministrativi regionali», coerentemente con la funzione preventiva dell'istituto, che non ha senso in un giudizio di impugnazione ove vige il regime dell'art. 9, secondo comma, c.p.a.
Casi pratici
Caso 1: Regolamento preventivo in controversia su contratto di lavoro pubblico
Tizio, dirigente di un ente pubblico economico, propone ricorso al TAR contro il decreto di revoca del proprio incarico dirigenziale, dubitando se la controversia appartenga alla giurisdizione amministrativa o a quella del giudice ordinario. Prima che il TAR si pronunci nel merito, Tizio propone ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 10 c.p.a.; il giudizio dinanzi al TAR viene sospeso e, nelle more, Tizio formula istanza cautelare che il TAR valuta positivamente, ritenendo sussistente la propria giurisdizione in via provvisoria.
Caso 2: Sospensione del giudizio e diniego della cautela per difetto di giurisdizione presupposta
Caio impugna al TAR un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale. La Regione resistente propone regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite, sostenendo che la controversia riguardi un rapporto di diritto privato di competenza del giudice ordinario. Il TAR sospende il giudizio e, a fronte di un'istanza cautelare proposta da Caio, nega la misura in quanto ritiene di non essere fornito di giurisdizione sulla controversia, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 c.p.a.
Caso 3: Conservazione degli effetti della domanda dopo il regolamento preventivo
Sempronio propone ricorso al TAR contro un provvedimento tributario del Comune. Le Sezioni Unite, investite del regolamento preventivo, stabiliscono che la controversia appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Sempronio ripropone il giudizio dinanzi alla commissione tributaria competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia delle Sezioni Unite, beneficiando della conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria ai sensi dell'art. 11, comma 4, c.p.a.
Domande frequenti
Cos’è il regolamento preventivo di giurisdizione e quando si usa nel processo amministrativo?
È uno strumento che consente alle parti di chiedere alle Sezioni Unite della Cassazione di decidere la questione di giurisdizione prima che il TAR si pronunci nel merito, evitando di svolgere un intero giudizio dinanzi a un giudice privo di potere giurisdizionale.
Cosa succede al giudizio davanti al TAR quando viene proposto il regolamento preventivo?
Il giudizio viene sospeso automaticamente al momento della comunicazione del ricorso alle Sezioni Unite; il TAR non può compiere atti di merito sino alla definizione del regolamento.
Possono essere chieste misure cautelari durante la sospensione del giudizio?
Sì, le parti possono proporre istanza cautelare, ma il TAR può concedere la misura solo se ritiene di essere fornito della propria giurisdizione: se il giudice dubita della propria giurisdizione, non può adottare provvedimenti urgenti.
Il regolamento preventivo è ammissibile anche in appello dinanzi al Consiglio di Stato?
No. L’art. 10 c.p.a. si riferisce espressamente ai tribunali amministrativi regionali; nei giudizi di impugnazione si applica invece il regime dell’art. 9, comma 2, che richiede uno specifico motivo di gravame.
Se le Sezioni Unite attribuiscono la giurisdizione a un altro giudice, si perdono gli effetti del ricorso al TAR?
No. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a. gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto dinanzi al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia delle Sezioni Unite.
Vedi anche