Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

    Art. 1851 c.c.: Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

    Art. 1851 c.c. – Pegno irregolare a garanzia di anticipazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.

  • Articolo 1852 Codice Civile: Disposizione da parte del correntista

    Articolo 1852 Codice Civile: Disposizione da parte del correntista

    Art. 1852 c.c. – Disposizione da parte del correntista

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

  • Articolo 1840 Codice Civile: Apertura della cassetta

    Articolo 1840 Codice Civile: Apertura della cassetta

    Art. 1840 c.c. Apertura della cassetta

    In vigore

    Se la cassetta è intestata a più persone, l’apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione. In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

  • Articolo 1841 Codice Civile: Apertura forzata della cassetta

    Articolo 1841 Codice Civile: Apertura forzata della cassetta

    Art. 1841 c.c. Apertura forzata della cassetta

    In vigore

    Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all’intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al giudice di pace (1) l’autorizzazione ad aprire la cassetta. L’intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’apertura si esegue con l’assistenza di un notaio all’uopo designato e con le cautele che il giudice di pace (1) ritiene opportune. Il giudice di pace (1) può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

  • Art. 1842 Codice Civile: Nozione

    Art. 1842 Codice Civile: Nozione

    Art. 1842 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

  • Articolo 1843 Codice Civile: Utilizzazione del credito

    Articolo 1843 Codice Civile: Utilizzazione del credito

    Art. 1843 c.c. – Utilizzazione del credito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

    Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.

  • Art. 1844 Codice Civile: Garanzia

    Art. 1844 Codice Civile: Garanzia

    Art. 1844 c.c. Garanzia

    In vigore

    Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

  • Articolo 1845 Codice Civile: Recesso dal contratto

    Articolo 1845 Codice Civile: Recesso dal contratto

    Art. 1845 c.c. – Recesso dal contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

    Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

    Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

  • Articolo 1834 Codice Civile: Depositi di danaro

    Articolo 1834 Codice Civile: Depositi di danaro

    Art. 1834 c.c. Depositi di danaro

    In vigore

    Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

  • Articolo 1835 Codice Civile: Libretto di deposito a risparmio

    Articolo 1835 Codice Civile: Libretto di deposito a risparmio

    Art. 1835 c.c. – Libretto di deposito a risparmio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

    Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

    È nullo ogni patto contrario.

  • Articolo 1836 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Articolo 1836 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Art. 1836 c.c. Legittimazione del possessore

    In vigore

    Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 1838 Codice Civile: Deposito dei titoli in amministrazione

    Articolo 1838 Codice Civile: Deposito dei titoli in amministrazione

    Art. 1838 c.c. – Deposito di titoli in amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

    Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all’uopo occorrenti. In mancanza d’istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

    Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

    È nullo il patto col quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.