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Art. 1843 c.c. Utilizzazione del credito
In vigore
Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le modalita' di utilizzazione del credito
L'art. 1843 c.c. disciplina le modalita' operative di utilizzo dell'apertura di credito, completando la definizione contenuta nell'art. 1842. La norma ha carattere prevalentemente dispositivo: le regole in essa contenute si applicano salvo diversa convenzione tra le parti.
L'utilizzo frazionato del credito
Il primo comma stabilisce che, se non e' convenuto altrimenti, l'accreditato puo' utilizzare il credito in piu' volte, secondo le forme d'uso. Questa previsione conferma la natura flessibile dell'apertura di credito: a differenza del mutuo, dove l'erogazione e' unica, qui l'accreditato attinge al plafond gradualmente, in funzione delle sue effettive esigenze di liquidita'.
Il riferimento alle 'forme d'uso' rinvia alla prassi bancaria consolidata: in un fido in conto corrente, ad esempio, l'utilizzo avviene attraverso le normali operazioni di addebito sul conto (assegni, bonifici, pagamenti con carta). In un'apertura di credito documentaria (credito commerciale), l'utilizzo avviene tramite la presentazione dei documenti previsti dal contratto.
Il ripristino della disponibilita': la rotatività
La disposizione piu' caratteristica e' quella relativa al ripristino del plafond: con successivi versamenti, l'accreditato puo' ricostituire la propria disponibilita' di credito. E' questo il meccanismo che rende l'apertura di credito uno strumento rotativo, distinto da un semplice prestito monouso.
Tizio ha un fido di 50.000 euro. Preleva 30.000 euro a gennaio per pagare i fornitori. A marzo, incassati i crediti dai clienti, versa 20.000 euro: la sua disponibilita' torna a 40.000 euro. Questo ciclo puo' ripetersi per tutta la durata del contratto, rendendo il fido uno strumento di gestione della liquidita' anziche' un finanziamento una tantum.
Il luogo di esecuzione delle operazioni
Il secondo comma stabilisce la regola suppletiva sul luogo di esecuzione: salvo patto contrario, prelevamenti e versamenti si eseguono presso la sede della banca dove e' costituito il rapporto. Questa previsione, di scarso impatto pratico nell'era del banking digitale e dei pagamenti elettronici, conserva rilevanza per le situazioni in cui sorga una controversia sulla corretta esecuzione dell'operazione: individua il foro competente e il luogo in cui la banca e' obbligata ad accettare versamenti e consentire prelevamenti.
Nella prassi moderna, la regola e' spesso derogata: i contratti bancari prevedono la possibilita' di operare su qualsiasi filiale o canale digitale. La norma mantiene pero' valore residuale per i contratti che non contengano tale clausola derogatoria.
Domande frequenti
Posso prelevare il fido bancario in piu' rate invece che tutto in una volta?
Si', e' la regola normale secondo l'art. 1843 c.c. L'accreditato puo' utilizzare il credito in piu' volte secondo le proprie esigenze, salvo che il contratto non preveda diversamente.
Se verso denaro sul conto con fido, si ripristina la disponibilita' del credito?
Si'. I versamenti successivi ripristinano il plafond disponibile (meccanismo rotativo). E' questa la caratteristica che distingue l'apertura di credito da un mutuo: il cliente puo' riutilizzare le somme via via rimborsate.
Cosa sono le 'forme d'uso' richiamate dall'art. 1843 c.c.?
Sono le pratiche operative consolidate nel settore bancario: per un fido in conto corrente, l'utilizzo avviene tramite addebiti (assegni, bonifici, pagamenti); per altri tipi di apertura di credito, secondo le modalita' previste dal contratto e dagli usi bancari.
Dove devo effettuare i versamenti per ripristinare il fido?
Salvo diversa pattuizione, presso la sede della banca dove e' stato aperto il rapporto. Nella prassi moderna i contratti derogano spesso a questa regola, consentendo operazioni su qualsiasi filiale o canale digitale.
L'apertura di credito rotativa e' diversa da un mutuo revolving?
Sono istituti simili ma distinti. L'apertura di credito bancario (art. 1842-1845 c.c.) e' disciplinata dal codice civile e tipicamente concessa alle imprese. Il mutuo revolving e' una figura atipica usata soprattutto nel credito al consumo, regolata dal TUB e dal Codice del Consumo.