Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1842 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1841 - Articolo 1841 Codice Civile: Apertura forzata della cassetta→Cod. civ. art. 1843 - Articolo 1843 Codice Civile: Utilizzazione del credito→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1840 Codice Civile: Apertura della cassetta→Art. 1844 Codice Civile: Garanzia→Articolo 1839 Codice Civile: Cassette di sicurezza→Articolo 1845 Codice Civile: Recesso dal contratto→Articolo 1838 Codice Civile: Deposito dei titoli in amministrazione→Articolo 1846 Codice Civile: Disponibilità delle cose date in pegno→Articolo 1847 Codice Civile: Assicurazione delle merci
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'apertura di credito bancario: la nozione codicistica
L'art. 1842 c.c. fornisce la definizione legale dell'apertura di credito bancario, istituto cardine del diritto bancario italiano e strumento fondamentale per il finanziamento delle imprese e dei privati. La norma individua l'essenza dell'istituto nella messa a disposizione di una somma di denaro: la banca non trasferisce immediatamente il denaro all'accreditato, ma si obbliga a tenerlo disponibile affinché questi possa utilizzarlo quando lo ritiene opportuno.
La struttura del contratto
L'apertura di credito e' un contratto consensuale (si perfeziona con il semplice consenso delle parti), bilateralmente obbligatorio (la banca si obbliga a mantenere la disponibilita'; l'accreditato si obbliga a pagare le commissioni e gli interessi) e a esecuzione continuata (l'obbligo della banca perdura per tutta la durata del contratto).
L'oggetto dell'obbligazione principale della banca e' la disponibilita', non l'erogazione. Questo e' il tratto distintivo rispetto al mutuo: nel mutuo la banca consegna il denaro immediatamente e la restituzione avviene nel tempo; nell'apertura di credito la banca mantiene un plafond utilizzabile, e l'accreditato utilizza solo cio' di cui ha bisogno.
Durata determinata e indeterminata
Il contratto può avere durata determinata o indeterminata. Nel primo caso, alla scadenza il fido si estingue automaticamente. Nel secondo caso, la banca (o l'accreditato) può recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 1845 c.c. La distinzione e' rilevante perché incide sulla facolta' di recesso: per il contratto a tempo determinato, il recesso anticipato e' ammesso solo per giusta causa (art. 1845 comma 1); per quello a tempo indeterminato e' sufficiente il preavviso (art. 1845 comma 3).
Apertura di credito e fido bancario nella prassi
Nella prassi commerciale, l'apertura di credito assume diverse forme: il classico fido in conto corrente (che consente al cliente di andare in rosso fino a un certo importo), lo smobilizzo crediti, l'anticipo su fatture. In tutti questi casi l'elemento comune e' la pre-costituzione di una disponibilita' a favore dell'accreditato, che questi attiva solo all'occorrenza. Tizio ottiene dalla sua banca un fido di 100.000 euro: paga interessi solo sulle somme effettivamente utilizzate, non sull'intero importo del fido (salvo commissioni di messa a disposizione).
L'apertura di credito e' soggetta alla disciplina del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) e alle disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni bancarie, che impongono requisiti di forma scritta e di indicazione del tasso di interesse effettivo annuo (TAEG/ISC).
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra apertura di credito e mutuo bancario?
Nel mutuo la banca eroga subito l'intero importo e il cliente lo restituisce ratealmente. Nell'apertura di credito la banca mette a disposizione un plafond utilizzabile secondo le necessità: il cliente paga interessi solo sulle somme effettivamente prelevate.
L'apertura di credito e' la stessa cosa del fido bancario?
Si', il fido bancario e' la forma pratica più comune di apertura di credito. L'art. 1842 c.c. ne fornisce la definizione legale, mentre nella prassi si parla di fido, affidamento o linea di credito.
Cosa si intende per 'tenere a disposizione' una somma di denaro?
La banca si obbliga a mantenere un plafond disponibile per il cliente per tutta la durata del contratto. Il cliente può utilizzarlo in tutto o in parte, quando vuole, e ripristinarlo con versamenti successivi (se l'apertura di credito e' rotativa).
Pago interessi sull'intero importo del fido o solo su quello utilizzato?
In linea generale, gli interessi maturano solo sulle somme effettivamente utilizzate. Tuttavia le banche applicano spesso una commissione di messa a disposizione (o commissione di disponibilita') calcolata sull'intero importo del fido accordato.
L'apertura di credito deve avere una durata massima?
No. Può essere a tempo determinato (con scadenza fissa) o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, la banca può recedere con preavviso ai sensi dell'art. 1845 c.c.