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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1838 c.c. – Deposito di titoli in amministrazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all’uopo occorrenti. In mancanza d’istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

È nullo il patto col quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza.

In sintesi

  • Obbligo di custodia e gestione: la banca che riceve titoli in amministrazione deve custodirli e riscuotere interessi, dividendi e premi per conto del depositante.
  • Accredito delle somme: ogni importo riscosso (cedole, rimborsi, premi) va accreditato al depositante senza indugio.
  • Versamenti e opzioni: la banca deve chiedere istruzioni al depositante in tempo utile per esercitare opzioni o versare decimi; senza istruzioni vende i diritti di opzione tramite agente di cambio.
  • Compenso e rimborso spese: la banca ha diritto al compenso fissato dalla convenzione o dagli usi e al rimborso delle spese necessarie.
  • Nullità del patto di esonero: è nullo ogni accordo che escluda l'obbligo di diligenza ordinaria nell'amministrazione dei titoli.
Indice dei contenuti

Il deposito dei titoli in amministrazione: obblighi della banca

L'art. 1838 c.c. disciplina una figura contrattuale tipica del rapporto banca-cliente: il deposito di titoli in amministrazione. A differenza del semplice deposito custodiale, in questo caso la banca non si limita a conservare materialmente i titoli, ma assume un ruolo attivo di gestione nell'interesse del depositante.

Gli obblighi di amministrazione

Il legislatore elenca in modo analitico le attività che la banca e' tenuta a svolgere: custodire i titoli, esigere interessi e dividendi alle scadenze, verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, curare le riscossioni in genere. Si tratta di un elenco esemplificativo, integrato dalla clausola 'in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli', che impone alla banca un monitoraggio costante del portafoglio amministrato.

Tutte le somme riscosse devono essere accreditate al depositante. Cio' significa che la banca non può trattenere provvisoriamente gli importi per finalità proprie: il credito verso il depositante sorge immediatamente al momento della riscossione.

Versamenti aggiuntivi e diritti di opzione

Quando la società emittente delibera un aumento di capitale con diritto di opzione, oppure richiede versamenti di decimi (tipici nelle società con azioni non interamente liberate), la banca deve chiedere tempestivamente istruzioni al depositante. Il termine 'in tempo utile' va interpretato in modo rigoroso: la banca deve attivarsi con sufficiente anticipo rispetto alle scadenze previste dal prospetto o dall'assemblea, così da consentire al depositante di deliberare con cognizione di causa.

Se le istruzioni arrivano e la banca ha ricevuto i fondi necessari, e' obbligata a eseguirle. Se invece il depositante resta silente, la norma dispone una soluzione di default: i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio (oggi, dopo la soppressione della figura, si intendono gli intermediari abilitati). Cio' evita la perdita secca del diritto, garantendo almeno il ricavato della vendita.

Compenso e rimborso delle spese

Il rapporto non e' gratuito: la banca ha diritto a un compenso determinato dalla convenzione o, in difetto, dagli usi bancari. Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie da essa sostenute. Tizio, depositante di un pacchetto azionario, non può pretendere che Caio (la sua banca) svolga tutte queste attività gratuitamente, ma può concordare tariffe forfettarie o ancorate al valore del portafoglio.

La nullita' del patto di esonero dalla diligenza

Il comma finale introduce una norma imperativa di grande rilievo pratico: e' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare l'ordinaria diligenza nell'amministrazione dei titoli. La disposizione si collega all'art. 1229 c.c., che vieta le clausole di esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave, ma va oltre: qui viene sancita la nullita' già per il patto che escluda la diligenza ordinaria (colpa lieve). La ratio e' chiara: il depositante affida la gestione di beni di valore a un professionista del settore, e la legge vuole garantire uno standard minimo inderogabile di cura.

In pratica, le condizioni generali di contratto che tentassero di circoscrivere la responsabilità della banca a soli casi di dolo o colpa grave in questo specifico rapporto sarebbero colpite da nullita' parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c., lasciando intatta la restante disciplina contrattuale.

Domande frequenti

Che differenza c'e' tra deposito semplice e deposito dei titoli in amministrazione?

Nel deposito semplice la banca si limita a custodire i titoli. Nel deposito in amministrazione (art. 1838 c.c.) la banca svolge anche attività gestorie: riscuote dividendi e cedole, verifica sorteggi, segue esercizio dei diritti e li accredita al depositante.

Cosa succede se scade il diritto di opzione e il depositante non risponde?

La banca deve vendere i diritti di opzione per conto del depositante tramite un intermediario abilitato, così da monetizzare il diritto invece di lasciarlo scadere inutilizzato.

La banca può trattenere le somme riscosse per cedole o dividendi?

No. L'art. 1838 c.c. impone che le somme riscosse siano accreditate al depositante; non e' ammessa alcuna forma di ritenzione a favore della banca.

È valida una clausola contrattuale che limita la responsabilità della banca alla sola colpa grave?

No. L'art. 1838 comma finale sancisce la nullita' di qualsiasi patto che escluda l'obbligo di diligenza ordinaria, rendendo invalide le clausole che riducano lo standard di cura al di sotto di tale soglia.

La banca ha diritto a un compenso per l'attività di amministrazione?

Si'. La banca ha diritto al compenso stabilito dalla convenzione o dagli usi bancari, oltre al rimborso delle spese necessarie sostenute nell'interesse del depositante.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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