Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1834 c.c. Depositi di danaro
In vigore
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1833 - Articolo 1833 Codice Civile: Recesso dal contratto→Cod. civ. art. 1835 - Articolo 1835 Codice Civile: Libretto di deposito a risparmio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1832 Codice Civile: Approvazione del conto→Articolo 1836 Codice Civile: Legittimazione del possessore→Articolo 1831 Codice Civile: Chiusura del conto→Articolo 1830 Codice Civile: Sequestro o pignoramento del saldo→Articolo 1838 Codice Civile: Deposito dei titoli in amministrazione→Articolo 1829 Codice Civile: Crediti verso terzi→Articolo 1839 Codice Civile: Cassette di sicurezza
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In sintesi
Indice dei contenuti
Natura giuridica del deposito bancario di danaro
L’articolo 1834 del Codice Civile apre la Sezione I del Capo XVII dedicata ai depositi bancari e ne definisce la struttura essenziale. La norma chiarisce immediatamente una questione fondamentale: il deposito di una somma di danaro presso una banca non e un deposito regolare ai sensi dell’articolo 1766 c.c., in cui il depositario e obbligato a restituire la stessa cosa ricevuta. E invece un deposito irregolare, assimilabile al mutuo: la banca acquista la proprieta del danaro ricevuto e si obbliga a restituire non le stesse monete o banconote, ma una somma equivalente nella medesima specie monetaria.
Il trasferimento della proprieta e la sua rilevanza pratica
L’acquisto della proprieta da parte della banca ha conseguenze giuridiche di grande rilievo pratico. In primo luogo, il depositante perde qualsiasi diritto reale sulle somme versate: il suo diritto diventa personale, ossia il diritto di credito a ottenere la restituzione di una somma equivalente. In secondo luogo, la banca e libera di utilizzare il danaro per la propria attivita creditizia, erogando prestiti e finanziamenti a terzi: e proprio questa possibilita di impiegare i depositi che costituisce il fondamento economico dell’intermediazione bancaria. Se Tizio deposita 10.000 euro, la banca li impiega immediatamente nel proprio attivo, e si limita a mantenere le riserve obbligatorie prescritte dalla normativa prudenziale.
L’obbligo di restituzione: termine e preavviso
L’obbligo restitutorio della banca puo essere strutturato in due modi alternativi. Se le parti hanno pattuito una scadenza, la restituzione avviene alla data convenuta: e il caso dei depositi vincolati a termine, in cui il depositante si impegna a non prelevare prima di una certa data in cambio di un tasso di interesse piu elevato. In assenza di termine, la restituzione avviene a richiesta del depositante, con l’eventuale osservanza di un periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi bancari. Il preavviso tutela la banca da prelievi massicci e improvvisi che potrebbero comprometterne la liquidita.
Il luogo di esecuzione delle operazioni
In deroga alla regola generale sull’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, il terzo comma dell’articolo 1834 stabilisce che, salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono presso la sede della banca in cui il rapporto e stato costituito. Questa regola ha perso molta della sua rilevanza pratica con lo sviluppo della rete di sportelli, dei bonifici interbancari e dell’operativita digitale, ma conserva un’importanza residua come criterio suppletivo per individuare il foro competente in caso di controversie.
Coordinamento con la normativa speciale
La disciplina dell’articolo 1834 va integrata con le disposizioni del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), in particolare con le norme sulla trasparenza contrattuale (artt. 115 ss. TUB) e sulla tutela del risparmio. Il sistema di garanzia dei depositi, disciplinato dal d.lgs. 30 aprile 2015 n. 49, assicura ai depositanti la restituzione fino a 100.000 euro anche in caso di insolvenza della banca, temperando il rischio connesso al trasferimento della proprieta.
Domande frequenti
Chi diventa proprietario del danaro depositato in banca?
La banca acquista la proprieta del danaro depositato. Il depositante vanta solo un diritto di credito alla restituzione di una somma equivalente.
La banca e obbligata a restituire le stesse banconote depositate?
No: la banca e obbligata a restituire una somma equivalente nella stessa specie monetaria, non necessariamente le stesse monete o banconote.
Quando si puo richiedere la restituzione del deposito bancario?
Alla scadenza del termine convenuto (deposito a termine) oppure a richiesta del depositante, con l’eventuale osservanza del periodo di preavviso pattuito o risultante dagli usi.
Dove si effettuano i versamenti e i prelievi sul conto deposito?
Salvo diverso accordo, i versamenti e i prelievi si eseguono presso la sede della banca in cui e stato aperto il rapporto.
I depositi bancari sono garantiti in caso di fallimento della banca?
Si: il sistema di garanzia dei depositi (d.lgs. 49/2015) tutela ciascun depositante fino a 100.000 euro, anche in caso di insolvenza della banca.