Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1830 c.c. Sequestro o pignoramento del saldo
In vigore
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento. Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all’altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1829 - Articolo 1829 Codice Civile: Crediti verso terzi→Cod. civ. art. 1831 - Articolo 1831 Codice Civile: Chiusura del conto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1828 c.c.: Efficacia della garanzia dei crediti iscritti→Articolo 1832 Codice Civile: Approvazione del conto→Articolo 1827 Codice Civile: Effetti dell’inclusione nel conto→Articolo 1833 Codice Civile: Recesso dal contratto→Articolo 1826 Codice Civile: Spese e diritti di commissione→Articolo 1834 Codice Civile: Depositi di danaro→Art. 1825 Codice Civile: Interessi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela del creditore del correntista nel conto corrente
L articolo 1830 del Codice Civile disciplina una situazione delicata: il creditore di uno dei correntisti aggredisce il saldo del conto attraverso il sequestro conservativo o il pignoramento. La norma bilancia due interessi contrapposti: quello del creditore procedente a preservare la capienza del saldo, e quello dell altro correntista a continuare ad operare il conto.
La disposizione e di particolare rilevanza pratica, poiche i conti correnti commerciali sono spesso oggetto di misure esecutive o cautelari da parte dei creditori dei correntisti. La norma prevede un meccanismo che cristallizza parzialmente il conto al momento del sequestro o pignoramento, senza pero bloccarlo completamente.
Il divieto di nuove rimesse pregiudizievoli
Il primo principio stabilito dall articolo e che, dopo il sequestro o pignoramento, l altro correntista (cioe quello che non e il debitore del creditore procedente) non puo effettuare nuove rimesse che pregiudichino le ragioni del creditore. Questo divieto mira a impedire che il conto venga svuotato artificialmente attraverso operazioni che aumentino il debito del correntista sottoposto a misura cautelare o esecutiva.
Si consideri il caso di Tizio e Caio con un conto corrente. Il creditore di Caio pignora il saldo eventuale del conto spettante a Caio. Da quel momento, Tizio non puo effettuare nuove rimesse che riducano il saldo favorevole a Caio o che aumentino il debito di Caio verso di lui, perche cio pregiudicherebbe le ragioni del creditore procedente.
L eccezione per i diritti sorti prima del sequestro
Il secondo periodo della norma introduce un importante temperamento: non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento. Questa eccezione tutela l altro correntista rispetto ai rapporti gia in essere al momento della misura cautelare o esecutiva.
Se Tizio aveva gia un credito nei confronti di Caio prima del pignoramento (ad esempio per una fornitura gia eseguita), puo comunque iscrivere quel credito nel conto anche dopo il pignoramento, senza che cio costituisca una rimessa pregiudizievole per il creditore procedente. Il diritto era gia sorto prima della misura e deve essere regolato.
L obbligo di comunicazione tra correntisti
La norma impone al correntista presso cui e stato eseguito il sequestro o il pignoramento di darne notizia all altro correntista. Questo obbligo e funzionale: l altro correntista deve sapere che il conto e oggetto di una misura cautelare o esecutiva per poter conformare il proprio comportamento al divieto di nuove rimesse pregiudizievoli. In mancanza di comunicazione, l altro correntista non sarebbe in grado di rispettare il divieto.
Il diritto di recesso dal contratto
L ultimo periodo dell articolo attribuisce a ciascuno dei correntisti la facolta di recedere dal contratto. Il sequestro o pignoramento del saldo e una causa giustificata di recesso: il conto corrente presuppone un rapporto di fiducia e di collaborazione commerciale tra le parti, che il sequestro o pignoramento puo compromettere. Il recesso consente a ciascuna parte di sciogliersi dal vincolo contrattuale e di procedere alla chiusura del conto.
Alla chiusura del conto, il saldo verra determinato e su di esso il creditore procedente potra soddisfare il proprio credito fino alla concorrenza del saldo spettante al suo debitore.
Profili pratici e consulenziali
Per i professionisti, l'art. 1830 e rilevante in tutti i casi in cui un cliente e parte di un conto corrente commerciale e subisce una misura cautelare o esecutiva sul saldo. E importante verificare immediatamente quali rimesse siano in corso di esecuzione al momento del sequestro o pignoramento, distinguere quelle relative a diritti sorti prima della misura (consentite) da quelle nuove (vietate se pregiudizievoli), e valutare l opportunita di esercitare il diritto di recesso per procedere alla liquidazione del conto.
Domande frequenti
Un creditore puo pignorare il saldo di un conto corrente commerciale?
Si. l'art. 1830 c.c. prevede che il creditore di un correntista possa sequestrare o pignorare l eventuale saldo del conto spettante al suo debitore. Il saldo e determinato alla chiusura del conto, che puo avvenire anche per effetto del recesso esercitato dalle parti.
Dopo il pignoramento del saldo, l altro correntista puo continuare a fare rimesse nel conto?
No, non puo fare nuove rimesse che pregiudichino le ragioni del creditore procedente. Puo pero iscrivere nel conto i crediti derivanti da diritti sorti prima del sequestro o pignoramento, che non sono considerati nuove rimesse ai fini del divieto.
Cosa deve fare il correntista che riceve la notifica di un sequestro o pignoramento sul conto?
Deve darne notizia all altro correntista, come imposto dall art. 1830 c.c. Questa comunicazione e necessaria perche l altro correntista possa conformare il proprio comportamento al divieto di nuove rimesse pregiudizievoli.
Il sequestro del saldo blocca completamente il conto corrente?
No. La norma vieta solo le nuove rimesse pregiudizievoli per il creditore procedente, ma non blocca completamente il conto. Le rimesse relative a diritti sorti prima del sequestro restano ammesse. Tuttavia ciascun correntista puo recedere dal contratto, determinando la chiusura e la liquidazione del conto.
Dopo il sequestro del saldo del conto corrente, i correntisti possono recedere dal contratto?
Si. l'art. 1830 attribuisce a ciascuno dei correntisti la facolta di recedere dal contratto a seguito del sequestro o pignoramento. Il recesso determina la chiusura del conto e la liquidazione del saldo, su cui il creditore procedente potra soddisfarsi.