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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1825 c.c. Interessi

In vigore

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

In sintesi

  • Sulle rimesse nel conto corrente bancario decorrono interessi nella misura stabilita dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quella legale.
  • La norma riguarda specificamente il conto corrente bancario, non il conto corrente ordinario tra privati.
  • Gli interessi decorrono sulle rimesse, ovvero sui versamenti e accrediti che affluiscono sul conto.
  • Il tasso di interesse deve essere determinato per iscritto nei contratti bancari, pena la sostituzione con il tasso legale.
  • La norma si coordina con la disciplina bancaria speciale (TUB) che impone la forma scritta per i contratti di conto corrente.
Gli interessi sulle rimesse nel conto corrente bancario

L'art. 1825 c.c. disciplina la maturazione degli interessi sulle rimesse affluite nel conto corrente bancario. La norma stabilisce che sulle rimesse decorrono interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale. Il termine «rimesse» indica i versamenti, accrediti e bonifici che affluiscono sul conto corrente e che la banca tratta secondo le istruzioni del correntista.

Il conto corrente bancario e la sua struttura

Il conto corrente bancario (disciplinato dagli artt. 1823-1833 c.c. e dal Testo Unico Bancario) è il contratto mediante il quale la banca si impegna a ricevere versamenti, effettuare prelievi e gestire le operazioni disposte dal cliente, con addebito e accredito delle poste in un unico conto. Le rimesse sono le somme che confluiscono nel conto sotto qualunque forma: versamenti in contante, bonifici in entrata, accrediti di stipendi o canoni, giroconto da altri conti.

Il saldo del conto è la risultante algebrica di tutte le rimesse attive (accrediti) e passive (addebiti). Sulle somme depositate presso la banca, la banca corrisponde al cliente interessi attivi; sulle somme utilizzate in scoperto di conto, il cliente paga interessi passivi alla banca.

Determinazione del tasso di interesse

La norma prevede una gerarchia di fonti per la determinazione del tasso di interesse: (a) in primo luogo, la misura contrattuale; (b) in mancanza, gli usi; (c) in ultima istanza, il tasso legale. Nel contesto bancario moderno, la disciplina del TUB (d.lgs. 385/1993) e le disposizioni della Banca d'Italia impongono che il tasso di interesse sia determinato per iscritto nel contratto di conto corrente. In mancanza di determinazione scritta, si applica il tasso minimo dei BOT o comunque il tasso determinato dalla Banca d'Italia, non il semplice tasso legale civile.

La disciplina speciale bancaria ha quindi modificato in modo significativo la gerarchia delle fonti prevista dall'art. 1825 c.c., introducendo il requisito della forma scritta e specifiche regole sulla determinazione del tasso.

Anatocismo bancario e sua evoluzione normativa

Una questione storica rilevante collegata all'art. 1825 c.c. è quella dell'anatocismo bancario: la capitalizzazione degli interessi scaduti (interessi su interessi) sui conti correnti. Per decenni, le banche capitalizzavano trimestralmente gli interessi passivi dei correntisti in scoperto, mentre accreditavano annualmente gli interessi attivi. La Cassazione, a partire dal 1999, ha dichiarato invalida questa prassi. Oggi l'anatocismo è regolato dall'art. 120 TUB e dalle delibere CICR, che consentono la capitalizzazione degli interessi solo a condizioni di reciprocità e con cadenze pari per attivi e passivi.

Caso pratico: Tizio con conto corrente

Tizio ha un conto corrente presso la Banca di Caio. Il contratto prevede un tasso di interesse attivo (sul saldo positivo) dello 0,1% annuo. Ogni mese Tizio riceve il proprio stipendio come rimessa sul conto. Gli interessi maturati sulle somme depositate vengono accreditati annualmente nella misura contrattuale. Se il contratto nulla dicesse sul tasso, si applicherebbe il tasso minimo BOT determinato dalla Banca d'Italia in conformità al TUB.

Conclusioni

L'art. 1825 c.c. stabilisce il principio generale della fruttuosità delle rimesse nel conto corrente bancario, rimandando all'autonomia contrattuale e agli usi per la determinazione del tasso. In ambito bancario, questo principio è oggi disciplinato principalmente dal TUB e dalle norme regolamentari della Banca d'Italia, che si sovrappongono alla norma codicistica imponendo requisiti di trasparenza e forma scritta.

Domande frequenti

Il conto corrente bancario produce interessi sulle somme depositate?

Sì. L'art. 1825 c.c. prevede che sulle rimesse del conto corrente bancario decorrano interessi nella misura stabilita dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quella legale. Nella pratica, il tasso è determinato contrattualmente e spesso molto basso.

Cosa sono le rimesse nel conto corrente?

Le rimesse sono i versamenti, accrediti, bonifici in entrata e qualunque altra operazione che aumenti il saldo del conto corrente. Includono stipendi accreditati, canoni ricevuti, bonifici da terzi e versamenti diretti allo sportello.

La banca può unilateralmente modificare il tasso di interesse sul conto corrente?

Sì, ma con limitazioni. Il TUB consente alle banche di modificare i tassi con preavviso al cliente, che ha il diritto di recedere dal contratto senza penali. La modifica unilaterale senza preavviso è vietata dalla normativa bancaria.

Cosa è l'anatocismo bancario e perché è stato regolamentato?

L'anatocismo è la capitalizzazione degli interessi scaduti (calcolo degli interessi sugli interessi). Nelle banche, la prassi storica di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi è stata dichiarata invalida dalla giurisprudenza. Oggi è regolato dall'art. 120 TUB con regole di reciprocità tra interessi attivi e passivi.

Se il contratto di conto corrente non specifica il tasso di interesse, quale si applica?

In base all'art. 1825 c.c., si applicano prima gli usi e poi il tasso legale. Nella pratica bancaria, il TUB impone la determinazione scritta del tasso; in mancanza, si applica il tasso minimo dei BOT determinato dalla Banca d'Italia.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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