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Art. 1826 c.c. Spese e diritti di commissione
In vigore
L’esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il rapporto tra conto corrente e commissioni
L articolo 1826 del Codice Civile chiarisce che l istituzione di un conto corrente non comporta la rinuncia ai diritti di commissione ne al rimborso delle spese sostenute per le operazioni che generano le rimesse iscritte nel conto. La norma ha una funzione equilibratrice: il conto corrente e uno strumento di regolazione dei crediti reciproci, ma non altera il corrispettivo dovuto per i servizi resi da ciascun correntista all altro.
Nella pratica commerciale, un correntista puo incaricare l altro di riscuotere crediti verso terzi, eseguire pagamenti o compiere altre operazioni per suo conto. Queste attivita generano un diritto a commissioni e al rimborso delle spese vive sostenute. L art. 1826 stabilisce che tali importi non rimangono fuori dal conto, ma vi confluiscono come partite a credito del correntista che ha eseguito l operazione.
Il meccanismo dell inclusione automatica
In assenza di diversa convenzione, commissioni e spese sono incluse nel conto. Cio significa che al momento della chiusura del conto, il saldo finale terra conto anche di questi importi, che si sommano o si detraggono dagli altri crediti e debiti iscritti. Non e necessario un accordo specifico per ogni singola operazione: la norma stabilisce la regola di default.
Si consideri il caso di Tizio e Caio, legati da un conto corrente commerciale. Caio riscuote per conto di Tizio un credito verso un terzo, sostenendo spese postali e bancarie, e percependo una commissione convenuta. Tutti questi importi vengono automaticamente iscritti nel conto come partite a credito di Caio, e concorreranno alla determinazione del saldo finale.
La deroga convenzionale
Le parti possono pattuire che commissioni e spese vengano regolate al di fuori del conto, ad esempio mediante pagamento diretto a ogni operazione. In questo caso la clausola contrattuale deroga alla regola legale e le partite non confluiscono nel conto. E importante che tale deroga sia esplicita, poiche la norma pone l inclusione come regola e l esclusione come eccezione.
Nella redazione di contratti di conto corrente, il consulente legale o il commercialista dovrebbe verificare se le parti abbiano interesse a regolare commissioni e spese separatamente o all interno del conto. La scelta influisce sulla liquidita immediata dei correntisti e sulla composizione del saldo finale.
Distinzione dalle spese di tenuta del conto
L art. 1826 si riferisce specificamente alle spese e commissioni relative alle operazioni che generano rimesse, non alle spese generali di tenuta del conto corrente. Queste ultime sono disciplinate in modo distinto e possono essere oggetto di specifiche clausole contrattuali. La distinzione e rilevante perche le spese di tenuta del conto hanno una natura diversa: sono il corrispettivo per il servizio di gestione contabile, non per operazioni specifiche.
Profili pratici
Per i professionisti che assistono imprese con rapporti di conto corrente, e importante verificare che il contratto regoli chiaramente il trattamento di commissioni e spese. In assenza di clausola derogatoria, l inclusione automatica nel conto puo generare partite significative che influenzano il saldo finale, specialmente in conti con un elevato numero di operazioni. Una corretta tenuta contabile richiede la tracciatura di ogni partita iscritta, comprese quelle relative a commissioni e rimborsi spese.
Domande frequenti
Il conto corrente elimina il diritto alle commissioni per le operazioni eseguite?
No. L art. 1826 c.c. chiarisce espressamente che l esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione ne il rimborso delle spese per le operazioni che generano rimesse. Questi importi vengono inclusi nel conto come partite a credito del correntista che ha eseguito l operazione.
Come vengono regolate commissioni e spese nel conto corrente?
Salvo diversa convenzione, commissioni e spese sono incluse automaticamente nel conto e concorrono alla determinazione del saldo finale. Le parti possono pero escluderle dal conto con apposita clausola contrattuale, regolando questi importi separatamente.
E possibile escludere commissioni e spese dal conto corrente?
Si, le parti possono convenire di escludere commissioni e spese dal conto, regolandole con pagamenti separati. La clausola derogatoria deve essere esplicita, poiche la norma pone l inclusione come regola di default.
Quali operazioni generano il diritto a commissioni e rimborso spese ai sensi dell art. 1826 c.c.?
Le operazioni che danno luogo alle rimesse iscritte nel conto: ad esempio la riscossione di crediti verso terzi, i pagamenti eseguiti per conto dell altro correntista, e altre attivita svolte nell interesse dell altro correntista che generano costi o diritti a compenso.
L art. 1826 si applica anche alle spese generali di tenuta del conto?
No. La norma riguarda le spese e commissioni relative alle specifiche operazioni che generano rimesse, non le spese generali di tenuta del conto corrente, che sono disciplinate separatamente e possono essere oggetto di clausole contrattuali specifiche.