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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1829 c.c. Crediti verso terzi

In vigore

Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola “salvo incasso”. In tale caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

In sintesi

  • Clausola salvo incasso presunta: l inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con riserva di effettivo incasso, salvo diversa volonta delle parti.
  • Opzione del correntista ricevente: se il credito non viene riscosso, il ricevente puo scegliere tra agire per la riscossione o eliminare la partita dal conto.
  • Reintegro del rimettente: in caso di eliminazione della partita, il rimettente viene reintegrato nelle sue ragioni come se la rimessa non fosse mai avvenuta.
  • Azione infruttuosa: la partita puo essere eliminata anche dopo avere gia esercitato infruttuosamente le azioni di riscossione contro il debitore.
  • Tutela del rimettente: la norma protegge chi ha inserito il credito nel conto dal rischio di insolvenza del terzo debitore.

La clausola salvo incasso nel conto corrente

L articolo 1829 del Codice Civile introduce una presunzione importante per i crediti verso terzi iscritti nel conto corrente: in assenza di diversa volonta delle parti, l inclusione si presume fatta con la clausola salvo incasso. Questa clausola condiziona l efficacia della rimessa all effettivo pagamento da parte del terzo debitore.

La clausola salvo incasso riflette una logica di equita commerciale: chi inserisce nel conto un credito verso un terzo non intende assumersi il rischio dell insolvenza di quel terzo. La rimessa e dunque provvisoria e diventa definitiva solo quando il credito viene effettivamente riscosso. In mancanza di incasso, la rimessa viene come non fatta e il rimettente viene reintegrato nella sua posizione originaria.

La scelta del correntista ricevente in caso di mancato incasso

Se il credito verso il terzo non viene soddisfatto, il correntista che lo ha ricevuto in rimessa ha due opzioni alternative:

Prima opzione: agire per la riscossione del credito verso il terzo debitore, utilizzando le azioni legali disponibili (ingiunzione, esecuzione forzata, ecc.). In questo caso la partita rimane nel conto in attesa dell esito delle azioni di recupero.

Seconda opzione: eliminare la partita dal conto e reintegrare il rimettente nelle sue ragioni. Questa scelta equivale a restituire il credito al rimettente, che torna nella posizione che aveva prima della rimessa.

Immaginiamo Tizio e Caio con un conto corrente. Tizio inserisce nel conto un credito di 30.000 euro che vanta verso il terzo Sempronio. Caio, che ha ricevuto la rimessa, ha due possibilita se Sempronio non paga: puo agire in giudizio contro Sempronio per recuperare i 30.000 euro, oppure puo eliminare la partita dal conto e restituire a Tizio la posizione creditoria verso Sempronio.

La possibilita di eliminare la partita dopo azioni infruttuose

Il terzo periodo dell articolo prevede una tutela ulteriore: il correntista ricevente puo eliminare la partita dal conto anche dopo avere gia esercitato le azioni di riscossione, se queste si sono rivelate infruttuose. Cio significa che la scelta tra le due opzioni non e necessariamente definitiva: si puo tentare prima la riscossione e, se non riesce, eliminare la partita e reintegrare il rimettente.

Questa previsione e coerente con la clausola salvo incasso: l obiettivo e che il rimettente non rimanga definitivamente esposto al rischio di insolvenza del terzo. Se nemmeno le azioni legali hanno prodotto risultati, il meccanismo di eliminazione della partita consente di ristabilire l equilibrio originario tra i correntisti.

Deroga convenzionale alla presunzione

Le parti possono escludere la clausola salvo incasso pattuendo che la rimessa sia definitiva. In questo caso il correntista ricevente si assume il rischio dell insolvenza del terzo e non ha la facolta di eliminare la partita dal conto in caso di mancato pagamento. E una scelta che incide significativamente sulla distribuzione del rischio tra le parti e deve essere ponderata con attenzione.

Profili pratici e consulenziali

Per i professionisti che assistono imprese, l art. 1829 e rilevante ogni volta che nel conto vengono iscritti crediti verso terzi (effetti commerciali, fatture cedute, assegni, ecc.). La presunzione salvo incasso protegge il rimettente, ma il correntista ricevente deve monitorare l esito degli incassi e esercitare tempestivamente le opzioni previste dalla norma. Una corretta gestione del conto richiede di tracciare separatamente i crediti verso terzi iscritti salvo incasso e di aggiornare il conto al verificarsi degli incassi o dei mancati pagamenti.

Domande frequenti

Cosa significa clausola salvo incasso nel conto corrente?

Significa che l inclusione nel conto di un credito verso un terzo e provvisoria: diventa definitiva solo se il credito viene effettivamente riscosso. Se il terzo non paga, il correntista ricevente puo eliminare la partita dal conto e reintegrare il rimettente nella sua posizione originaria.

La clausola salvo incasso deve essere espressamente pattuita?

No. L art. 1829 c.c. la presume automaticamente in assenza di diversa volonta delle parti. Se le parti vogliono che la rimessa sia definitiva (senza clausola salvo incasso), devono pattuirlo espressamente.

Se il terzo debitore non paga, chi sceglie tra agire per la riscossione ed eliminare la partita dal conto?

La scelta spetta al correntista ricevente, cioe a quello che ha ricevuto la rimessa del credito verso il terzo. Puo scegliere di agire contro il terzo per recuperare il credito oppure eliminare la partita e reintegrare il rimettente.

Il correntista ricevente puo eliminare la partita anche dopo avere tentato di recuperare il credito senza successo?

Si. L art. 1829 consente di eliminare la partita dal conto anche dopo avere esercitato infruttuosamente le azioni di riscossione contro il debitore. Non e necessario che le azioni di recupero abbiano avuto successo per esercitare questa facolta.

Cosa significa reintegrare il rimettente nelle sue ragioni?

Significa ripristinare la posizione del rimettente come se la rimessa non fosse mai avvenuta: il credito verso il terzo torna nella disponibilita del rimettente, che potra agire direttamente per il recupero senza passare per il conto corrente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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