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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1822 c.c. – Promessa di mutuo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

In sintesi

  • Promessa di mutuo: chi si è impegnato a concedere un prestito può rifiutarsi di adempiere se le condizioni patrimoniali del promissario sono notevolmente peggiorate.
  • Presupposto: il deterioramento deve rendere notevolmente difficile la restituzione e non devono essere offerte garanzie idonee.
  • Tutela del mutuante: la norma protegge chi ha promesso il prestito dal rischio di concederlo a un soggetto che non è più in grado di restituirlo.
  • Garanzie come rimedio: il promissario può neutralizzare il rifiuto offrendo garanzie adeguate (pegno, ipoteca, fideiussione).
  • Apertura al Conto corrente: l'art. 1822 chiude il Capo XVIII sul mutuo; l'articolo successivo (1823) apre il Capo XIX dedicato al conto corrente.
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La promessa di mutuo e il rischio di insolvenza

L'articolo 1822 del Codice Civile disciplina la promessa di mutuo, ossia il contratto preliminare con cui una parte si obbliga a concedere un prestito in futuro. La norma introduce una causa legale di esonero dall'obbligo di adempiere: il sopravvenuto deterioramento delle condizioni patrimoniali del promissario.

Il presupposto del rifiuto lecito

Il promittente mutuante può rifiutare l'erogazione del prestito promesso quando ricorrono cumulativamente due condizioni. La prima: le condizioni patrimoniali del promissario devono essere peggiorate al punto da rendere notevolmente difficile la restituzione. Non basta un deterioramento lieve o temporaneo; occorre una situazione oggettivamente grave, come uno stato di sovraindebitamento, l'insorgenza di procedure concorsuali, la perdita significativa di patrimonio o di reddito.

La seconda condizione: non devono essere offerte idonee garanzie. Se Tizio ha promesso a Caio un prestito di centomila euro e Caio successivamente fallisce, Tizio può rifiutare l'erogazione. Ma se Caio, nonostante le difficoltà, offre un'ipoteca su un immobile di valore sufficiente a coprire il credito, Tizio non può più legittimamente rifiutare.

Natura giuridica e fondamento

La norma codifica il principio del mutamento delle condizioni contrattuali (rebus sic stantibus) applicato al contesto del mutuo. La promessa di prestito e' stata fatta presupponendo una certa solidita' economica del promissario: se tale presupposto viene meno dopo la promessa e prima dell'erogazione, sarebbe irragionevole costringere il mutuante a consegnare il denaro a un soggetto che presumibilmente non sarà in grado di restituirlo.

Il fondamento e' quindi la protezione del mutuante dal rischio di credito sopravvenuto, in deroga al principio generale di vincolativita' del contratto preliminare. La norma bilancia tale deroga con la possibilità per il promissario di offrire garanzie adeguate, preservando così il suo interesse a ricevere il finanziamento promesso.

Valutazione del deterioramento patrimoniale

Il giudizio sulla gravita' del deterioramento e' rimesso alla valutazione del giudice, che considera la situazione patrimoniale complessiva del promissario, l'entita' del prestito promesso e il rapporto tra le due. Un piccolo prestito potrebbe non essere messo a rischio anche da difficoltà economiche non trascurabili; un finanziamento ingente potrebbe risultare a rischio anche in presenza di segnali moderati di deterioramento.

Collocazione sistematica

L'art. 1822 chiude il Capo XVIII del Titolo III del Libro IV, dedicato al mutuo (artt. 1813-1822 c.c.). L'articolo successivo (1823 c.c.) apre il Capo XIX, dedicato al contratto di conto corrente, segnando il passaggio a una diversa figura contrattuale tipica.

Domande frequenti

Chi ha promesso un mutuo può sempre rifiutarsi di erogarlo?

No. Il rifiuto e' lecito solo se le condizioni patrimoniali del promissario sono notevolmente peggiorate e non sono offerte garanzie idonee a tutelare la restituzione.

Il promissario può fare qualcosa per ottenere comunque il prestito?

Si'. Offrendo garanzie adeguate, come un'ipoteca, un pegno o una fideiussione, il promissario neutralizza il diritto del mutuante di rifiutare l'erogazione.

Quanto deve essere grave il peggioramento patrimoniale per giustificare il rifiuto?

Deve rendere notevolmente difficile la restituzione: non bastano difficoltà lievi o temporanee. Il giudice valuta la situazione complessiva del promissario in rapporto all'entita' del prestito promesso.

La norma si applica anche se il deterioramento era prevedibile al momento della promessa?

In linea di principio no: l'art. 1822 c.c. presuppone un mutamento sopravvenuto dopo la promessa. Se il mutuante era già a conoscenza delle difficoltà, il rifiuto potrebbe non essere giustificato.

Cosa succede se il mutuante rifiuta ingiustificatamente l'erogazione?

Il promissario può agire per inadempimento contrattuale, chiedendo il risarcimento del danno o, se ne ricorrono i presupposti, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di dare a mutuo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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