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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1821 c.c. – Danni al mutuatario per vizi delle cose

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

In sintesi

  • Responsabilità per vizi: il mutuante risponde dei danni causati al mutuatario dai vizi delle cose prestate, salvo che provi di averli ignorati senza colpa.
  • Mutuo oneroso: vige la responsabilità oggettiva attenuata, il mutuante è esonerato solo se prova l'ignoranza incolpevole dei vizi.
  • Mutuo gratuito: la responsabilità è limitata al caso di dolo, il mutuante risponde solo se conosceva i vizi e non ne ha avvertito il mutuatario.
  • Distinzione oneroso/gratuito: la norma introduce un regime differenziato in linea con la minore severità riservata al benefattore gratuito nel diritto civile.
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La responsabilità del mutuante per i vizi delle cose prestate

L'articolo 1821 del Codice Civile disciplina la responsabilità del mutuante per i danni causati al mutuatario dai vizi delle cose date a prestito. La norma si inserisce nella più ampia disciplina delle garanzie contrattuali e si differenzia in base alla natura onerosa o gratuita del mutuo.

Il regime del mutuo oneroso

Nel mutuo oneroso, quello a interesse, il mutuante risponde del danno causato dai vizi delle cose prestate a meno che non provi di averli ignorati senza colpa. Si tratta di una responsabilità per colpa con inversione dell'onere della prova: e' il mutuante a dover dimostrare la propria ignoranza incolpevole, non il mutuatario a dover provare la conoscenza del vizio in capo al prestatore.

Concretamente, se Tizio presta a Caio una partita di sementi difettose che causano la perdita del raccolto, Tizio sarà responsabile del danno a meno che non dimostri di non aver potuto accorgersi del difetto con la diligenza dovuta. Il semplice fatto di non sapere non basta: Tizio deve provare che il vizio era occulto e non rilevabile con un controllo ragionevole.

Il regime del mutuo gratuito

Nel mutuo gratuito, il prestito senza interessi, il mutuante risponde solo se conosceva i vizi e non ne ha avvertito il mutuatario. In questo caso la responsabilità e' limitata al dolo: la semplice negligenza nell'ignorare i vizi non e' sufficiente a far sorgere la responsabilità. Il legislatore ha adottato un approccio più benevolo verso chi presta gratuitamente, in linea con la tradizione civilistica che tende a non gravare eccessivamente il benefattore.

Il fondamento di questa distinzione risiede nell'equilibrio contrattuale: chi ottiene un corrispettivo per il prestito e' tenuto a una diligenza maggiore rispetto a chi presta gratuitamente senza trarne alcun vantaggio economico.

Nozione di vizio rilevante

Per «vizi» si intendono i difetti intrinseci delle cose prestate che le rendono inidonee all'uso o pericolose, e che si ripercuotono negativamente sul patrimonio del mutuatario. La norma richiede un nesso causale tra il vizio della cosa e il danno subito: il mutuatario deve dimostrare che il pregiudizio e' direttamente riconducibile al difetto della cosa ricevuta.

Confronto con la garanzia per vizi nella vendita

La disciplina dell'art. 1821 c.c. si distingue da quella della garanzia per vizi nella vendita (artt. 1490 ss. c.c.), che attribuisce all'acquirente specifici rimedi (riduzione del prezzo, risoluzione). Nel mutuo, invece, il rimedio e' esclusivamente risarcitorio: il mutuatario che subisce un danno dai vizi della cosa prestata ha diritto al risarcimento, ma non può ridurre o eliminare l'obbligazione restitutoria per tale motivo.

Domande frequenti

Il mutuante risponde sempre dei danni causati da vizi delle cose prestate?

Nel mutuo oneroso si', salvo che provi di aver ignorato i vizi senza colpa. Nel mutuo gratuito risponde solo se conosceva i vizi e non ha avvertito il mutuatario.

Chi deve provare la conoscenza del vizio?

Nel mutuo oneroso e' il mutuante a dover provare la propria ignoranza incolpevole. Nel mutuo gratuito, invece, e' il mutuatario a dover dimostrare che il mutuante era a conoscenza del vizio.

Perché il mutuo gratuito ha una responsabilità più limitata?

Perché il legislatore tratta con maggiore indulgenza chi presta senza corrispettivo: chi non riceve alcun vantaggio economico non e' gravato dalla stessa diligenza richiesta a chi presta a interesse.

Il mutuatario può rifiutarsi di restituire la cosa a causa dei vizi?

No. Il rimedio previsto dall'art. 1821 c.c. e' esclusivamente risarcitorio. Il mutuatario ha diritto al risarcimento del danno, ma non può opporre i vizi come causa di esonero dall'obbligo restitutorio.

Cosa si intende per 'vizi' ai fini dell'art. 1821 c.c.?

Si intendono i difetti intrinseci delle cose prestate che le rendono inidonee all'uso o pericolose, e che causano un danno al patrimonio del mutuatario direttamente riconducibile al difetto della cosa ricevuta.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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