Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1835 c.c. – Libretto di deposito a risparmio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
È nullo ogni patto contrario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1834 - Articolo 1834 Codice Civile: Depositi di danaro→Cod. civ. art. 1836 - Articolo 1836 Codice Civile: Legittimazione del possessore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1833 Codice Civile: Recesso dal contratto→Articolo 1832 Codice Civile: Approvazione del conto→Articolo 1838 Codice Civile: Deposito dei titoli in amministrazione→Articolo 1831 Codice Civile: Chiusura del conto→Articolo 1839 Codice Civile: Cassette di sicurezza→Articolo 1830 Codice Civile: Sequestro o pignoramento del saldo→Articolo 1840 Codice Civile: Apertura della cassetta
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il libretto di deposito a risparmio: funzione e struttura
L’articolo 1835 del Codice Civile disciplina il libretto di deposito a risparmio, uno strumento che, pur avendo perso parte della sua diffusione pratica con l’avvento dei conti correnti e dei servizi bancari digitali, conserva una rilevanza giuridica significativa. Il libretto e un documento cartaceo rilasciato dalla banca al depositante, su cui vengono cronologicamente annotate tutte le operazioni di versamento e prelevamento, consentendo al titolare di verificare in ogni momento la consistenza del proprio saldo.
L’obbligo di annotazione
Il primo comma della norma stabilisce che, qualora la banca rilasci un libretto, i versamenti e i prelevamenti devono essere annotati sul documento. L’obbligo di annotazione e dunque consequenziale all’emissione del libretto: non e facoltativo ne parziale. Ogni operazione, indipendentemente dall’importo o dalla sua natura, deve trovare riscontro nel libretto. Questa regola garantisce la completezza e la leggibilita della storia del rapporto di deposito.
La forza probatoria delle annotazioni
Il profilo piu rilevante dell’articolo 1835 e la disciplina della forza probatoria delle annotazioni. Il legislatore ha attribuito a queste ultime una valenza probatoria privilegiata: le annotazioni firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Si tratta di una presunzione assoluta di veridicita: la firma dell’impiegato competente trasforma l’annotazione in un documento che non puo essere contraddetto da prove contrarie tra le parti del rapporto. Se Caio preleva 500 euro e l’impiegato annota e firma l’operazione sul libretto, quella registrazione e vincolante tanto per Caio quanto per la banca.
Il limite soggettivo della forza probatoria
E importante sottolineare che la piena forza probatoria opera esclusivamente nei rapporti tra banca e depositante. Nei confronti dei terzi le annotazioni sul libretto non hanno efficacia privilegiata e restano soggette alle regole ordinarie in materia di prova. Questo limite soggettivo e coerente con la natura del libretto come strumento di regolamentazione interna del rapporto di deposito.
La nullita dei patti contrari
L’articolo 1835 si chiude con una disposizione di ordine pubblico: e nullo ogni patto contrario alla disciplina in esso contenuta. La nullita colpisce qualsiasi clausola contrattuale che tenti di derogare all’obbligo di annotazione o di ridurre la forza probatoria delle registrazioni. La ratio e di tutela del depositante, soggetto tipicamente piu debole nel rapporto con la banca, che altrimenti potrebbe essere indotto ad accettare condizioni che lo privano della prova documentale delle proprie operazioni.
Domande frequenti
Che cos’e il libretto di deposito a risparmio?
E un documento cartaceo rilasciato dalla banca su cui vengono annotati tutti i versamenti e i prelevamenti del rapporto di deposito, consentendo al titolare di verificare il proprio saldo.
Le operazioni devono essere tutte annotate sul libretto?
Si: ogni versamento e ogni prelevamento deve essere annotato sul libretto. L’obbligo di annotazione e integrale e non ammette omissioni.
Le annotazioni sul libretto hanno valore legale?
Si: le annotazioni firmate dall’impiegato bancario addetto al servizio fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante, con efficacia probatoria privilegiata.
Si puo contrattualmente ridurre la forza probatoria delle annotazioni sul libretto?
No: la norma e inderogabile. Qualsiasi patto contrario e nullo, a tutela del depositante.
Le annotazioni sul libretto fanno prova anche nei confronti dei terzi?
No: la piena forza probatoria delle annotazioni opera solo nei rapporti tra banca e depositante; nei confronti dei terzi si applicano le regole ordinarie in materia di prova.