Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

In sintesi

L’orario standard del CCNL Autoferrotranvieri è 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante è regolata dalla normativa UE su tempi di guida (Reg. UE 561/2006 per autobus interurbani >50 km). Nastro lavorativo fissato dagli accordi aziendali (12 ore nelle aziende ex ANAC). Turni rotanti su 7 giorni. Straordinario maggiorato del 10%, lavoro festivo del 20%, notturno (22-5) del 10% o del 15%. Riposo minimo 11h tra turni, 45h continuative settimanali ogni 2 settimane.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Asstra · Anav · Agens · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
Ultimo rinnovo
20 marzo 2025 (verbale ministeriale che rende esecutiva l’intesa dell’11 dicembre 2024)
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Platea
Addetti al trasporto pubblico locale (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

Tabella riepilogativa

Orario CCNL Autoferrotranvieri
Tipologia Limite
Orario settimanale 39h
Orario mensile ~169h (39 × 52 / 12)
Nastro lavorativo (durata in servizio) Fissato dagli accordi aziendali; 12 ore nelle aziende ex ANAC
Tempo di guida continuo (Reg UE 561) Max 4h30 senza pausa
Pausa minima ogni 4h30 guida 45 minuti
Tempo di guida giornaliero Max 9h (estensibile a 10h 2 volte/sett)
Riposo giornaliero tra turni 11h (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
Riposo settimanale 45h continuative (ridotto 24h ogni 2 sett)
Straordinario +10%
Lavoro festivo +20%
Lavoro notturno (22-5) +10% in turni avvicendati, +15% fuori turno

Orario 39h settimanale

L’orario di lavoro full-time è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni con turni rotanti.

L’orario resta di 39 ore come media: dal rinnovo del 28 novembre 2015 il periodo su cui si calcola la media è salito da 17 a 26 settimane, e il programma dei turni non può scendere sotto 27 ore settimanali.

Tempi di guida secondo Reg. UE 561/2006

Per gli autobus interurbani su tratte >50 km si applica il Regolamento UE 561/2006:

  • Tempo di guida giornaliero: max 9h (estensibile a 10h non più di 2 volte/sett)
  • Guida continua: max 4h30 senza pausa
  • Pausa: 45 minuti dopo 4h30 (frazionabile in 15 + 30 min)
  • Riposo giornaliero: 11h continuative (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
  • Riposo settimanale: 45h continuative (riducibile a 24h ogni 2 settimane, con compensazione)

Per autobus urbani su tratte ≤50 km vale la normativa nazionale (D.Lgs. 234/2007, simile ma con alcune differenze).

Il "nastro lavorativo": durata in servizio

Il nastro lavorativo (chiamato anche “tempo di disponibilità”) è la durata complessiva del servizio dall’inizio del turno al termine, inclusi:

  • Tempo di guida effettiva
  • Pause durante il turno
  • Tempi di sosta in stazione
  • Cambio mezzo o servizio

Il CCNL nazionale non fissa un nastro massimo unico: durata del nastro, numero e durata delle riprese, intervalli e tempi accessori sono demandati agli accordi aziendali; nelle aziende associate all’ex ANAC il nastro del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere (art. 4/C CCNL 23 luglio 1976).

I “turni spezzati” (mattina + sera con pausa centrale) sono molto diffusi nel TPL; le relative indennità, quando ci sono, sono fissate in azienda.

Riposi: settimanali e tra turni

Il riposo è cruciale per la sicurezza dei trasporti:

  • Tra turni: minimo 11 ore continuative (D.Lgs. 66/2003)
  • Settimanale: 24h continuative + 11h prima = 35h
  • Per personale viaggiante (>50 km): 45h continuative ogni settimana o 24h ogni 2 settimane con compensazione successiva

La compensazione dei riposi settimanali ridotti è obbligatoria entro 3 settimane successive.

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Straordinario e maggiorazioni

Le maggiorazioni nazionali sono quelle dell’art. 11 del CCNL 23 luglio 1976, calcolate sulla quota oraria della retribuzione normale aumentata dei ratei di 13ª e 14ª:

  • Straordinario: +10%
  • Lavoro festivo (giorno di riposo mancato o festività): +20%
  • Lavoro notturno (dalle 22 alle 5): +10% in turni avvicendati, +15% fuori dai turni avvicendati
  • Le maggiorazioni si sommano tra loro
  • Chi è chiamato in servizio nel giorno di riposo per meno dell’orario normale ha diritto anche al 50% della retribuzione per le ore non lavorate

Gli accordi aziendali possono prevedere misure più alte.

Casi pratici

Tizio – Autista urbano turno spezzato
Tizio fa turno spezzato: 5:30-9:30 (4h) + pausa 4h + 13:30-17:30 (4h) = nastro 12h, guida 8h. Il nastro e l’eventuale indennità di turno spezzato sono quelli dell’accordo della sua azienda.
Caia – Autista extraurbano Roma-Frosinone
Caia fa servizio extraurbano: guida 4h Roma-Frosinone, pausa 45 min, ritorno 4h. Tempo guida 8h, nastro 9h45. Tutto entro limiti Reg UE 561.
Sempronio – Macchinista riposo settimanale ridotto
Sempronio macchinista fa servizio Sabato (24h riposo settimanale ridotto). Compensazione: riposo 45h+11h la settimana successiva. Indennità riposo settimanale lavorato +50%.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore al giorno può guidare un autista TPL?
Per autobus interurbani (>50 km): max 9h/giorno (estensibile a 10h max 2 volte/sett) per Reg. UE 561/2006. Tempo continuo max 4h30 senza pausa 45 min. Il nastro lavorativo (durata totale del servizio) è fissato dagli accordi aziendali.
Cosa è il turno spezzato nel TPL?
Turno con pausa centrale lunga (3-5h) tra mattina e sera: es. 5:30-9:30 + 13:30-17:30. Molto diffuso negli orari di punta urbani. L’eventuale indennità è fissata dagli accordi aziendali.
Quanto deve riposare un autista TPL?
11h continuative tra turni (riducibili a 9h max 3 volte/sett). Riposo settimanale: 45h continuative (per servizio >50 km) o 24h ogni 2 settimane con compensazione. Compensazione obbligatoria entro 3 settimane.
Lo straordinario notturno come è maggiorato?
Il CCNL nazionale prevede +10% per lo straordinario e +10% per il lavoro notturno in turni avvicendati (+15% fuori turno); le percentuali si sommano, quindi lo straordinario notturno in turno vale +20%. La base è la quota oraria della retribuzione normale con i ratei di 13ª e 14ª (art. 11 CCNL 23 luglio 1976).

Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso da 30 a 120 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

Fonti. Art. 11 del CCNL 23 luglio 1976 e artt. 4/A-4/C sull’orario, nella raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013); rinnovo 2015-2017 (sintesi del 29 novembre 2015).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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