Indice
La guida
L’orario standard del CCNL Autoferrotranvieri è 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante è regolata dalla normativa UE su tempi di guida (Reg. UE 561/2006 per autobus interurbani >50 km). Nastro lavorativo fissato dagli accordi aziendali (12 ore nelle aziende ex ANAC). Turni rotanti su 7 giorni. Straordinario maggiorato del 10%, lavoro festivo del 20%, notturno (22-5) del 10% o del 15%. Riposo minimo 11h tra turni, 45h continuative settimanali ogni 2 settimane.
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Limite |
|---|---|
| Orario settimanale | 39h |
| Orario mensile | ~169h (39 × 52 / 12) |
| Nastro lavorativo (durata in servizio) | Fissato dagli accordi aziendali; 12 ore nelle aziende ex ANAC |
| Tempo di guida continuo (Reg UE 561) | Max 4h30 senza pausa |
| Pausa minima ogni 4h30 guida | 45 minuti |
| Tempo di guida giornaliero | Max 9h (estensibile a 10h 2 volte/sett) |
| Riposo giornaliero tra turni | 11h (riducibile a 9h max 3 volte/sett) |
| Riposo settimanale | 45h continuative (ridotto 24h ogni 2 sett) |
| Straordinario | +10% |
| Lavoro festivo | +20% |
| Lavoro notturno (22-5) | +10% in turni avvicendati, +15% fuori turno |
Orario 39h settimanale
L’orario di lavoro full-time è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni con turni rotanti.
L’orario resta di 39 ore come media: dal rinnovo del 28 novembre 2015 il periodo su cui si calcola la media è salito da 17 a 26 settimane, e il programma dei turni non può scendere sotto 27 ore settimanali.
Tempi di guida secondo Reg. UE 561/2006
Per gli autobus interurbani su tratte >50 km si applica il Regolamento UE 561/2006:
- Tempo di guida giornaliero: max 9h (estensibile a 10h non più di 2 volte/sett)
- Guida continua: max 4h30 senza pausa
- Pausa: 45 minuti dopo 4h30 (frazionabile in 15 + 30 min)
- Riposo giornaliero: 11h continuative (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
- Riposo settimanale: 45h continuative (riducibile a 24h ogni 2 settimane, con compensazione)
Per autobus urbani su tratte ≤50 km vale la normativa nazionale (D.Lgs. 234/2007, simile ma con alcune differenze).
Il "nastro lavorativo": durata in servizio
Il nastro lavorativo (chiamato anche “tempo di disponibilità”) è la durata complessiva del servizio dall’inizio del turno al termine, inclusi:
- Tempo di guida effettiva
- Pause durante il turno
- Tempi di sosta in stazione
- Cambio mezzo o servizio
Il CCNL nazionale non fissa un nastro massimo unico: durata del nastro, numero e durata delle riprese, intervalli e tempi accessori sono demandati agli accordi aziendali; nelle aziende associate all’ex ANAC il nastro del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere (art. 4/C CCNL 23 luglio 1976).
I “turni spezzati” (mattina + sera con pausa centrale) sono molto diffusi nel TPL; le relative indennità, quando ci sono, sono fissate in azienda.
Riposi: settimanali e tra turni
Il riposo è cruciale per la sicurezza dei trasporti:
- Tra turni: minimo 11 ore continuative (D.Lgs. 66/2003)
- Settimanale: 24h continuative + 11h prima = 35h
- Per personale viaggiante (>50 km): 45h continuative ogni settimana o 24h ogni 2 settimane con compensazione successiva
La compensazione dei riposi settimanali ridotti è obbligatoria entro 3 settimane successive.
Straordinario e maggiorazioni
Le maggiorazioni nazionali sono quelle dell’art. 11 del CCNL 23 luglio 1976, calcolate sulla quota oraria della retribuzione normale aumentata dei ratei di 13ª e 14ª:
- Straordinario: +10%
- Lavoro festivo (giorno di riposo mancato o festività): +20%
- Lavoro notturno (dalle 22 alle 5): +10% in turni avvicendati, +15% fuori dai turni avvicendati
- Le maggiorazioni si sommano tra loro
- Chi è chiamato in servizio nel giorno di riposo per meno dell’orario normale ha diritto anche al 50% della retribuzione per le ore non lavorate
Gli accordi aziendali possono prevedere misure più alte.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore al giorno può guidare un autista TPL?
Cosa è il turno spezzato nel TPL?
Quanto deve riposare un autista TPL?
Lo straordinario notturno come è maggiorato?
Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso da 30 a 120 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.
Fonti. Art. 11 del CCNL 23 luglio 1976 e artt. 4/A-4/C sull’orario, nella raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013); rinnovo 2015-2017 (sintesi del 29 novembre 2015).
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.