Testo dell'articoloVigente
Art. 14 Cont. Trib. – Litisconsorzio ed intervento
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. 6 bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 14 disciplina le ipotesi di litisconsorzio necessario, facoltativo e intervento di terzi nel processo tributario, garantendo l'unitarietà delle pronunce in presenza di rapporti plurisoggettivi.
Contenuto della disposizione
Il primo comma prevede il litisconsorzio necessario quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti: il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio. I commi successivi disciplinano l'intervento volontario (adesivo) o per ordine del giudice e l'intervento dei soggetti destinatari dell'atto.
Ratio e inquadramento sistematico
La norma assicura che la pronuncia produca effetti uniformi nei confronti di tutti i soggetti incisi dall'atto impositivo, evitando giudicati contraddittori in ipotesi di solidarietà tributaria, accertamenti unitari (società di persone) e responsabilità in concorso.
Profili operativi e casi tipici
In caso di accertamento unitario verso società di persone e soci, il litisconsorzio necessario è ius receptum (Cass. SU 14815/2008). Il difensore valuta sempre la natura del rapporto sostanziale per individuare chi deve essere chiamato in causa, pena la nullità della sentenza.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Quando vi è litisconsorzio necessario nel processo tributario?
Quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, es. soci di società di persone e società per accertamenti unitari.
Cosa succede se il litisconsorzio non è integrato?
La sentenza è nulla; il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio in qualunque stato e grado.
Il terzo può intervenire volontariamente?
Sì, può intervenire in via adesiva il soggetto che ha interesse a sostenere le ragioni di una parte; non è ammesso l'intervento autonomo principale.