Art. 14 Cont. Trib. – Litisconsorzio ed intervento
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. 6 bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 14 Codice Civile: Atto costitutivo
- Articolo 14 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 14 Codice del Consumo: Campo di applicazione
- Articolo 14 Codice della Strada: Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
- Articolo 14 Codice di Procedura Civile Cause relative a somme di danaro e a beni mobili
- Articolo 14 Codice di Procedura Penale: Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.