Testo dell'articoloVigente
Art. 16 Bis Cont. Trib. – Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nè ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giusti- zia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16.
3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all’articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all’articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell’articolo 16. 3 bis. […]
4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. 4 bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonchè delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 16-bis disciplina le comunicazioni, notificazioni e depositi telematici nel processo tributario (PTT), strumento ormai obbligatorio per tutte le parti tecniche.
Contenuto della disposizione
Le notificazioni e i depositi avvengono esclusivamente tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) all'indirizzo PEC indicato. Il deposito di atti e documenti si effettua mediante upload nel PTT; la ricevuta di accettazione e di consegna ha valore di prova del deposito.
Ratio e inquadramento sistematico
La digitalizzazione del processo tributario risponde a esigenze di efficienza, tempi certi e riduzione di costi, allineandosi al PCT civile e al processo amministrativo telematico (PAT).
Profili operativi e casi tipici
Il difensore deve dotarsi di firma digitale, PEC e accesso al SIGIT. Gli atti sono firmati digitalmente (CAdES o PAdES). Termini di deposito: entro le 23:59 del giorno di scadenza; in caso di disservizio del SIGIT i termini sono prorogati al primo giorno utile.
Coordinamento normativo e giurisprudenziale
Sul piano sistematico, la disposizione si raccorda con i principi generali del processo civile (codice di procedura civile, richiamato dall'art. 1 D.Lgs. 546/1992 per quanto non diversamente disposto), con lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) e con la disciplina del procedimento amministrativo tributario (L. 7 agosto 1990, n. 241 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Il difensore tributario, nella valutazione del caso concreto, considera congiuntamente la giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, le pronunce della Sezione Tributaria della Cassazione e le indicazioni operative diramate dall'Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni e risposte a interpello pubblicate sul portale istituzionale).
Quadro normativo aggiornato 2026-2027
Il sistema disegnato dal D.Lgs. 546/1992 è stato profondamente riformato dalla L. 130/2022, che ha istituito le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (in luogo delle commissioni tributarie provinciali e regionali), introdotto la magistratura tributaria professionale a tempo pieno e previsto la figura del giudice monocratico per le controversie fino a 5.000 euro. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha completato la riforma abrogando l'istituto del reclamo-mediazione tributario (artt. 17-bis previgente), rendendo strutturale l'udienza a distanza, ampliando la prova testimoniale scritta nei casi tassativi e rafforzando la motivazione della sentenza. Il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 ha approvato il Testo Unico della giustizia tributaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, riordinando in modo sistematico l'intera materia, recependo le riforme del 2022-2023 e raccordando il processo tributario con il codice del processo civile e con il Processo Tributario Telematico (PTT) ormai obbligatorio per tutti i giudizi. L'orientamento di Cassazione (in particolare le sezioni unite tributarie) conferma la tenuta sistematica delle nuove regole, con interventi mirati su contraddittorio, motivazione e tutela cautelare.
Domande frequenti
Il deposito al PTT è obbligatorio?
Sì, dal 1° luglio 2019 è obbligatorio per tutti i giudizi tributari e per tutte le parti tecniche.
Entro che ora del giorno di scadenza posso depositare via PTT?
Entro le 23:59; oltre tale ora il deposito è tardivo, salvo proroga per disservizi documentati del SIGIT.
Quale firma digitale usare per gli atti PTT?
CAdES (.p7m) o PAdES (PDF firmato); è richiesto un certificato qualificato in corso di validità.