Autore: Andrea Marton

  • Art. 268 Codice della Navigazione – Forma della dichiarazione

    Art. 268 Codice della Navigazione – Forma della dichiarazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

  • Art. 113 Cod. Amb. – acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

    Art. 113 Cod. Amb. – acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.

    2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

    3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

    4. È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

  • Art. 4 Ipot. Cat. – Imposta su più formalità

    Art. 4 Ipot. Cat. – Imposta su più formalità

    Art. 4 Ipot. Cat. – Imposta relativa a più formalità

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

    1. È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l’imposta fissa.

    2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all’ufficio presso il quale si paga l’imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l’ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all’originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all’art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.

  • Art. 230 Codice della Navigazione – Caratteristiche delle navi

    Art. 230 Codice della Navigazione – Caratteristiche delle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 211 Codice della Navigazione – Conseguenze della scomparizione in mare

    Art. 211 Codice della Navigazione – Conseguenze della scomparizione in mare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti. Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.

  • CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari: livelli e mansioni GPG

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza distingue due categorie: GPG (Guardie Particolari Giurate, armate e specializzate) con 4 livelli (I-IV) e Servizi Fiduciari (portierato, controllo accessi, sorveglianza non armata) con 4 livelli (A-D). Le GPG richiedono porto d’arma e abilitazione prefettizia; i Servizi Fiduciari hanno mansioni di sorveglianza senza armi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari
    Categoria Livello Profilo
    GPG I GPG senior, capisquadra, addetti centrali operative
    GPG II GPG con specializzazioni (trasporto valori, antirapina)
    GPG III GPG operatore (sorveglianza piantonamenti)
    GPG IV GPG entry level (portierato armato, ronde)
    Servizi Fiduciari A Capi servizio, coordinatori non armati
    Servizi Fiduciari B Operatori sorveglianza qualificati, addetti centrali
    Servizi Fiduciari C Addetti portierato/accessi standard
    Servizi Fiduciari D Addetti base (sorveglianza, ricezione)

    Due categorie distinte: GPG e Servizi Fiduciari

    Il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari si applica a circa 110.000 lavoratori in due categorie distinte:

    • GPG (Guardia Particolare Giurata): guardie armate con abilitazione prefettizia, porto d’arma, formazione specifica. Servizi: piantonamenti, trasporto valori, antirapina, sorveglianza fisica
    • Servizi Fiduciari: addetti sorveglianza, portierato, controllo accessi, centrali operative. NON sono armati e NON hanno qualifica di GPG

    Le due categorie hanno tabelle retributive, livelli, formazione e tutele distinti, anche se applicano lo stesso CCNL.

    GPG: livelli I-IV per guardie armate

    Le Guardie Particolari Giurate sono inquadrate in 4 livelli (dal più alto al più basso):

    • I livello: GPG senior, capisquadra, addetti centrali operative con coordinamento
    • II livello: GPG con specializzazioni (trasporto valori, antirapina, scorta blindato)
    • III livello: GPG operatore standard (piantonamento, sorveglianza)
    • IV livello: GPG entry level (portierato armato, ronde, controllo aree)

    Tutte le GPG devono avere: licenza prefettizia, porto d’arma, formazione iniziale (200h) + aggiornamento annuale.

    Servizi Fiduciari: livelli A-D non armati

    I Servizi Fiduciari sono inquadrati in 4 livelli (dal più alto al più basso):

    • Livello A: capi servizio, coordinatori, addetti centrali operative non armati
    • Livello B: operatori sorveglianza qualificati, controllo accessi avanzato
    • Livello C: addetti portierato standard, ricezione, presidio
    • Livello D: addetti base sorveglianza, ricezione semplice

    NON è richiesto porto d’arma. Formazione: addestramento aziendale + corsi specifici (primo soccorso, antincendio).

    Differenze fondamentali tra le due categorie

    Le principali differenze:

    Aspetto GPG Servizi Fiduciari
    Arma Sì, obbligatoria No
    Licenza prefettizia No
    Formazione 200h + aggiornamento annuo Aziendale
    Stipendio +25-35% vs Servizi Fiduciari Inferiore
    Mansioni tipiche Antirapina, trasporto valori, piantonamenti Portierato, accessi, sorveglianza non armata

    Casi pratici

    Tizio – GPG IV livello in supermercato
    Tizio è GPG IV livello, antitaccheggio in supermercato. Stipendio base ~€1.390/mese × 14 mensilità = €19.460 annui. Porto d’arma e licenza prefettizia. Formazione annuale obbligatoria di 16h.
    Caia – Addetta Servizi Fiduciari livello C
    Caia è addetta portierato C in un complesso direzionale. Controllo accessi, gestione visitatori, monitoraggio CCTV. Stipendio ~€1.450 lordi/mese × 13 mens. No arma, no licenza prefettizia. Formazione aziendale 8h.
    Sempronio – GPG II livello trasporto valori
    Sempronio è GPG II livello, specializzato trasporto valori in blindato. Stipendio ~€1.700/mese × 14 mens + indennità trasporto valori €100/mese. Formazione specialistica antirapina (40h). Porto d’arma obbligatorio.

    Domande frequenti

    Differenza tra GPG e Servizi Fiduciari?
    Le GPG sono guardie armate con licenza prefettizia e porto d’arma (mansioni di alto rischio). I Servizi Fiduciari sono addetti sorveglianza non armati (portierato, accessi). Stipendi GPG +25-35% rispetto a Servizi Fiduciari.
    Che livello è una guardia di supermercato?
    Tipicamente GPG IV livello (antitaccheggio, presidio). Per servizi più qualificati (sicurezza notturna, antirapina): GPG III o II. Per i centri commerciali con direzione: GPG I (capisquadra).
    Devo avere porto d'arma per fare il guardiano?
    Solo per GPG (Guardie Particolari Giurate). Per Servizi Fiduciari (portierato, sorveglianza non armata) NON serve porto d’arma né licenza prefettizia.
    Quanti livelli ha il CCNL Vigilanza?
    4 livelli per GPG (I-IV) e 4 livelli per Servizi Fiduciari (A-D), per un totale di 8 inquadramenti distinti. Le due categorie hanno tabelle retributive e tutele differenti.
    Posso passare da Servizi Fiduciari a GPG?
    Sì, ma serve: conseguire la licenza prefettizia, il porto d’arma, completare la formazione GPG (200h) e ottenere il decreto di nomina dal Prefetto. È una “promozione” significativa con cambio di categoria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2 DPR 495/1992 – Classificazione delle strade

    Art. 2 DPR 495/1992 – Classificazione delle strade

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993, è predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri.

    2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali.

    3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione è effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. può prendere in carico la strada, semprechè sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice.

    4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell' articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

    5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma

    4. 6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma

    4. 7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.

    8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 5, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.

    9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 5, del codice. 10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione.

  • Art. 2 L. 69/2019 – Assunzione di informazioni dalla vittima

    Art. 2 L. 69/2019 – Assunzione di informazioni dalla vittima

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

    «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa».

  • Partita IVA o lavoro subordinato? Come capire quale è il tuo caso

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che si obbliga a collaborare nell’impresa, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative sotto la direzione dell’imprenditore. La qualificazione dipende dalla sostanza del rapporto: eterodirezione, obbligo di presenza, integrazione nell’organizzazione aziendale e assenza di rischio economico sono i principali indici di subordinazione.

    Tabella riepilogativa

    Principali indici di subordinazione vs autonomia
    Indice Punta verso la subordinazione Punta verso l’autonomia
    Eterodirezione Il committente impartisce istruzioni operative continuative Il prestatore decide autonomamente metodi e sequenze
    Orario di lavoro Orario fisso imposto dal committente Orario libero scelto dal prestatore
    Strumenti di lavoro Forniti dall’azienda Propri del prestatore
    Integrazione nell’organizzazione Il lavoratore è parte stabile della struttura aziendale Il prestatore lavora anche per altri committenti
    Rischio economico Retribuzione fissa, indipendente dal risultato Compenso legato al risultato o al rischio d’impresa
    Potere disciplinare L’azienda esercita potere disciplinare e di controllo Nessun potere disciplinare del committente

    La definizione di lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.)

    L’art. 2094 del Codice Civile definisce lavoratore subordinato chi si obbliga a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, verso una retribuzione. Il requisito chiave è la subordinazione, cioè il vincolo di dipendenza gerarchica: il lavoratore deve rispettare le direttive del datore quanto all’oggetto, alle modalità e ai tempi della prestazione.

    Gli indici di subordinazione secondo la giurisprudenza

    La Cassazione ha elaborato nel tempo un catalogo di indici rivelatori della subordinazione, da valutare complessivamente e non singolarmente:

    • Inserimento stabile nell’organizzazione aziendale;
    • Obbligo di rispettare un orario;
    • Utilizzo di strumenti forniti dal datore;
    • Percezione di una retribuzione fissa a prescindere dal risultato;
    • Assenza di rischio economico;
    • Potere disciplinare del datore.

    Nessun indice è da solo decisivo: il giudice valuta il quadro complessivo.

    La presunzione di subordinazione per le collaborazioni organizzate

    L’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 introduce una regola importante: anche il rapporto formalmente qualificato come collaborazione autonoma (co.co.co. o partita IVA) ricade nella disciplina del lavoro subordinato se le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente – inclusi tempi e luogo. Questo vale salvo eccezioni per professionisti iscritti ad albi, titolari di cariche societarie e alcune altre categorie tassativamente previste.

    Casi pratici

    Tizio – partita IVA con orario fisso e strumenti aziendali

    Tizio ha partita IVA ma lavora ogni giorno dalle 9 alle 18 con il computer dell’azienda, riceve istruzioni operative quotidiane e non ha altri clienti. Il rapporto presenta tutti gli indici di subordinazione: un giudice del lavoro lo riqualificherebbe come subordinato, con diritto a retribuzione, ferie, TFR e contributi.

    Caia – consulente con pluricommittenza e rischio d'impresa

    Caia ha una partita IVA, lavora per tre clienti diversi, stabilisce da sola gli orari, usa il proprio laptop, emette fattura e non riceve direttive operative. Il rapporto presenta indici di autonomia: la qualificazione come lavoratrice autonoma è compatibile con la realtà del rapporto.

    Sempronio – riqualificazione giudiziaria del rapporto

    Sempronio lavora da anni come «consulente» con partita IVA per una società, con orario imposto, nessun altro cliente e retribuzione mensile fissa. Adisce il Tribunale del lavoro: il giudice riqualifica il rapporto come subordinato e condanna la società a versare contributi arretrati, TFR e differenze retributive degli ultimi cinque anni (termine di prescrizione).

    Domande frequenti

    Come si riconosce un rapporto di lavoro subordinato?

    Il tratto distintivo è l’eterodirezione: il datore impartisce istruzioni continuative su come, quando e dove lavorare. Altri indici sono l’orario fisso, gli strumenti aziendali, la retribuzione fissa e l’assenza di rischio economico.

    Una partita IVA può essere riqualificata come rapporto subordinato?

    Sì. Se il rapporto presenta sostanzialmente i caratteri della subordinazione, il giudice può riqualificarlo come lavoro dipendente, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.

    Cosa cambia tra subordinato e autonomo per il lavoratore?

    Il lavoratore subordinato ha diritto a ferie, malattia, TFR, contributi, tutele contro il licenziamento e indennità di disoccupazione. Il lavoratore autonomo gestisce in proprio previdenza e fiscalità.

    Cosa prevede l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015?

    Stabilisce che si applica la disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (tempi e luogo), anche se il contratto è formalmente autonomo.

    In quanto tempo si prescrivono i crediti da riqualificazione?

    I crediti di lavoro si prescrivono in 5 anni dalla cessazione del rapporto (regime ordinario per i rapporti a tempo indeterminato stabili). Il termine per agire può decorrere diversamente a seconda delle tutele di stabilità applicabili.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 228 Codice della Navigazione – Annotazione nei registri di iscrizione

    Art. 228 Codice della Navigazione – Annotazione nei registri di iscrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.

  • Art. 5 DPR 495/1992

    Art. 5 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie.

    2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

    3. 3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni"; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.

    4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.

    5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.

    6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" di cui al comma 1.

    7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice.

  • Art. 250 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

    Art. 250 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull'atto di nazionalità; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.