Testo dell'articoloVigente
Art. 5 DPR 495/1992
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie.
2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. 3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che: a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni"; b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.
4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.
5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.
6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" di cui al comma 1.
7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il ruolo dell'art. 5 nel sistema delle definizioni del Codice della Strada
L'art. 5 del DPR 495/1992 svolge una funzione di raccordo sistematico tra il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e il suo regolamento di esecuzione. Il Codice, all'art. 3, comma 1, elenca le definizioni fondamentali (strada, carreggiata, corsia, centro abitato, ecc.), mentre il comma 2 dello stesso articolo rinvia al regolamento per le ulteriori definizioni tecniche di specifico rilievo. L'art. 5 in esame chiarisce che queste definizioni complementari non sono raccolte in un unico glossario, ma sono inserite ciascuna nelle singole disposizioni del regolamento che trattano la materia corrispondente: le definizioni relative alla segnaletica verticale si trovano nelle norme sulla segnaletica, quelle sui veicoli nelle norme sui veicoli, e così via. Si tratta di una scelta di tecnica normativa che privilegia la contestualizzazione rispetto alla centralizzazione.
Le barriere architettoniche e l'accessibilità: il rinvio al D.M. 236/1989
Il comma 2 contiene un rinvio recettizio al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per le definizioni di «barriere architettoniche» e di «accessibilità» - concetti rilevanti, tra l'altro, per la progettazione e la gestione degli spazi stradali a misura di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il DM 236/1989, adottato in attuazione della L. 13/1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, fornisce parametri tecnici che incidono anche sulla disciplina della circolazione stradale, ad esempio nella definizione degli spazi riservati alla sosta dei veicoli per persone con disabilità. Il richiamo espresso a quel decreto evita duplicazioni normative e garantisce coerenza tra la disciplina stradale e quella edilizia-urbanistica.
La delimitazione del centro abitato: significato giuridico e conseguenze pratiche
Il centro abitato è la categoria giuridica più rilevante dell'intero sistema di circolazione: determina i limiti di velocità di base (50 km/h salvo diversa segnalazione, ai sensi dell'art. 142 del Codice), le norme sulla sosta e sulla fermata (artt. 157 e 158 del Codice), l'obbligo di illuminazione dei veicoli e numerose altre regole di comportamento. L'art. 3, comma 1, n. 8 del Codice definisce il centro abitato come l'insieme di edifici, con spazi di accesso, la cui delimitazione è approvata dalla giunta municipale. Il comma 3 dell'art. 5 del regolamento precisa che questa delimitazione ha una doppia funzione: (a) individua il territorio in cui valgono le norme di cautela più severe per l'utente della strada; (b) lungo le strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri, individua i «tratti interni» (per comuni fino a 10.000 abitanti) o le «strade comunali» (per comuni con più di 10.000 abitanti), determinando così la ripartizione di competenze e responsabilità tra il comune e l'ente proprietario della strada. Questa seconda funzione è di grande rilievo pratico per i gestori della viabilità, perché incide sugli obblighi di manutenzione e sulla responsabilità civile in caso di sinistro causato da difetto della strada.
Insediamenti contigui: la regola del doppio cambio di comportamento
Un problema frequente nella realtà italiana è la presenza di due centri abitati vicini, separati da un brevissimo tratto di strada extraurbana. Il comma 4 affronta questa situazione con un criterio funzionale: se l'intervallo tra i due insediamenti è talmente ridotto - tenendo conto anche dell'andamento planoaltimetrico - da non consentire un doppio cambio di comportamento (uscita dal primo centro e ingresso nel secondo), si procede alla delimitazione di un unico centro abitato, identificando ciascun insediamento con un segnale di «località» (previsto dall'art. 135 del regolamento). In questo caso il conducente non deve adattare la propria condotta di guida tra i due abitati. Se invece i due insediamenti appartengono a comuni diversi, si mantengono due delimitazioni separate, anche se contigue, con i rispettivi segnali di fine e inizio centro abitato posizionati sulla medesima sezione stradale. La soluzione normativa privilegia la chiarezza per l'utente della strada rispetto alla rigidità amministrativa.
Il posizionamento dei segnali di inizio e fine centro abitato
Il comma 5 disciplina le modalità di collocazione fisica dei segnali. La regola generale è che i segnali devono essere posizionati esattamente nel punto risultante dalla cartografia allegata alla delibera della giunta municipale, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso, rispettando gli spazi di avvistamento previsti dall'art. 79, comma 1 del regolamento (distanza minima entro la quale il segnale deve essere visibile all'utente). I segnali di inizio e fine relativi allo stesso punto di delimitazione sono di norma collocati sulla stessa sezione stradale, ai due lati della carreggiata. Ove necessario per garantire la visibilità, il segnale di fine centro abitato può essere spostato verso l'esterno rispetto al punto formale di delimitazione: in tal caso lo slittamento ha effetto solo sulle norme di comportamento del conducente (che deve regolarsi secondo le regole extraurbane già dal punto di visibilità del segnale), ma non modifica la ripartizione di competenze tra gli enti. La cartografia deve essere aggiornata per riflettere questa diversa collocazione.
Il procedimento di aggiornamento e il coinvolgimento degli enti proprietari delle strade
La delimitazione del centro abitato non è immutabile: il comma 6 impone un aggiornamento periodico in relazione alle variazioni delle condizioni che avevano originariamente giustificato le scelte fatte (nuove edificazioni, variazioni della morfologia del territorio, modifiche della classificazione stradale). Quando la delimitazione riguarda strade non comunali (statali, regionali o provinciali), il comma 7 prevede un procedimento partecipato: la delibera della giunta, con la cartografia allegata, deve essere trasmessa all'ente proprietario della strada prima della pubblicazione all'albo pretorio, con indicazione della data di inizio di tale pubblicazione. L'ente ha tempo fino al termine della pubblicazione per trasmettere osservazioni o proposte. La giunta municipale si pronuncia definitivamente con una nuova delibera, pubblicata per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente nello stesso termine. Contro il provvedimento definitivo è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada, che disciplina i ricorsi in materia di classificazione e gestione delle strade. Questo meccanismo garantisce il coordinamento tra il potere di delimitazione del comune e gli interessi degli enti proprietari delle strade che attraversano il centro.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa cambia concretamente per un automobilista quando si entra in un centro abitato?
Il limite di velocità scende a 50 km/h (salvo segnali diversi), cambiano le regole su sosta e fermata, scattano gli obblighi di illuminazione nelle ore notturne e si applicano norme di cautela più stringenti su sorpasso e distanza di sicurezza. Il segnale di inizio centro abitato è il confine normativo che fa scattare queste regole.
Chi decide i confini del centro abitato?
La giunta municipale, con apposita delibera accompagnata da cartografia. La delimitazione individua i limiti del centro abitato su ciascuna strada di accesso. Quando le strade interessate appartengono ad enti diversi dal comune, è previsto un procedimento di consultazione con l'ente proprietario della strada.
Se il segnale di fine centro abitato è posizionato 50 metri dopo il confine formale, da dove posso aumentare la velocità?
Dal punto in cui si trova fisicamente il segnale di fine centro abitato, non dal confine cartografico. La norma prevede che la diversa collocazione del segnale abbia piena valenza per le regole di comportamento: il conducente si regola in base a ciò che vede, non in base alla mappa.
Cosa sono i "tratti interni" e le "strade comunali" ai sensi dell'art. 5?
Sono le denominazioni che assumono i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati. Per comuni fino a 10.000 abitanti si chiamano "tratti interni"; per comuni con più di 10.000 abitanti, quei tratti diventano formalmente "strade comunali". Questa qualificazione determina chi è responsabile della manutenzione e della gestione di quel tratto stradale.
Con quale frequenza vengono aggiornate le delimitazioni dei centri abitati?
Periodicamente, ogni volta che cambiano le condizioni che avevano determinato la delimitazione originaria (nuove edificazioni, variazioni del territorio, modifiche alla viabilità). Non esiste un termine fisso: è il comune a valutare quando l'aggiornamento è necessario, tenendo conto delle variazioni urbanistiche e demografiche.