Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 DPR 495/1992 – Classificazione delle strade

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993, è predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri.

2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali.

3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione è effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. può prendere in carico la strada, semprechè sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice.

4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell' articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma

4. 6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma

4. 7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.

8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 5, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.

9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 5, del codice. 10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione.

In sintesi

  • L'art. 2 del regolamento attua l'art. 2, comma 8, del Codice della Strada, disciplinando le procedure di classificazione amministrativa delle strade statali, regionali, provinciali e comunali.
  • Per le strade statali esistenti al 1° gennaio 1993, il decreto di classificazione è predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sulla base degli elenchi aggiornati dall'ANAS.
  • I provvedimenti di classificazione acquistano efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale.
  • Le strade regionali, provinciali e comunali sono classificate dagli organi regionali competenti, con trasmissione al Ministero entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale.
  • È prevista una classificazione amministrativa provvisoria per le strade di nuova costruzione ancora in corso di completamento delle procedure formali.
  • Le classificazioni sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del Codice della Strada.
Indice dei contenuti

Il sistema di classificazione delle strade: inquadramento generale

L'art. 2 del DPR 495/1992 costituisce una delle norme più tecniche e procedurali dell'intero regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La sua funzione è quella di dare concreta attuazione all'art. 2, comma 8, del D.Lgs. 285/1992, che demanda a un decreto del Ministro dei lavori pubblici la classificazione amministrativa delle strade esistenti. Questa classificazione non ha solo un valore nominale: da essa dipende l'individuazione dell'ente proprietario e gestore della strada, con tutto ciò che consegue in termini di manutenzione, segnaletica, poteri di polizia stradale e responsabilità per danni derivanti dal cattivo stato del manto stradale.

Il Codice della Strada prevede, all'art. 2, commi 5, 6 e 7, una classificazione tecnico-funzionale delle strade (autostrade, strade extraurbane principali, secondarie, strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali). Il regolamento si occupa invece della classificazione amministrativa, che individua per ciascuna strada il soggetto pubblico competente: Stato, Regione, Provincia o Comune.

Le strade statali: procedura di classificazione

Per le strade statali esistenti al 1° gennaio 1993, il regolamento prevede un iter articolato. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale riceve i dati dall'ANAS e predispone l'elenco aggiornato delle strade statali. Questo elenco viene trasmesso agli enti che devono esprimere parere ai sensi dell'art. 2, comma 8, del Codice, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Codice stesso. Gli enti dispongono di sei mesi per rispondere.

Il decreto ministeriale che ne consegue viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e le strade individuate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del Codice della Strada. Le strade già comprese negli elenchi della legge 21 aprile 1962, n. 181, ma non ricomprese nel decreto di classificazione, vengono automaticamente riclassificate come strade non statali.

Per le strade statali di nuova costruzione, i termini sono ridotti: un mese per la trasmissione della documentazione da parte dell'ANAS e due mesi per la risposta degli enti consultati. È prevista anche una classificazione provvisoria che consente all'ANAS di prendere in carico la strada già dopo il collaudo, prima che si concluda l'iter formale di classificazione definitiva.

Le strade regionali, provinciali e comunali

Per le strade non statali, la competenza classificatoria è attribuita agli organi regionali. I decreti regionali di classificazione devono essere trasmessi al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale - entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale. Il Ministero provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale e può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

La stessa procedura si applica alle strade provinciali e comunali, con le medesime modalità di comunicazione e i medesimi poteri di osservazione del Ministero. Questo schema riflette il riparto di competenze delineato dall'art. 87 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, richiamato espressamente dal regolamento.

L'efficacia temporale dei provvedimenti di classificazione

Il comma 7 dell'articolo stabilisce una regola di efficacia differita: i provvedimenti di classificazione producono i loro effetti dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale. Questa previsione mira ad assicurare un periodo di transizione sufficiente per adeguare la segnaletica, aggiornare i registri amministrativi e consentire agli enti interessati di assumere la gestione della strada.

Nella prassi, il rispetto di questa norma è rilevante nelle controversie relative a sinistri stradali causati da buche o dissesti: l'ente competente alla manutenzione si individua sulla base della classificazione vigente al momento del fatto, tenendo conto della data di efficacia del provvedimento classificatorio.

Le strade classificate per itinerari internazionali

Il comma 9 introduce un elemento di raccordo con la normativa internazionale. La classificazione prevista dalla legge 29 novembre 1980, n. 922 (relativa agli accordi internazionali sulle strade), individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto alla classificazione tecnico-funzionale interna. Ciò significa che una strada può essere contemporaneamente classificata come strada statale di tipo extraurbano principale e far parte di un itinerario internazionale.

Il comma 10 precisa che i divieti e le prescrizioni previsti dal Codice e dal regolamento per le strade inserite in itinerari internazionali si applicano unicamente alle strade che già possiedono le caratteristiche richieste dagli accordi internazionali. Si tratta di una norma di contemperamento tra obblighi internazionali e realtà infrastrutturale del Paese.

Rilevanza pratica della classificazione

La classificazione amministrativa della strada rileva in numerosi ambiti pratici. In primo luogo determina quale ente è responsabile della manutenzione e dunque legittimato passivo in caso di richiesta risarcitoria per danni da insidia stradale. In secondo luogo individua l'autorità competente al rilascio di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione del suolo stradale, per l'installazione di segnaletica non istituzionale, per gli accessi. In terzo luogo, definisce l'organo di polizia stradale competente: le strade statali sono sottoposte alla vigilanza della Polizia Stradale, quelle provinciali alla Polizia Provinciale (oggi assorbita nelle funzioni delle Città Metropolitane), quelle comunali alla Polizia Municipale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada.

Domande frequenti

Da chi dipende la classificazione di una strada come statale, provinciale o comunale?

La classificazione amministrativa delle strade statali è effettuata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Le strade regionali, provinciali e comunali sono invece classificate dagli organi regionali competenti, con comunicazione al Ministero entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale.

Quando entra in vigore un provvedimento di classificazione stradale?

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del regolamento, i provvedimenti di classificazione producono effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, per le strade non statali, nel Bollettino regionale.

Cosa si intende per classificazione amministrativa provvisoria?

Per le strade statali di nuova costruzione, l'ANAS può prendere in carico la strada dopo il collaudo anche prima che si completi l'iter di classificazione definitiva, grazie a una classificazione amministrativa provvisoria rilasciata dal Ministero. Questo evita vuoti di gestione nella fase transitoria.

Cos'è l'archivio nazionale delle strade e a cosa serve?

L'archivio nazionale delle strade è previsto dall'art. 226 del Codice della Strada e raccoglie i dati di tutte le strade classificate. Serve a individuare con certezza l'ente proprietario e gestore di ciascuna strada, con ricadute pratiche sulla responsabilità per manutenzione e sull'individuazione dell'autorità competente per autorizzazioni e polizia stradale.

Le strade inserite in itinerari internazionali seguono regole diverse?

Le strade inserite in itinerari internazionali (classificate in base alla legge n. 922/1980) seguono le stesse regole delle strade della categoria corrispondente, con in più l'applicazione dei requisiti degli accordi internazionali. Tuttavia, i divieti e le prescrizioni specifici per tali strade si applicano solo ai tratti che già possiedono le caratteristiche tecniche richieste dagli accordi internazionali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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