Art. 1713 c.c. – Obbligo di rendiconto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Spiegazione
Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante). A differenza dell’appalto, ha per oggetto il compimento di atti giuridici (acquisti, pagamenti, contratti), non di opere materiali.
Come funziona e quando si applica
Può essere con rappresentanza (il mandatario agisce in nome del mandante, ex art. 1704) o senza rappresentanza (agisce in nome proprio, art. 1705). Il mandatario deve eseguire con la diligenza del buon padre di famiglia e rendere il conto (art. 1713). Il mandato si presume oneroso.
Esempio pratico
Chi incarica un’agenzia di acquistare per suo conto un immobile conferisce un mandato: l’agenzia compie l’atto giuridico (l’acquisto) nell’interesse del mandante.
Domande frequenti
Che cos’è il mandato?
Il contratto con cui una persona si obbliga a compiere atti giuridici per conto di un’altra.
Differenza tra mandato con e senza rappresentanza?
Con rappresentanza il mandatario agisce in nome del mandante e gli effetti ricadono direttamente su di lui; senza rappresentanza agisce in nome proprio e deve poi ritrasferire gli effetti.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.