Autore: Andrea Marton

  • Articolo 78 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 78 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 78 CCII – Procedimento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

    2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata. 2 bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perchè svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore.

    3. L’OCC cura l’esecuzione del decreto.

    4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l’articolo 10, comma 3.

    5. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

  • Art. 114 Cod. Amb. – dighe

    Art. 114 Cod. Amb. – dighe

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.

    2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell’acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull’impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell’ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell’invaso durante le operazioni stesse.

    3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , volte a garantire la sicurezza di persone e cose.

    4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all’ articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , le regioni, in conformità ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.

    5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l’inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’ articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il pote re di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

    6. Con l’approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

    7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

    8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004 , sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma

    4. Fino all’approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell’ articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione.

    9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell’invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.

  • Art. 6 L. 69/2019 – Sospensione condizionale e percorsi recupero

    Art. 6 L. 69/2019 – Sospensione condizionale e percorsi recupero

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

    «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

    2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

  • Art. 233 Codice della Navigazione – Dichiarazione di costruzione

    Art. 233 Codice della Navigazione – Dichiarazione di costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni. L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione. Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.

  • Art. 3 Reg. (UE) 2022/2065 – Definizioni

    Art. 3 Reg. (UE) 2022/2065 – Definizioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a) «servizio della società dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

    b) «destinatario del servizio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;

    c) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

    d) «offrire servizi nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi di un prestatore di servizi intermediari che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione;

    e) «collegamento sostanziale con l'Unione»: il collegamento di un prestatore di servizi intermediari con l'Unione derivante dal suo stabilimento nell'Unione o da specifici criteri di fatto, quali: – un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure – l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri; – un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure – l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

    – un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure

    – l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

    f) «operatore commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

    g) «servizio intermediario»: uno dei seguenti servizi della società dell'informazione: i) un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione; ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta; iii) un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso; i) un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione; ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta; iii) un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;

    i) un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

    ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

    iii) un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;

    h) «contenuto illegale»: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto;

    i) «piattaforma online»: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

    j) «motore di ricerca online»: un servizio intermediario che consente all''utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

    k) «diffusione al pubblico»: mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite;

    l) «contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;

    m) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;

    n) «coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale di un prestatore di un servizio intermediario o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito;

    o) «coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio intermediario;

    p) «destinatario attivo di una piattaforma online»: il destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online;

    q) «destinatario attivo di un motore di ricerca online»: il destinatario del servizio che ha formulato una richiesta a un motore di ricerca online e si è esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia online;

    r) «pubblicità»: informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e presentate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

    s) «sistema di raccomandazione»: un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire informazioni specifiche, tramite la propria interfaccia online, ai destinatari del servizio o mettere in ordine di priorità dette informazioni anche quale risultato di una ricerca avviata dal destinatario del servizio o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

    t) «moderazione dei contenuti»: le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;

    u) «condizioni generali»: tutte le clausole, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore dei servizi intermediari e il destinatario del servizio;

    v) «persone con disabilità»: le persone con disabilità di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 38 ) ;

    w) «comunicazioni commerciali»: le comunicazioni commerciali quali definite all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE;

    x) «fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 39 ) .

  • Art. 5 Reg. (UE) 2023/1114 – Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 5 Reg. (UE) 2023/1114 – Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:

    a) sia una persona giuridica;

    b) rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

    c) notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

    d) pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    e) rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

    f) pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    g) rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14.

    2. Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3. In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g). L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.

    4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:

    a) la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e

    b) un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo.

  • Art. 1256 Codice della Navigazione – Infrazioni disciplinari dei passeggeri

    Art. 1256 Codice della Navigazione – Infrazioni disciplinari dei passeggeri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri: 1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell’aeromobile; 2) il recare molestia agli altri passeggeri o all’equipaggio; 3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell’aeromobile; 4) l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.

  • Art. 212-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    Art. 212-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo; c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.

    ))

  • Art. 15 bis D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)

    Art. 15 Bis D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

    2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

  • Articolo 77 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 77 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 77 CCII – Inammissibilita’ della domanda di concordato minore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

  • Art. 100 TUEL – Articolo 100

    Art. 100 TUEL – Articolo 100

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.

  • Art. 10 DPR 495/1992 – Veicoli qualificati mezzi d’opera

    Art. 10 DPR 495/1992 – Veicoli qualificati mezzi d’opera

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.

    2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera. 46