Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 1713 Codice Civile: Obbligo di rendiconto

    Articolo 1713 Codice Civile: Obbligo di rendiconto

    Art. 1713 c.c. – Obbligo di rendiconto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

    La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

  • Articolo 1714 Codice Civile: Interessi sulle somme riscosse

    Articolo 1714 Codice Civile: Interessi sulle somme riscosse

    Art. 1714 c.c. – Interessi sulle somme riscosse

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

  • Art. 1715 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

    Art. 1715 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

    Art. 1715 c.c. – Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l’insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.

  • Art. 1702 c.c.: Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore

    Art. 1702 c.c.: Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore

    Art. 1702 c.c. – Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate.

    Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario.

  • Art. 1703 Codice Civile: Nozione

    Art. 1703 Codice Civile: Nozione

    Art. 1703 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

    Spiegazione

    Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante). A differenza dell’appalto, ha per oggetto il compimento di atti giuridici (acquisti, pagamenti, contratti), non di opere materiali.

    Come funziona e quando si applica

    Può essere con rappresentanza (il mandatario agisce in nome del mandante, ex art. 1704) o senza rappresentanza (agisce in nome proprio, art. 1705). Il mandatario deve eseguire con la diligenza del buon padre di famiglia e rendere il conto (art. 1713). Il mandato si presume oneroso.

    Esempio pratico

    Chi incarica un’agenzia di acquistare per suo conto un immobile conferisce un mandato: l’agenzia compie l’atto giuridico (l’acquisto) nell’interesse del mandante.

    Domande frequenti

    Che cos’è il mandato?

    Il contratto con cui una persona si obbliga a compiere atti giuridici per conto di un’altra.

    Differenza tra mandato con e senza rappresentanza?

    Con rappresentanza il mandatario agisce in nome del mandante e gli effetti ricadono direttamente su di lui; senza rappresentanza agisce in nome proprio e deve poi ritrasferire gli effetti.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1704 Codice Civile: Mandato con rappresentanza

    Articolo 1704 Codice Civile: Mandato con rappresentanza

    Art. 1704 c.c. – Mandato con rappresentanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.

  • Articolo 1705 Codice Civile: Mandato senza rappresentanza

    Articolo 1705 Codice Civile: Mandato senza rappresentanza

    Art. 1705 c.c. Mandato senza rappresentanza

    In vigore

    Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

  • Articolo 1706 Codice Civile: Acquisti del mandatario

    Articolo 1706 Codice Civile: Acquisti del mandatario

    Art. 1706 c.c. Acquisti del mandatario

    In vigore

    Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d’inadempimento, si osservano le norme relative all’esecuzione dell’obbligo di contrarre.

  • Articolo 1707 Codice Civile: Creditori del mandatario

    Articolo 1707 Codice Civile: Creditori del mandatario

    Art. 1707 c.c. Creditori del mandatario

    In vigore

    I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo.

  • Articolo 1708 Codice Civile: Contenuto del mandato

    Articolo 1708 Codice Civile: Contenuto del mandato

    Art. 1708 c.c. – Contenuto del mandato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

    Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

  • Articolo 1699 Codice Civile: Trasporto con rispedizione della merce

    Articolo 1699 Codice Civile: Trasporto con rispedizione della merce

    Art. 1699 c.c. – Trasporto con rispedizione della merce

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

  • Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo

    Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo

    Art. 1700 c.c. Trasporto cumulativo

    In vigore

    Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.