In sintesi
- Chi avvia la costruzione di una nave o di un galleggiante deve fare preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo in cui ha inizio la costruzione dello scafo.
- La dichiarazione deve indicare il cantiere, lo stabilimento in cui saranno costruiti scafo e macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.
- L'ufficio ricevente annota la dichiarazione nel registro delle navi in costruzione, rendendo opponibili le informazioni ai terzi.
- I successivi mutamenti nella persona dei direttori devono essere notificati e annotati nel registro, garantendo la continua verifica dei requisiti soggettivi.
- L'obbligo di dichiarazione preventiva consente la vigilanza pubblica sull'intera fase di costruzione e non soltanto sul prodotto finito.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 233 Codice della Navigazione — Dichiarazione di costruzione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni. L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione. Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 233 Codice Civile: Nascita del figlio prima dei centottanta
- Articolo 233 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 233 C.d.S.: Norme transitorie relative al titolo I
- Art. 233 c.p.c.: Deferimento del giuramento decisorio
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione dell'obbligo dichiarativo
L'articolo 233 del Codice della navigazione introduce un obbligo di dichiarazione preventiva a carico di chi avvia la costruzione di una nave o di un galleggiante. La norma svolge una funzione di raccordo tra il momento della scelta del cantiere e dei direttori (disciplinata dall'art. 232) e quello del controllo tecnico in corso d'opera (art. 235): essa abilita l'autorità pubblica a conoscere l'esistenza della costruzione fin dall'inizio, permettendo così un'attività di vigilanza tempestiva e continuativa. Senza questa dichiarazione, l'autorità verrebbe a conoscenza del progetto costruttivo soltanto a costruzione ultimata, quando eventuali difformità tecniche sarebbero già cristallizzate nello scafo e molto più costose da correggere.
Contenuto della dichiarazione e ufficio destinatario
La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio competente del luogo in cui è intrapresa la costruzione dello scafo: il criterio di competenza è quindi territoriale, collegato al luogo fisico dove viene realizzato lo scafo (non necessariamente dove saranno costruite le macchine motrici, che possono essere realizzate altrove). Il contenuto minimo della dichiarazione è triplice: (1) indicazione del cantiere in cui è costruito lo scafo; (2) indicazione dello stabilimento in cui sono costruite le macchine motrici; (3) indicazione del nome dei direttori delle costruzioni. Questi elementi consentono all'ufficio di verificare sia la conformità dei soggetti abilitanti (il direttore deve avere l'abilitazione ex art. 232) sia la localizzazione fisica delle lavorazioni, presupposto per l'esercizio del controllo tecnico in loco.
Il registro delle navi in costruzione: funzione pubblicitaria
L'ufficio che riceve la dichiarazione non si limita a prenderne atto: deve annotarla nel registro delle navi in costruzione. Questo registro svolge una duplice funzione. In primo luogo, ha un valore di pubblicità-notizia interna all'amministrazione, permettendo alle autorità competenti di avere contezza del numero e della natura delle costruzioni in corso nel proprio territorio. In secondo luogo, la trascrizione nel registro è il presupposto per la pubblicità del contratto di costruzione (art. 238): solo dopo l'annotazione della dichiarazione può avvenire la trascrizione del contratto che, a sua volta, rende opponibili ai terzi le posizioni dell'armatore committente rispetto al costruttore. Il registro è tenuto da uffici diversi a seconda del tipo di navigazione per cui è destinata l'unità (art. 234): uffici di compartimento e circondario per le navi marittime, ispettorati di porto e uffici delegati per le navi interne.
L'obbligo di notifica dei mutamenti soggettivi
L'ultima parte dell'articolo 233 estende l'obbligo dichiarativo anche ai sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni: questi devono essere notificati all'ufficio e annotati nel registro. La disposizione ha carattere sostanziale, non meramente formale: poiché l'abilitazione professionale del direttore è condizione essenziale per la legittimità della costruzione (art. 232), ogni cambio di persona richiede che l'autorità verifichi se il nuovo direttore possiede i requisiti richiesti. In assenza di notifica, l'autorità potrebbe ignorare che la costruzione sia diretta da un soggetto non abilitato, vanificando il sistema di controllo preventivo. La mancata notifica del mutamento costituisce una violazione dell'obbligo dichiarativo e legittima il provvedimento di sospensione della costruzione ai sensi dell'articolo 236.
Coordinamento con la disciplina della sospensione e del contratto
L'articolo 233 è il perno attorno al quale ruotano sia le norme di controllo pubblico (artt. 235-236) sia quelle di diritto privato sulla costruzione navale (artt. 237-238). Da un lato, l'avvenuta dichiarazione è il punto di partenza per l'attivazione del controllo tecnico e per l'eventuale esercizio del potere di sospensione. Dall'altro, l'annotazione nel registro è il presupposto della pubblicità del contratto di costruzione: chi acquista diritti sulla nave in costruzione (ad esempio, attraverso una ipoteca navale) ha interesse a consultare il registro per verificare la situazione giuridica e la regolarità soggettiva della costruzione. Il sistema delineato dagli articoli 232-238 esprime dunque una logica integrata in cui pubblicità, controllo tecnico e tutela dei terzi si intrecciano in modo coerente.
Casi pratici
Caso 1: Costruzione avviata senza dichiarazione preventiva
Tizio, committente di uno yacht, ordina al cantiere di avviare immediatamente i lavori senza attendere la presentazione della dichiarazione di costruzione all'ufficio competente. Quando l'autorità viene a conoscenza della situazione in sede di controllo tecnico, sospende la costruzione ex art. 236 e impone la regolarizzazione: nessuna costruzione navale può procedere al di fuori del regime di dichiarazione preventiva.
Caso 2: Mancata comunicazione del cambio di direttore
Caio è il committente di una chiatta fluviale in costruzione. Il cantiere sostituisce il direttore tecnico per ragioni organizzative, ma non notifica il cambio all'ispettorato compartimentale né lo fa annotare nel registro. L'ispettorato, durante un'ispezione ordinaria, rileva l'omissione: la costruzione viene sospesa fino alla regolarizzazione e alla verifica che il nuovo direttore possieda l'abilitazione prescritta.
Caso 3: Dichiarazione incompleta sullo stabilimento dei motori
Sempronio dichiara all'ufficio competente il cantiere che costruisce lo scafo, ma omette di indicare lo stabilimento esterno in cui vengono realizzate le macchine motrici. L'ufficio non procede all'annotazione nel registro per incompletezza della dichiarazione e invita il committente a integrare le informazioni prima che i lavori proseguano: solo una dichiarazione completa attiva il regime di vigilanza pubblica previsto dal codice.
Domande frequenti
Chi ha l'obbligo di fare la dichiarazione di costruzione?
L'obbligo grava su chi avvia la costruzione — tipicamente il committente o l'armatore che incarica il cantiere — che deve presentare la dichiarazione all'ufficio competente del luogo in cui è intrapresa la costruzione dello scafo, ai sensi dell'articolo 233 del Codice della navigazione.
Qual è il contenuto minimo della dichiarazione di costruzione?
La dichiarazione deve indicare il cantiere in cui è costruito lo scafo, lo stabilimento in cui sono realizzate le macchine motrici e il nome dei direttori delle costruzioni.
Cosa si intende per registro delle navi in costruzione?
È un registro amministrativo tenuto dagli uffici competenti (compartimento/circondario per le navi marittime, ispettorati di porto per le interne) in cui sono annotate le dichiarazioni di costruzione e le trascrizioni dei contratti relativi alle navi non ancora ultimate.
È obbligatorio comunicare il cambio di direttore delle costruzioni durante i lavori?
Sì: l'articolo 233 impone la notifica all'ufficio competente di ogni mutamento nella persona del direttore, con annotazione nel registro, per consentire la verifica continua dei requisiti soggettivi di abilitazione.
Cosa succede se si avvia la costruzione senza dichiarazione preventiva?
L'ufficio competente può ordinare la sospensione della costruzione ai sensi dell'articolo 236 del Codice della navigazione, e la costruzione irregolare può incontrare ostacoli all'iscrizione dell'unità nei registri navali.
Vedi anche