- Se la scomparizione ricorre nelle condizioni di morte senza rinvenimento del cadavere previste dalla disciplina dello stato civile, il procuratore — previa autorizzazione del tribunale — dispone la trascrizione del processo verbale nel registro delle morti.
- Negli altri casi di scomparizione, il processo verbale viene annotato nel registro delle nascite e si attivano le disposizioni del codice civile sulla scomparsa (libro I, titolo IV, capo II).
- Decorsi due anni dall'evento, viene dichiarata la morte presunta ai sensi dell'art. 60, n. 3, c.c., su istanza del pubblico ministero o degli aventi diritto.
- La norma coordina il diritto della navigazione con il sistema civilistico della morte presunta, adattandolo alla specificità della scomparizione in mare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 211 Codice della Navigazione — Conseguenze della scomparizione in mare
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti. Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.
Stesso numero, altri codici
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- Art. 211 Codice Civile: Obbligazioni dei coniugi contratte prima del
- Articolo 211 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
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Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 211 del Codice della navigazione rappresenta il punto di raccordo tra la disciplina speciale dello stato civile marittimo e il diritto civile generale in tema di scomparizione, assenza e morte presunta. La norma distingue due macro-ipotesi a seconda della certezza o probabilità della morte: nella prima, la procedura si chiude rapidamente con la trascrizione nel registro delle morti; nella seconda, si apre una fase intermedia di incertezza giuridica regolata dal codice civile, che si conclude con la dichiarazione di morte presunta dopo due anni.
Prima ipotesi: scomparizione con presunzione di morte certa
Quando la scomparizione da bordo (per caduta in mare) o per naufragio si verifica in circostanze che integrano gli estremi di 'morte senza rinvenimento del cadavere' previsti dall'ordinamento dello stato civile, il procuratore della Repubblica — ottenuta l'autorizzazione del tribunale — provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti. Questa ipotesi si applica quando le circostanze attestate nel verbale rendano praticamente certa la morte: ad esempio, una caduta in mare di notte in condizioni meteo avverse, lontano dalla costa, con temperature che escludono la sopravvivenza oltre poche ore. La trascrizione nel registro delle morti produce gli stessi effetti giuridici della registrazione dell'atto di morte ordinario.
Seconda ipotesi: scomparizione con incertezza sulla morte
Negli altri casi — in cui la morte non è presumibile con certezza assoluta — il procuratore della Repubblica ottiene dal tribunale l'autorizzazione a trasmettere il processo verbale all'autorità competente per l'annotazione nel registro delle nascite della persona scomparsa. Questo segna l'ingresso nel sistema della scomparsa e dell'assenza disciplinato dagli artt. 48 e seguenti del codice civile (libro I, titolo IV, capo II). Il richiamo al 'libro I, titolo IV, capo II, codice civile' comprende le norme sulla scomparsa (artt. 48-49 c.c.), sull'assenza (artt. 50-66 c.c.) e sulla morte presunta (artt. 58-73 c.c. nella numerazione vigente).
La dichiarazione di morte presunta dopo due anni
L'art. 211 prevede espressamente che, decorsi due anni dall'avvenimento, venga dichiarata la morte presunta a norma dell'art. 60, n. 3, c.c., su istanza del pubblico ministero o delle persone legittimate. L'art. 60, n. 3, c.c. (oggi art. 60, comma 1, n. 3) prevede il termine biennale per i casi di scomparizione in occasione di naufragio o altro sinistro di navigazione, riducendo il termine ordinario di dieci anni. Si tratta di una deroga favorevole giustificata dalla particolare pericolosità dell'ambiente marittimo e dalla scarsa probabilità di sopravvivenza in caso di scomparizione in mare. La dichiarazione di morte presunta produce effetti giuridici analoghi alla morte accertata, consentendo l'apertura della successione e la possibilità per il coniuge di contrarre nuovo matrimonio, salve le cautele previste dal codice civile.
Il procedimento giudiziario e il ruolo del tribunale
In entrambe le ipotesi, l'art. 211 richiede l'intervento del tribunale: nel primo caso, per autorizzare la trascrizione nel registro delle morti; nel secondo, per autorizzare l'annotazione nel registro delle nascite e, successivamente, per dichiarare la morte presunta. Il procuratore della Repubblica è il soggetto attivatore del procedimento, ma i familiari e le persone legittimate possono anch'essi presentare istanza di dichiarazione di morte presunta. Il coordinamento tra la norma speciale del Codice della navigazione e le norme generali del codice civile garantisce la coerenza del sistema.
Casi pratici
Caso 1: Trascrizione nel registro delle morti dopo caduta in mare
Tizio cade in mare durante una tempesta invernale nel Mare del Nord, a 400 miglia dalla costa, con temperatura dell'acqua di 4 gradi. Il processo verbale attesta che le ricerche sono state effettuate per 48 ore senza esito. Il procuratore della Repubblica, ricevuto il verbale, chiede e ottiene l'autorizzazione del tribunale e dispone la trascrizione nel registro delle morti, ritenendo che le circostanze integrino gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere.
Caso 2: Dichiarazione di morte presunta dopo due anni
Caio scompare da bordo in circostanze meno chiare durante una navigazione nel Mediterraneo in estate. Il tribunale, valutate le circostanze, autorizza solo l'annotazione nel registro delle nascite. Tizia, moglie di Caio, attende i due anni previsti dall'art. 60, n. 3, c.c. e presenta istanza di dichiarazione di morte presunta al tribunale, che la pronuncia consentendo a Tizia di procedere alla successione e, se lo desidera, a contrarre nuovo matrimonio.
Caso 3: Istanza di morte presunta da parte dei familiari
Sempronio scompare in mare durante un naufragio. Dopo due anni dal sinistro, i figli di Sempronio si rivolgono al tribunale competente per ottenere la dichiarazione di morte presunta, presentando il processo verbale redatto ai sensi dell'art. 209 e i relativi estratti. Il tribunale, verificata la decorrenza del termine biennale e le circostanze attestate, pronuncia la dichiarazione, consentendo l'apertura della successione.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra trascrizione nel registro delle morti e dichiarazione di morte presunta?
La trascrizione nel registro delle morti avviene quando le circostanze rendono praticamente certa la morte e il tribunale autorizza l'equiparazione alla morte accertata. La morte presunta è invece una dichiarazione giudiziaria pronunziata in caso di incertezza, dopo il decorso del termine biennale, e produce effetti analoghi ma con possibilità di revoca se la persona ricompare.
Perché per la scomparizione in navigazione il termine per la morte presunta è di due anni e non di dieci?
L'art. 60, n. 3, c.c. prevede un termine ridotto di due anni per i casi di scomparizione in occasione di naufragio o altro sinistro di navigazione, in ragione della scarsa probabilità di sopravvivenza nell'ambiente marittimo e della particolare pericolosità della navigazione.
Chi può chiedere la dichiarazione di morte presunta per una persona scomparsa in mare?
Ai sensi dell'art. 211 del Codice della navigazione, l'istanza può essere presentata dal pubblico ministero (procuratore della Repubblica) o da 'alcuna delle persone a ciò legittimate', che sono tipicamente il coniuge, i figli, gli eredi e i soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante.
Cosa accade se la persona dichiarata morta presunta ricompare?
In caso di ricomparsa, la dichiarazione di morte presunta può essere revocata dal tribunale. Gli effetti giuridici prodotti nel frattempo (apertura della successione, nuovo matrimonio del coniuge) sono regolati dagli artt. 66 e seguenti del codice civile, con una disciplina che bilancia la tutela dei terzi in buona fede con i diritti del 'risorto'.
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